Registrazione di atti giudiziari, istituiti i nuovi codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, tramite la risoluzione numero 57/E, ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti giudiziari.

Il codice tributo per la registrazione degli atti giudiziari. Per consentire, con un’unica operazione, il versamento di tutte le imposte e dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle Entrate, mediante il modello F24, come previsto dal provvedimento numero 143035 del 9 luglio 2018 l’Amministrazione finanziaria ha istituito, tramite la risoluzione numero 57/E, il seguente codice tributo “AAGG” denominato “Registrazione atti giudiziari – somme liquidate dall’ufficio”. Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello precompilato reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e allegato all’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio. Nell’eventualità in cui il contribuente, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente richiesto, sono utilizzati i codici tributo A196 e A197, istituiti con la risoluzione in commento, nonché gli attuali codici tributo istituiti per altre imposte risoluzione numero 16/E del 25 marzo 2016 , appositamente rinominati dalla nuova prassi - “A196” denominato “Atti giudiziari – Imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio” - “A197” denominato “Atti giudiziari – Sanzione imposta di registro – somme liquidate dall’ufficio” - “A140” rinominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta ipotecaria – somme liquidate dall’ufficio” - “A141” rinominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta catastale – somme liquidate dall’ufficio” - “A146” rinominato “Atti giudiziari e Successioni – Imposta di bollo – somme liquidate dall’ufficio” - “A148” rinominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposta di bollo– somme liquidate dall’ufficio” - “A149” rinominato “Atti giudiziari e Successioni – Sanzione Imposte e tasse ipotecarie e catastali – somme liquidate dall’ ufficio” - “A152” rinominato “Atti giudiziari e Successioni – Interessi – somme liquidate dall’ufficio”. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione in questione sono versate con il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”. Fonte fiscopiu.it

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