È nulla la fase di discussione (e la relativa sentenza impugnata) se mancano le conclusioni delle parti

Il momento della discussione dibattimentale si configura come l’apice del processo poiché si esplicano in maniera estensiva le garanzie difensive. Se dal verbale di udienza non risultano le conclusioni delle parti e le relative scansioni processuali si genera la nullità della fase di discussione che si estende alla sentenza impugnata.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza numero 40675/18 depositata il 13 settembre. Il caso. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado con cui la Corte d’Appello di Bologna si era pronunciata, dopo l’entrata in camera di consiglio, per decidere sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dal procuratore generale, senza dare parola alle parti per la discussione sul merito. In particolare la difesa sostiene, in sede di ricorso, che nella sentenza impugnata si dà atto di tale omissione, delle contestazioni difensive al riguardo e del conseguente rischio di annullamento della sentenza di secondo grado. La nullità della sentenza. Per il Supremo Collegio, nel caso in esame, il ricorso risulta fondato poiché ad essere richiamato è il principio di diritto, espresso in precedenza dagli Ermellini secondo cui, «la mancata presentazione delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall’inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, mentre tale nullità può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento delle richiesta di prendere per ultima la parola». Ciò è quanto accaduto nel caso in esame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 giugno – 13 settembre 2018, numero 40675 Presidente Sarno – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il difensore di Gi,. Fr. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 6 luglio 2017. Ha premesso in fatto la difesa che la Corte di appello di Bologna ha emesso la sentenza dopo essere entrata in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di rinnovazione istruttoria avanzata dal procuratore generale, a cui si era associata la difesa, senza però dare la parola alle parti per la discussione sul merito. Ha rilevato la difesa che nella sentenza impugnata si da atto di tale omissione, delle immediate contestazioni difensive sul punto e del conseguente rischio di annullamento della sentenza di appello. Di conseguenza, la difesa ha dedotto con il primo motivo i vizi di violazione di legge, ex articolo 606 lett. b e c cod. proc. penumero , per la violazione del diritto di difesa, ed ha eccepito la nullità della sentenza per violazione degli articoli 178 e 179 cod. proc. penumero con il secondo motivazione ha dedotto il vizio della motivazione, ritenendo che sia apparente quanto al concreto esercizio del diritto di difesa da parte dell'appellante. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dal verbale di udienza e dalla stessa sentenza impugnata emerge che effettivamente la sentenza è stata emessa dopo la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale del pubblico ministero e senza che la difesa abbia potuto discutere nel merito il processo. Può qui richiamarsi il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, con la sentenza numero 11905 del 16/11/2015, Branchi, Rv. 266478, secondo il quale la mancata presentazione delle conclusioni della difesa non è idonea a produrre alcuna nullità della sentenza qualora tale mancanza dipenda dall'inerzia del difensore, presente in udienza e rimasto inattivo per sua scelta, mentre tale nullità può derivare esclusivamente dal totale impedimento alla difesa di proporre le proprie richieste finali o dal mancato accoglimento, della richiesta di prendere per ultima la parola. Ciò è quanto accaduto nel caso in esame. Tale principio era stato già espresso da Cass. 43355/2003, rv. 226408 e ribadito da Cass. Sez. 2, numero 46814 del 01/12/2005, Cariolo, Rv. 232776 in tale ultima sentenza, si chiarisce che la discussione si configura come l'apice del processo, nel senso che in tale momento si esplicano nella massima estensione le garanzie difensive, la cui violazione è causa di nullità della fase e degli atti consecutivi. Se dal verbale di udienza emerge che non risultano le conclusioni delle parti, e le relative scansioni processuali costituite dalle dichiarazioni formali di chiusura del dibattimento e di chiusura della discussione, si genera la nullità della fase della discussione per violazione degli articolo 178 e 179 cod. proc. penumero che si estende alla sentenza impugnata. Va dunque disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 196/06 in quanto imposto dalla legge.