Messa in discussione la condanna nei confronti di un uomo. Nessun dubbio sul comportamento da lui tenuto. Rilevante però il fatto che egli abbia spiegato di avere sparato perché intimorito dalla presenza di un cane che stava per aggredire la madre.
Colpo di fucile sparato all’improvviso da un’abitazione. Immaginabile lo spavento per le famiglie del quartiere, con conseguenti indagini delle forze dell’ordine. Passaggio successivo è il processo per il responsabile dell’episodio, che però può cavarsela grazie allo “stato di necessità” egli difatti ha spiegato di avere utilizzato l’arma solo per spaventare un cane che stava aggredendo la madre Cassazione, sentenza numero 38640/18, sez. I Penale, depositata oggi . Giustificazione. Facilmente ricostruito il fattaccio, l’uomo identificato come colui che ha esploso il colpo di fucile dalla propria abitazione viene condannato in Tribunale a pagare «50 euro di ammenda». Egli viene ritenuto colpevole dai giudici di «esplosione pericolosa in un luogo abitato». Esclusa, invece, l’ipotesi di reato riguardante il «maltrattamento di animali» e poggiata sul fatto che la fucilata pareva fosse stata indirizzata verso un cane – che stava aggredendo la madre dell’uomo sotto accusa –. A sorpresa, però, ora anche la prima accusa sembra vacillare, alla luce delle considerazioni compiute dai giudici della Cassazione. I magistrati del ‘Palazzaccio’ ritengono difatti plausibili le obiezioni difensive, centrate sul fatto che il colpo di fucile era stato causato dal timore provocato dalla presenza di un cane che si mostrava aggressivo nei confronti della madre dell’uomo sotto processo. Questa circostanza è sufficiente, secondo i giudici, per rendere plausibile l’ipotesi dello “stato di necessità” come motivazione per il comportamento tenuto dall’uomo. E, di conseguenza, è doveroso riprendere in esame la vicenda e riconsiderare la condanna pronunciata in Tribunale, proprio alla luce della «causa di giustificazione» messa sul tavolo dal legale della persona sotto accusa.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 maggio – 20 agosto 2018, numero 38640 Presidente Tardio – Relatore Binenti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, condannava Di Fr. Ge. alla pena condizionalmente sospesa di Euro cinquanta di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'articolo 703 cod. penumero , mentre lo assolveva da quello previsto dall'articolo 544 ter cod. penumero 2. Propone ricorso per cassazione Di Fr. Ge. tramite il difensore per i seguenti motivi 1 violazione dell'articolo 703 cod. penumero , poiché l'abitazione da cui era stato esploso il colpo di fucile non rientrava fra i luoghi indicati dal succitato articolo 2 violazione degli articolo 52 e 54 cod. penumero , per non essersi considerato che l'imputato e il teste Pe. avevano riferito che il colpo di fucile era stato esploso in area per impaurire il cane che minacciava l'incolumità della madre del medesimo imputato, così ricorrendo lo stato di necessità o la legittima difesa 3 mancanza o manifesta illogicità della motivazione poiché ci si era limitati a valorizzare le dichiarazioni dell'imputato senza considerare le altre fonti di prova 4 assenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. penumero 5 violazione di legge in relazione all'applicazione della sospensione condizionale, benché non richiesta e in concreto idonea a provocare ingiustificati pregiudizi. 3. Mentre il primo e il terzo motivo sono inammissibili poiché contenenti doglianze fondate su rappresentazioni generiche e comunque non autosufficienti, quanto alle circostanze prospettate a supporto dei rispettivi rilievi, il secondo motivo, parimenti relativo all'affermazione della responsabilità, risulta fondato. Ed infatti, la sentenza impugnata pag. 3 ha mostrato di ritenere valida la ricostruzione dell'imputato e del teste Pe., che avevano descritto condizioni di fatto riconducibili allo stato di necessità colpo esploso in aria per spaventare il cane che stava aggredendo la madre di Di Fr. . Sicché, nel prosieguo il giudice di merito non avrebbe potuto affermare la responsabilità in ordine al reato di cui all'articolo 703 cod. penumero , senza minimamente considerare quanto prima rilevato circa le condizioni idonee a profilare la succitata causa di giustificazione. Il percorso appena descritto, che inficia la completezza, coerenza e logicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, con conseguente assorbimento delle restanti doglianze prospettate con gli ultimi due motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento in diversa composizione.