Immigrazione clandestina: per distinguere reato base da circostanze aggravanti è necessario un chiarimento dalle Sezioni Unite

In tema di disciplina dell’immigrazione le fattispecie disciplinate dal comma 3 dell’articolo 12 d.lgs. numero 268/98 costituiscono circostanze aggravanti del delitto di cui al comma 1 oppure figure autonome di reato? E, in questa seconda ipotesi, integrano un reato di pericolo o a consumazione anticipata che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello stato o richiedono l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato?

Il caso. La prima sezione della Corte di Cassazione ordinanza numero 11889/18, depositata il 15 marzo ha rimesso alle Sezioni Unite una questione concernente il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nella fattispecie il primo giudice Tribunale di Mantova aveva ritenuto l’imputato colpevole per aver, in concorso con altri soggetti giudicati separatamente, compiuto atti diretti a procurare l’ingresso illegale in territorio italiano di tre cittadini pakistani. La Corte d’appello di Brescia, però, derubricava il reato ascritto, riducendo la pena, osservando che nessuno dei cittadini pakistani aveva fatto effettivamente accesso nel territorio italiano. A ricorrere per cassazione è il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello che censura la riqualificazione operata dalla Corte territoriale secondo un’interpretazione che motivatamente non condivide. La Corte d’Appello avrebbe aderito a quell’orientamento che valorizza il fatto che nessun cittadino pakistano avesse effettivamente fatto ingresso nel territorio dello Stato. Secondo tale orientamento il comma 3 dell’articolo 12 d.lgs. numero 286/1998 integra un autonomo titolo di reato e non una circostanza aggravante e che postula l’avvenuto ingresso nel territorio dello Stato. Là dove l’ingresso non vi fosse, secondo tale tesi, il reato sarebbe stato quello del comma 1. Il Procuratore Generale non condivide tale ricostruzione perché nella descrizione dei fatti tipici si prescinde dall’ingresso del cittadino extracomunitario. La questione è oggetto di un contrasto giurisprudenziale. La Suprema Corte, investita del ricorso, ritiene opportuna la rimessione alle Sezioni Unite perché la questione di diritto è controversa. Il tema oggetto di contrasto giurisprudenziale, poi, è rilevante rispetto alla vicenda sub judice sia perché la sua soluzione incide sulla qualificazione giuridica del fatto, sia perché ne derivano conseguenze sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio che risente irrimediabilmente dell’opzione interpretativa che si privilegia circa la natura della fattispecie. Circostanze aggravanti del delitto-base o figure autonome di reato? Nel regime normativo pregresso, antecedente alla riforma attuata con la l. numero 94/2009, la giurisprudenza ha ritenuto la natura di aggravante ad effetto speciale della disposizione di cui al comma 3 in relazione alla disciplina antecedente le modifiche della l. numero 189/2002 e di autonoma fattispecie di reato, in relazione all’assetto normativo successivo alla novella legislativa. La rilevanza della corretta qualificazione. Se si ritengono autonomi titoli di reato le fattispecie di cui ai commi 1 e 3 e si individua il criterio distintivo sul piano della tipicità rappresentato dall’elemento dell’ingresso nel territorio, tale elemento assume valore di evento in senso stretto, trasformando il delitto in fatto di evento che segnerebbe il discrimine di applicazione tra la fattispecie di cui al 1° comma rispetto a quella del 3°. Diversamente ricostruire la fattispecie come figura circostanziale comporterebbe il bilanciamento degli elementi aggravatori con le circostanze attenuanti. Se si ritengono le fattispecie di cui ai commi 1 e 3 come titoli autonomi di reato si dovrà precisare se il criterio discretivo risieda o meno nell’avvenuto ingresso nel territorio dello Stato da parte dello straniero. Se invece si ritenga che la condotta di cui al comma 3 sia una fattispecie aggravata di quella base comma 1 si dovrebbe applicare il giudizio di bilanciamento. La tesi del reato circostanziato. Secondo un orientamento il comma 3 integra una fattispecie circostanziale aggravata “per aggiunta” rispetto all’ipotesi del comma 1. In un primo arresto, indicato dalla Corte di Cassazione per illustrare il contrasto giurisprudenziale, le fattispecie previste dal comma 3 sono state ritenute aggravanti del delitto di cui al comma 1 rispetto alla quale si porrebbero in rapporto di specialità “per aggiunta” e prevedendo un trattamento sanzionatorio più severo con riferimento a fatti che accentuano la lesività della condotta. Il principale criterio che opera per distinguere tra titolo autonomo e delitto circostanziato è quello di specialità l’elemento circostanziale si pone in rapporto di specie a genere rispetto alla fattispecie base e ne costituisce una specificazione. Le Sezioni Unite Fedi hanno valorizzato il criterio strutturale come principale canone interpretativo per la distinzione tra elementi essenziali e circostanziali elencati con la tecnica dell’enumerazione letterale progressiva. Nell’ipotesi del 3° comma dell’articolo 12 in esame, secondo tale arresto, il criterio strutturale sarebbe univoco nell’indirizzare verso la natura circostanziale del delitto. La condotta replica esattamente quella del 1° comma «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito» e non muta alcuno degli elementi strutturali ma il fatto base risulta integrato “per aggiunta” di elementi specializzanti che sono se il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone se la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale se la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti se gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. La tesi del titolo autonomo di reato. L’opposto orientamento disattende la natura circostanziale e ricostruisce la struttura della fattispecie come titolo autonomo di reato. Due distinte opzioni interpretative si pongono in questo solco. All’interno di questa ricostruzione, per alcune pronunce la fattispecie criminosa di cui al comma 3 integra un reato di pericolo o “a consumazione anticipata” che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio. Per altro filone, le condotte di cui ai commi 3 e 3-bis implicano l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, presupposto invece non richiesto dal comma 1 che si configura come delitto a consumazione anticipata per la cui integrazione sono sufficienti «atti diretti a procurare l’ingresso illegale» dello straniero, attività, cioè, che finalisticamente ed univocamente sono orientate a conseguire tale scopo e non siano riuscite a conseguirlo. Le fattispecie di cui al comma 3 sono, quindi, introduttive di un autonomo titolo di reato e non circostanze aggravanti. Le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere il contrasto interpretativo.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, ordinanza 10 gennaio – 15 marzo 2018, numero 11889 Presidente Bonito – Relatore Cairo Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 5/11/2015, derubricava nei confronti di M.R. il reato originariamente ascrittogli articolo 12 comma 3 lett. d d.lgs. 25 luglio 1998 numero 286 in quello previsto dall’articolo 12 comma 1 d.lgs. 286/1998 cit. con conseguente riduzione della pena inflitta in primo grado, rideterminandola in quella di anni uno di reclusione ed Euro 20.000 di multa, con sospensione condizionale della sua esecuzione. La riqualificazione del fatto era avvenuta, poiché alcuno dei cittadini pakistani, in favore dei quali si contestava d’aver compiuto atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato, vi avesse fatto, effettivamente, accesso. 1.1. Il Tribunale di Mantova aveva, contrariamente, ritenuto l’imputato colpevole del delitto di cui all’articolo 12 comma 3 lett. d d.lgs. 25 luglio 1998 numero 286 per aver, in concorso con soggetti separatamente giudicati, compiuto atti diretti a procurare l’ingresso illegale in territorio italiano di tre cittadini pakistani. Ritenuta integrata l’ipotesi indicata articolo 12 comma 3 lett. d d.lgs. cit. esclusa la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche aveva condannato M.R. alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 100.000 di multa. La condotta era stata ritenuta per il concorso del M. - anche ponendo in essere la richiesta in favore dei cittadini pakistani di tre nulla osta - unitamente ad altri concorrenti, di cui uno anche definitivamente giudicato F.C. . La sentenza di primo grado aveva escluso, poi, la circostanza aggravante di cui al comma 3 bis d. Igs cit. e quella di cui al comma 3 lett. a dell’articolo 12 d.lgs. cit. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e lamenta l’erronea applicazione dell’articolo 12 commi 1 e 3 d.lgs. 25 luglio 1998 numero 286. Deduce che la Corte d’appello aveva riqualificato il delitto ascritto in quello di cui all’articolo 12 comma 1 d.lgs. 286/1998, aderendo all’orientamento espresso da questa Suprema Corte nella decisione 40624/2014 e valorizzando il fatto che nessuno dei tre cittadini pakistani avesse, poi, effettivamente fatto ingresso nel territorio dello Stato. Si postulava che il comma terzo dell’articolo 12 d.lgs. 25 luglio 1998 numero 286 integrasse un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante e che implicasse l’avvenuto ingresso nel territorio dello Stato. Pertanto, là dove gli stranieri non avessero fatto ingresso nel territorio dello Stato il reato configurabile, secondo l’indicata interpretazione giurisprudenziale, sarebbe stato quello di cui all’articolo 12 comma 1 d.lgs. 286/1998. Si tratta di un orientamento che, annota il ricorrente, non risulta pienamente condivisibile, giacché nella descrizione dei fatti tipici si prescinde dall’avvenuto e richiamato ingresso . In questa logica si segnala che alcun riferimento si opera all’effettivo accesso nel territorio dello Stato ingresso nel caso contemplato dalla lettera e e d ancora il riferimento alla persona trasportata previsto dalle lettere c e d non imporrebbe, secondo il Procuratore impugnante, l’interpretazione indicata poiché è possibile il caso di soggetti trasportati che, per varie ragioni, non abbiano fatto ingresso nel territorio dello stato. La previsione di cui alla lettera a , dell’articolo 12 comma 3 d.lgs. cit., che richiama l’ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato, riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il fatto coinvolge cinque o più persone. Né si sarebbe potuto ritenere dirimente, nella logica dell’impugnante, il richiamo del comma 3 ter dell’articolo 12 d.lgs cit., poiché risultano ampiamente prefigurabili condotte volte ad introdurre più di cinque persone, al fine di destinarle alla prostituzione o al fine di profitto, senza l’effettivo ingresso. Nell’interesse di M.R. , in data 11/12/2017, è stata depositata memoria con cui si replica agli argomenti posti a fondamento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia e si ripercorre l’interpretazione giurisprudenziale richiamata nella decisione si insiste, affinché sia mantenuto come criterio discretivo tra le due fattispecie di cui al comma 1 e 3 dell’articolo 12 d.lgs 286/1998 l’ingresso o meno dello straniero nel territorio dello Stato. Osserva in diritto 1. Il ricorso impone la rimessione della questione alle Sezioni Unite ai sensi dell’articolo 618 cod. proc. penumero La questione di diritto sottoposta all’esame di questa Sezione ha, infatti, dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza, di cui v’è segnalazione già nella Relazione dell’Ufficio del Massimario del 24 maggio 2017 numero Rel. 45/17, anteriore, tuttavia, al deposito di Sez. 1, numero 45734 del 31/03/2017, dep. 05/10/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127 . La tematica risulta rilevante rispetto alla vicenda sub iudice per un duplice profilo. Da un lato, la sua soluzione incide sulla qualificazione giuridica del fatto e, per altro verso, riverbera le sue conseguenze sulle modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, che risente irrimediabilmente dell’opzione ermeneutica che si intenda prediligere sulla natura della fattispecie. 1.1. Nel regime normativo pregresso, antecedente alla riforma attuata con la legge 15 luglio 2009, numero 94, si segnala che la giurisprudenza ha ritenuto la natura di aggravante ad effetto speciale della disposizione di cui al comma 3, in relazione alla disciplina precedente alle modifiche della legge 30 luglio 2002, numero 189 Sez. 1, 21 ottobre 2004, numero 44644, Ren, rv. 230187 Sez. 1, 4 dicembre 2000, numero 5360, Vishe, rv. 218087 e quella di autonoma fattispecie di reato, in relazione all’assetto normativo successivo a tale novella legislativa Sez. 1, 22 gennaio 2008, numero 7157, Karpeta, rv. 239304 Sez. 1, 25 gennaio 2006, numero 11578, Rufai Kuku, rv. 233873 . Il nucleo centrale della questione oggetto dell’odierno scrutinio si incentra sul se in tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie disciplinate dall’articolo 12, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto base di cui all’articolo 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. ovvero integrino figure autonome di reato. Là dove, poi, si ritenga che il delitto di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 integri un titolo autonomo di reato si tratta di chiarire se esso, per quanto qui rileva, rientri tra i fatti di pericolo o a cd. consumazione anticipata , che si perfezionano per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore ovvero richieda l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio. 1.2. Sui temi indicati si registrano pronunce contrastanti. Da un lato, si è, invero, ritenuto che l’articolo 12 comma 3 d.lgs. cit. integri una fattispecie circostanziale aggravata per aggiunta rispetto all’ipotesi di cui all’articolo 12 comma 1 d.lgs. cit. Sez. 1, numero 14654 del 29/11/2016 Ud. dep. 24/03/2017 Rv. 269538. Dall’altro, ricostruendo la struttura della fattispecie come titolo autonomo di reato, un primo orientamento ha concluso ritenendo che la fattispecie criminosa disciplinata dall’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 integri un reato di pericolo o a consumazione anticipata , che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio Sez. 1, numero 45734 del 31/03/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127. Altra impostazione ha, contrariamente, affermato che le condotte descritte ai commi terzo e terzo bis dell’articolo 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, implichino l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, presupposto invece non richiesto ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di reato di cui all’articolo 12, comma primo, del medesimo D.Lgs., che si configura come delitto a consumazione anticipata. Sez. 1, numero 40624 del 25/03/2014, Scarano, Rv. 259923 . L’adesione all’una o all’altra delle indicate opzioni interpretative induce conseguenze non marginali, sia sul piano della qualificazione giuridica sia su quello, è ovvio, della determinazione del trattamento sanzionatorio e risulta rilevante nello scrutinio della presente vicenda processuale. Posta la natura di titoli autonomi di reato delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3 del d.lgs cit. e individuato il criterio distintivo sul piano della tipicità, nell’elemento dell’ingresso nel territorio, esso assume la valenza di un evento in senso stretto, trasformando in definitiva il delitto in fatto di evento, che segnerebbe il discrimine di applicazione tra la fattispecie di cui al comma 1 e quella di cui al comma terzo, con conseguenze non irrilevanti sul piano della individuazione del trattamento sanzionatorio, fortemente inasprito dal legislatore nella ipotesi di cui al comma terzo della disposizione in esame, rispetto a quella descritta dal primo comma. Ancora, un’opzione che prediligesse la ricostruzione della fattispecie anzidetta, recuperandola alla figura circostanziale, ammetterebbe il bilanciamento degli elementi aggravatori con eventuali circostanze attenuanti, ben potendo interpretarsi il divieto relativo, di cui al comma 3 quater dell’articolo 12 d.lgs. cit., come limitato alle sole ipotesi di maggiore lesività di cui ai commi 3 bis e 3 ter della medesima disposizione, non includendo le circostanze enumerate dalla lettera a alla lettera e del comma 3 dell’articolo 12 d.lgs. 286/1998 che, ricorrendo singolarmente, esprimerebbero una minore offensività della condotta e non legittimerebbero la sottrazione al generale giudizio di bilanciamento, tra circostanze eterogenee. I diversi profili risultano tutti rilevanti nella presente vicenda processuale. Se si ritiene che i commi 1 e 3 debbano essere interpretati come titoli autonomi di reato si dovrà definire se il distinguo risieda o meno nell’avvenuto ingresso nel territorio dello Stato da parte dello straniero, per definire quale debba essere il trattamento sanzionatorio da applicare. Al contrario se si ritenga che la condotta di cui al comma 3 dell’articolo 12 sia una fattispecie circostanziale aggravata di quella base di cui al comma 1 si dovrebbe correttamente applicare il giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche riconosciute in primo grado all’imputato, che incontrerebbero il limite di cui al comma 3-quater nelle sole ipotesi di aggravanti cumulative di cui al comma 3-bis e 3-ter del ridetto articolo 12 d.lgs cit 2. Venendo all’esame specifico degli orientamenti segnalati si deve osservare quanto segue. 2.1. In un primo arresto le fattispecie disciplinate dall’articolo 12, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 sono state ritenute circostanze aggravanti del delitto di cui all’articolo 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. e non figure autonome di reato. Rispetto all’ipotesi delittuosa base , le fattispecie di cui all’articolo 12, comma terzo, del D.Lgs. numero 286 del 1998 si porrebbero in rapporto di specialità per aggiunta , prevedendo, appunto, un trattamento sanzionatorio più severo con riferimento a fatti che accentuano la lesività della condotta Sez. 1, numero 14654 del 29/11/2016 Ud. dep. 24/03/2017 , Y e altro, Rv. 269538 . Sulla natura circostanziale o autonoma di una figura criminis, in generale ed in assenza di espresse indicazioni legislative, si osserva nella decisione in esame, che il canone principale di differenziazione sia rappresentato dal criterio di specialità articolo 15 cod. penumero . L’elemento circostanziale si pone in rapporto di species ad genus rispetto alla fattispecie base e ne costituirebbe una specificazione. Le Sezioni Unite di questa Corte avrebbero valorizzato il criterio strutturale come principale canone interpretativo per la distinzione tra elementi essenziali e circostanziali Sez. U, numero 26351 del 26/06/2002, Fedi Sez. U, numero 4694 del 27/10/2011, dep. 2012, Casani Sez. U, numero 35737 del 24/06/2010, Rico . Proprio il criterio strutturale nell’ipotesi prevista dall’articolo 12, comma 3, d.lgs. 286 del 1998 apparirebbe, secondo l’arresto in esame, univoco nell’indirizzare verso la natura circostanziale della fattispecie ivi descritta. Il profilo descrittivo della condotta, con una tecnica di redazione normativa abbastanza insolita, replica esattamente la condotta del delitto base. Non muta alcuno degli elementi strutturali essenziali della condotta e il fatto-base risulta integrato per aggiunta esclusivamente attraverso l’inserimento dei dati specializzanti, elencati avvalendosi della tecnica d’enumerazione letterale progressiva ingresso di più di cinque persone pericolo di vita per il trasportato sottoposizione a trattamento inumano o degradante fatto commesso da tre o più persone disponibilità di armi . Seguirebbero, indi, nella struttura della disposizione, i commi 3-bis e 3-ter che hanno ancora natura circostanziale in funzione d’aggravamento, secondo la stessa definizione che ne opera l’articolo 12 comma 3 quater del d.lvo. 286/1998. I criteri interpretativi c.d. ausiliari, tra cui la collocazione sistematica - che, valorizza l’incorporazione del fatto in un’unica norma incriminatrice - la lettura teleologica, trattandosi di fattispecie a presidio del medesimo bene giuridico, sono altri referenti che supporterebbero l’ipotesi del fatto unico , variamente ed alternativamente circostanziato. L’identità descrittiva tra condotte e l’inserimento dei dati specializzanti lettere a b c d e , in funzione della caratterizzazione dell’incremento della lesività della medesima condotta base, risponderebbero alla tecnica di incriminazione tipicamente selettiva degli elementi circostanziali. Né secondo il ragionamento svolto nella decisione potrebbe valere l’insolita tecnica di redazione dell’incriminazione, ad escludere l’affermata natura circostanziale soluzione che resta preferibile perché predilige un’opzione che non frammenta il nucleo di offensività identico in più ipotesi di reato, attraverso aspetti accessori di sola specificazione. Non si è, d’altro canto, ritenuto di poter assegnare al lessico formale impiegato nella descrizione della fattispecie un significato dirimente. La clausola di riserva che figura sia nel primo che nel terzo comma dell’articolo 12 d.lgs cit. ben potrebbe rientrare in una tecnica di normazione insolita, poco attenta alle forme espressive e, dunque, non per cio’ solo involgere che i due modelli di incriminazione integrino titoli autonomi di reato. La valorizzazione del solo profilo letterale non varrebbe, ancora, a indirizzare nella interpretazione testé detta, attraverso il richiamo del riferimento ai fatti di cui al comma 1 e 3, per convalidare l’ipotesi che si tratti di titoli autonomi. Cio’ perché, comunque, residuerebbe spazio per ritenere, nonostante il lessico normativo, che quei fatti rileverebbero come ipotesi non circostanziate nel paradigma di cui al comma 1 dell’articolo 12 cit. e come ipotesi circostanziate in quella di cui al comma 3 ed esprimerebbero i primi la natura di un titolo autonomo di reato ed i secondi quella di una semplice fattispecie circostanziale. Né rilievo decisivo avrebbe il previsto regime di operatività delle circostanze attenuanti diverse dagli articolo 98 e 114 cod. penumero contemplato al comma 3-quater della norma in esame, che si conforma ad una logica precisa. La disposizione, infatti, potrebbe egualmente mantenere un significato di deroga alla regola generale di bilanciamento, di cui all’articolo 69 cod. penumero con le due sole eccezioni deroga operativa nelle sole ipotesi di cui ai commi 3-bis e 3-ter, nell’ottica della necessità di attuare un trattamento di maggiore rigore, nei soli casi in cui concorrano congiuntamente più circostanze di cui al comma 3 o le ipotesi di cui alle lettere a e b del comma 3-ter, per il maggiore spessore lesivo che essere conferirebbero alla fattispecie concreta. Concorrendo, pertanto, solo una tra le circostanze indicate tra le lettere da a ad e del comma terzo del citato articolo 12 sarebbe ingiustificata la deroga al principio di bilanciamento e troverebbe piena espansione e applicazione il meccanismo di cui all’articolo 69 cod. penumero . 2.2. Altro orientamento disattende la natura circostanziale dell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 12 d.lgs. 286/1998 rispetto al delitto di cui al comma 1 d.lgs. cit. e collega le rispettive fattispecie ad autonome figure di reato. Nel solco di ricostruzione siffatta si enucleano, tuttavia, due distinte opzioni interpretative. 2.2.1. La prima ritiene che in tema di disciplina dell’immigrazione, le condotte descritte ai commi terzo e terzo bis dell’articolo 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, implicano l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, presupposto invece non richiesto ai fini dell’integrazione dell’ipotesi di reato di cui all’articolo 12, comma primo, del medesimo D.Lgs., che si configura come delitto a consumazione anticipata Sez. 1 del 25 marzo 2014, numero 40624, Scarano, rv. 259923 . Si ritiene, in definitiva, che le condotte descritte nella seconda parte del comma 3 dell’articolo 12 d.lgs. numero 286 del 1998, implichino l’avvenuto ingresso dell’immigrato nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, mentre, ai fini della integrazione del delitto di cui al comma 1 del citato articolo, che si configura come reato a consumazione anticipata, sono sufficienti atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero, ossia anche attività che, finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a conseguirlo. Le fattispecie previste al comma 3, sono introduttive, quindi, secondo tale giurisprudenza, di un titolo autonomo di reato e non di circostanze aggravanti, così che l’ipotesi delittuosa di cui al comma 1 del citato articolo, potrà ritenersi aggravata, per espressa indicazione legislativa, solo ove sussistano le specifiche condizioni di cui al comma 3-ter Sez. 1 del 25 marzo 2014, numero 40624, Scarano, rv. 259922 . A sostegno di tale soluzione ermeneutica l’orientamento de quo pone un duplice ordine di considerazioni - il massiccio incremento sanzionatorio relativo alle ipotesi di cui al comma terzo dell’articolo 12, trova una giustificazione solo se rapportato da una effettiva violazione della disciplina di settore e, dunque, dall’avvenuto ingresso abusivo dei cittadini stranieri nel territorio dello Stato, mentre non sarebbe ragionevole, nel sistema, una sua previsione in relazione al mero tentativo punibile. - l’attuale testo del comma 3-ter, nel descrivere le ulteriori ipotesi di aggravanti ad effetto speciale, fa riferimento in modo distinto alle ipotesi di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 12 del Testo Unico sull’immigrazione. 2.2.2. La seconda che, da ultimo, pur condivisa la natura di tiolo autonomo di reato ritiene che la fattispecie criminosa disciplinata dall’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 integra un reato di pericolo o a consumazione anticipata , che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio Sez. 1, numero 45734 del 31/03/2017, Bouslim e altri, Rv. 271127 . La decisione richiamati gli interventi di riforma attuati prima con la L. 30 luglio 2002, numero 189, articolo 1, sull’articolo 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, e, poi, con la legge 94 del 2009 ha spiegato come inizialmente l’elemento differenziale tra le due fattispecie fosse il fine di trarre un ingiusto profitto che qualificava il dolo e, successivamente, la previsione di specifiche condotte. Contrariamente, la struttura del reato che presenta evidenti analogie con la norma sul tentativo non era mutata e la fattispecie criminosa dell’articolo 12 comma 3 corrisponderebbe ancora ad un reato di pericolo o a consumazione anticipata, che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare ingresso . Nessun elemento sorreggerebbe la tesi sviluppata da Sez. 1, in precedenza richiamata, numero 40624 del 2014, circa la necessità per la realizzazione del reato dell’effettivo ingresso. Non sarebbero, invero, valorizzabili i fatti di cui alle lettere da b ad e , che connotano condotte compatibili anche con attività che non hanno determinato un effettivo ingresso e nemmeno quelli descritti alla lett. a , che, per vero, solo ad un superficiale approccio sembrerebbero postulare la necessità dell’ingresso effettivo. In realtà, l’ipotesi della permanenza alternativa all’ingresso non rivestirebbe un rilievo autonomo, ma puo’ ricollegarsi egualmente o a un ingresso che è illecito in origine e tale rimane, o a un pregresso ingresso lecito, sorretto da valido permesso, che sia divenuto in seguito illecito scadenza o altro . Neanche l’argomento del divario delle pene tra il primo e il terzo comma potrebbe condurre ad un diverso convincimento, a fronte di una discrezionalità legislativa che risulterebbe correttamente esercitata per la gravità delle condotte descritte. 3. Alla luce di quanto premesso la questione va rimessa alle Sezioni Unite sul seguente quesito Se in tema di disciplina dell’immigrazione, le fattispecie disciplinate dall’articolo 12, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286 costituiscano circostanze aggravanti del delitto di cui all’articolo 12, comma primo, del medesimo D.Lgs. ovvero figure autonome di reato. In eventualità siffatta se il delitto di cui all’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 integri un reato di pericolo o a consumazione anticipata , che si perfeziona per il solo fatto di compiere atti diretti a procurare l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione della disciplina di settore, non richiedendo l’effettivo ingresso illegale dell’immigrato in detto territorio. P.Q.M. Rimette la questione alle Sezioni Unite.