Nell'ambito dell'appalto illecito in caso di inadempienza retributiva l'obbligo è in capo allo pseudo appaltatore, in caso di inadempienza contributiva l'obbligo è invece in capo all'utilizzatore, ovvero al datore di lavoro di fatto. E' quanto emerge dalla circolare numero 10 dell'11 luglio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in condivisione con il Ministero del Lavoro, l'INPS e l'INAIL.
Con la circolare numero 10 dell'11 luglio 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in condivisione con il Ministero del Lavoro, l'INPS e l'INAIL, ha fornito indicazioni operative agli ispettori del lavoro nel caso in cui, durante le ispezioni future, riscontrino nell'ambito dell'appalto non genuino, inadempienze retributive e contributive. In caso di inadempienza retributiva l'obbligo è in capo allo pseudo appaltatore, in caso di inadempienza contributiva l'obbligo è invece in capo all'utilizzatore ovvero al datore di lavoro di fatto. Inadempienze retributive. Attesa la depenalizzazione della fattispecie di reato prevista dall'articolo 18, comma 5, d.lgs. numero 276/2003 riguardanti le ipotesi di appalto prive dei requisiti previste dall'articolo 29, comma 1, il lavoratore che voglia recuperare retribuzioni e compensi deve agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro. Di conseguenza, «in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato». Inadempienze contributive. Avendo il rapporto previdenziale fonte nella legge, il recupero dei contributi non è condizionato al ricorso all'autorità giudiziaria. Secondo la Cassazione numero 20/2016 «l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo». Gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell'utilizzatore - che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto - gravano per l'intero su quest'ultimo. Di conseguenza, gli Ispettori del lavoro potranno determinare l'imponibile contributivo sulla base del CCNL applicabile al committente e procedere al recupero nei confronti del datore di lavoro al netto di quanto eventualmente versato dallo pseudo appaltatore. Fonte lavoropiu.info
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