CIGS per cessata attività, le indicazioni del Ministero del lavoro

Con la circolare numero 15 del 4 ottobre 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune indicazioni sulla possibilità del ricorso all’intervento dell’integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti da aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva articolo 44, d.l. numero 109/2018 .

La circolare del 4 ottobre 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali specifica che il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere concesso, a partire dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, fino a un massimo di 12 mesi, alle imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non abbiano ancora concluso le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori o le stiano cessando . Il trattamento in parola è da intendersi come una specifica ipotesi di crisi aziendale, pertanto, è necessario che in concreto si presentino le seguenti condizioni - cessazione in tutto in parte dell’attività produttiva o assuma la decisione di cessarla - predisposizione di un piano di cessione articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali - stipulazione di un apposito accordo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale possono partecipare anche il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione interessata - presentazione, in sede di accordo presso il MinLav, di un piano dettagliato per il riassorbimento del personale sospeso - in alternativa, il trattamento di CIGS può essere richiesto quale sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata o dalle Regioni nei cui territori sono dislocate le unità produttive in cessazione. È richiesta la condivisione dell’accordo da parte della/e Regione/i. Come beneficiare del trattamento. Per poter beneficiare del trattamento, è necessario che l’impresa stipuli in sede governativa uno specifico accordo, il quale deve contenere - il piano delle sospensioni dei lavoratori motivamene ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione ovvero al programma di politiche attive regionale - il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi o le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale. L’impresa è altresì tenuta all’esibizione, in sede di accordo, di idonea documentazione comprovante la cessione dell’azienda con finalità di continuazione ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzata anche alla ripresa dell’attività. Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere stato accertato che le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire l’intervento. A seguito della stipula dell’accordo, l’impresa è tenuta a presentare istanza al MinLav tramite il sistema informatico di Cigsonline. Tale istanza deve contenere il verbale dell’accordo, l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni orarie, il programma di cessione o il piano di reindustrializzazione, il programma di politiche attive regionali e il piano delle sospensioni del personale. Fonte lavoropiù.info

MinLav_Circolare_4_ottobre_2018_n._15