La procura richiede particolare scrupoli agli investigatori

Quando c’è di mezzo un minore la notizia di reato deve sempre essere comunicata immediatamente alla procura ed in particolar modo occorre garantire la massima celerità informativa in caso di sequestro o perquisizione.

La stessa velocità di trasmissione dei fascicoli è inoltre richiesta nel caso in cui il minore sia vittima di un maltrattamento o di un abuso. Lo ha ribadito il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta con la circolare prot. 677 del 20 giugno 2013. La comunicazione della notizia di reato. La specialità del rito minorile spesso viene trascurata dagli organi di polizia giudiziaria e per questo motivo la procura piemontese ribadisce le istruzioni già fornite con la nota del 18 ottobre 2011. Innanzitutto la procura dei minori, specifica la circolare, ha competenza in tutti i casi in cui sia denunciato un minorenne. In questo caso la comunicazione di notizia di reato deve essere inviata immediatamente in particolare per la convalida degli atti urgenti come i sequestri e le perquisizioni. In caso di un fatto grave con decesso ovvero di una denuncia in stato di arresto, di fermo o di accompagnamento di un minorenne occorrerà informare immediatamente il magistrato di turno per le necessarie istruzioni e per l’assunzione della direzione delle indagini. Il consenso scritto. La stessa celerità di comunicazione dell’informativa è inoltre richiesta, prosegue la nota, nel caso in cui sia stata denunciata la commissione di un reato di abuso e/o maltrattamento in danno di persona minorenne al fine di permettere il tempestivo intervento di questo ufficio a tutela del minorenne e il necessario coordinamento con la procura procedente sotto il profilo penale . In caso di identificazione di un indagato minorenne, conclude la circolare, contestualmente all’elezione di domicilio e alla nomina di un difensore di fiducia occorrerà provvedere anche a raccogliere il consenso scritto dell’interessato alla definizione del processo in fase di udienza preliminare con il perdono giudiziale ovvero con la definizione dell’irrilevanza del fatto.

PP_PEN_13Circ677_manzelli