Vittoria per un condominio nella battaglia col Comune di Reggio Calabria. Illegittimo il ‘no’ dell’ente locale alla richiesta di prendere visione delle carte riguardanti la periodica verifica sull’acqua destinata al consumo umano e i relativi risultati sul fronte della qualità.
Il Comune ha non solo il dovere di effettuare una costante verifica della qualità dell’acqua destinata ad essere utilizzata dai cittadini, ma anche quello di consentire la visione, laddove richiesta, della relativa documentazione, contenente tutti i dati dei controlli effettuati. Proprio applicando questo principio, i Giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria hanno ordinato al Comune di Reggio Calabria di rispondere positivamente alla domanda presentata dall’amministratore di un condominio, fornendo anche i risultati delle analisi compiute sull’acqua Tar Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza numero 499, depositata il 9 agosto 2018 . Acqua. Tutto comincia a febbraio di quest’anno, quando l’amministratore di un condominio inoltra al Comune di Reggio Calabria regolare domanda per ottenere «il registro dei controlli interni obbligatori» per il periodo 2010-2017, registro contenente «i dati afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano». Riflettori puntati sulla zona ‘Reggio centro’, e, quindi, anche sulla fornitura destinata alle famiglie presenti nello stabile condominiale. Dall’ente locale non arriva però alcuna risposta. Così si concretizza «il diniego tacito» alla ipotesi di «accesso agli atti», diniego che viene contestato dal condominio. Consequenziale è la strada del ricorso al Tar della Calabria. Scelta assolutamente corretta, quella presa dall’amministratore. I giudici amministrativi, difatti, accolgono l’istanza del condominio e ordinano al Comune di fornire «la documentazione richiesta». Informazione. Decisivo è il richiamo al principio secondo cui «l’autorità pubblica deve rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse», che, peraltro, osservano i Giudici, è in questa vicenda manifesto, avendo il condominio «stipulato col Comune un contratto di somministrazione di acqua potabile» e avendo anche «in corso un contenzioso» con lo stesso ente locale. Va ricordato che «per ‘informazione ambientale’» si intende «qualsiasi informazione concernente lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa», nonché «le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente». E secondo i giudici è evidente che «i controlli che il Comune deve effettuare possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono quindi accessibili». Di conseguenza, «il Comune di Reggio Calabria» deve «esibire i risultati delle analisi e gli altri atti richiesti dal condominio» e deve adempiere «entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza» del Tar.
TAR Calabria, sentenza 11 luglio – 9 agosto 2018, numero 499 Presidente/Estensore Criscenti Fatto e diritto Con atto notificato il 10 aprile 2018 e depositato il successivo giorno 19 il Condominio sito al Corso di Reggio Calabria, premesso di aver richiesto con pec del 9 febbraio 2018 indirizzata al Comune di Reggio Calabria ed all’ASP - Servizio SIAN, senza ottenere risposta alcuna, a registro dei controlli interni obbligatori previsti dall’articolo 62 del vigente Regolamento SII e dall’articolo 7 del D. Lgs. 31/2001, di ruotine e di verifica, per gli anni 2010/2017 contenente i dati afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano nella zona “Reggio centro” e, comunque, a servizio del Condominio b con riferimento alla zona “Reggio centro” e per il periodo 2010/2017 le eventuali comunicazioni inviate e ricevute dall’ASP SIAN di Reggio Calabria, nonché gli atti e documenti relativi alle indagini analitiche compiute dall’ASP come controllo esterno articolo 8 D. Lgs. 31/2001 , adiva il Tribunale per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta. Nessuno si costituiva per l’ente intimato ed alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018 la causa è stata chiamata e posta in decisione. Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ad avviso del Collegio vd. già sentenze 14 gennaio 2009 numero 19, 26 gennaio 2009 numero 48, 29 gennaio 2009 numero 68, 20 maggio 2009, numero 344 il ricorso è fondato anche ai sensi dell’articolo 3, co. 1, D.lgs. 19 agosto 2005, numero 195, il quale precisa che l'autorità pubblica deve rendere disponibile, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune e di avere in corso un contenzioso. Al riguardo va anche precisato che l’articolo 2 “Definizioni” del medesimo D.l.vo numero 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente 1 lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio 3 le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1 e 2 ”. Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001, numero 31, e più esattamente degli articolo 7 ed 8 invocati dalla parte, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili. Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al Comune di Reggio Calabria di esibire i risultati delle analisi e gli altri atti richiesti dall’interessato entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Va ulteriormente precisato che poiché il giudizio è stato promosso solo nei confronti del Comune, mentre nell’istanza di accesso vi era specificato che nei confronti dell’ASP, cui pure l’istanza era inoltrata, il diritto di accesso viene limitato agli atti come sopra indicati sub b , il Comune provvederà all’ostensione di quanto indicato sub a ed eventualmente, per quanto concerne gli atti menzionati sub b , nei limiti di quanto in suo possesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Reggio Calabria di esibire al ricorrente gli atti richiesti con istanza del 9 febbraio 2018, secondo quanto specificato in motivazione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite che liquida in € 500,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.