«Bastardo!», e gli spruzza uno spray in volto: c’è l’aggravante dell’uso di armi

Le bombolette spray con sostanze urticanti sono armi comuni equiparabili a quelle da sparo.

Lo ha affermato la Quinta sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 28276/136, depositata il 28 giugno. Il caso. Un uomo veniva ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravata art. 585 c.p. e di ingiurie in danno di altra persona. Nello specifico l’imputato aveva aggredito la persona offesa percuotendola e spruzzandole sul volto una sostanza chimica, cagionandole così lesioni di vario genere. Nel contempo aveva rivolto espressioni offensive, quale bastardo . Ingiurie e lesioni personali. Per tali reati, i giudici di merito, dopo aver escluso la configurabilità dell’esimente della legittima difesa, condannavano a 9 mesi di reclusione, al risarcimento del danno, nonché al versamento di una provvisionale in favore della parte civile di 2mila euro. Lo spray è un’arma. L’imputato, nel ricorso per cassazione proposto, ritiene insussistente l’uso di sostanze corrosive, visto che – afferma la difesa – non è stata utilizzata una sostanza con effetti corrosivi , appunto. Di opposto parere rispetto al ricorrente è, invece, la Corte di legittimità, la quale ha ribadito che sono armi comuni equiparabili a quelle da sparo le bombolette spray con sostanze urticanti Cass., n. 11753/2012 . Detto questo, la Cassazione non può far altro che confermare l’aggravante riconosciuta dai giudici di merito e rigettare il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 febbraio – 28 giugno 2013, n. 28276 Presidente Dubolino – Relatore De Bernardis Ritenuto in fatto Con sentenza in data 5-4-2012 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Varese,in data 14.5.2007,nei confronti di P.A. , ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate ex art. 585 CP. e di ingiurie in danno di Pi.Lu. , fatti acc. in data omissis . In particolare si era verificato che l'imputato,secondo quanto descritto in sentenza, aveva aggredito la persona offesa percuotendola e spruzzandole sul volto una sostanza chimica, così cagionandole lesioni di vario genere,tra cui quella costituita da irritazione corneale bilaterale da sostanza chimica .Nel contempo le aveva anche rivolto espressioni offensive, quale bastardo ed altro epiteto indicato in rubrica. Per tali reati era stata inflitta la pena di mesi nove di reclusione,e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede,nonché al versamento di una provvisionale in favore della Parte civile,di Euro2.000,00. Il giudice di merito aveva desunto le prove dalle dichiarazioni della persona offesa, dotate di riscontro nella certificazione delle lesioni, e la Corte territoriale aveva escluso la configurabilità della esimente della legittima difesa,ritenendo inoltre sussistente l'aggravante contestata per il delitto di lesioni. - Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo 1 - la contraddittorietà della motivazione,in merito alla esclusione dell'esimente di cui all'art. 52 CP. A riguardo rilevava che la Corte aveva disatteso le richieste difensive,senza valutare la circostanza che era stata presentata dallo stesso imputato una querela nei confronti del Pi. , per lesioni dal predetto cagionate,per le quali risultava redatto referto per ferita lacero contusa al sopracciglio sinistro ed alla fronte . Pertanto il ricorrente riteneva carente la motivazione della sentenza impugnata. 2 - la illogicità della motivazione,in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 594 CP., rilevando che la condanna era stata pronunziata in base alle dichiarazioni della persona offesa di cui non era stata valutata l'attendibilità,e che il giudice di merito avrebbe potuto ritenere sussistente l'esimente di cui all'art. 599 CP. 3- la violazione dell'art. 585 comma 1 CP., censurando la decisione in riferimento al riconoscimento della aggravante, riferita all'uso di una sostanza corrosiva. Per tali motivi chiedeva dunque l'annullamento della sentenza impugnata. Rileva in diritto Il ricorso risulta privo di fondamento. Con riguardo al primo motivo,vale osservare che, per un verso, esso si basa soltanto sull'assunto, di per sé manifestamente privo di qualsivoglia connotazione di decisività, che il 23 luglio 2005 e cioè sei giorni prima del fatto di cui è processo , il ricorrente sarebbe stato vittima di lesioni ad opera del Pi. , nei confronti del quale aveva pertanto sporto querela per altro verso passa del tutto sotto silenzio il fatto questo sì decisivo che, secondo quanto affermato nell'impugnata sentenza, due testi oculari e neutrali avevano riferito che era stato l'imputato a correre dietro alla p.o., bloccarla e spruzzargli sul volto il liquido corrosivo o urticante. Con riguardo al secondo motivo, lo stesso non pone in luce alcuna specifica ragione per la quale dovesse dubitarsi dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, a fronte tra l'altro, del riscontro che, sia pure con riferimento all'addebito di lesioni, le stesse avevano trovato nell'acquisita certificazione medica. Né si va oltre, per quanto concerne il mancato riconoscimento della causa di non punibilità costituita dalla reciprocità delle offese, alla rappresentazione della mera ed astratta possibilità che tale reciprocità si fosse effettivamente verificata. - Con riguardo, infine, al terzo motivo,basato essenzialmente sull'assunto che, essendosi contestato, come elemento integrativo della ritenuta aggravante di cui all'art. 585 CP., il fatto di avere l'imputato prodotto al Pi.Lu. le lesioni di cui all'imputazione spruzzandogli sul volto della sostanza chimica , si sarebbe con ciò inteso fare riferimento alla causa di aggravamento costituita dall'uso di sostanze corrosive , da riguardarsi, invece, secondo la difesa, come insussistente, per la non qualificabilità come effetti corrosivi contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata di quella che, secondo la stessa sentenza, sarebbe stata una semplice irritazione corneale bilaterale da sostanza chimica , vale osservare che, in primo luogo, né dal testo del ricorso né da quello dell'impugnata sentenza risulta che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 585 C.P. fosse stata specificamente basata sulla ritenuta riconducibilità causale delle lesioni subite dalla persona offesa all'uso di sostanze corrosive in secondo luogo, attesa l'assoluta equivalenza,sotto il profilo degli effetti sanzionatori, tra l'ipotesi dell'uso di sostanze corrosive e quella parimenti prevista dal citato art. 585 CP., dell’uso di armi, quali definite poi dal comma secondo del medesimo art. 585 CP., l'aggravante in questione sarebbe stata comunque da ritenere sussistente senza violazione della regola della corrispondenza tra accusa e sentenza ,alla luce del principio già più volte affermato da questa Corte secondo cui sono armi comuni equiparabili a quelle da sparo le bombolette spray con sostanze urticanti in tal senso,per tutte,proprio con riferimento ad una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione agli occhiaia pure reversibile in breve tempo , Cass. 1, 28 febbraio - 29 marzo 2012 n. 11753 - Cecchetti, Rv 252261 - salvo il caso che il contenuto della bomboletta sia costituito dall' oleoresin capsicum , a base di peperoncino, per il quale, secondo Cass. 1, 24 ottobre 2011 - 25 gennaio 2012 n. 3116 - PG. in proc. Cantieri, RV 251825, la suddetta equiparazione è da escludere ipotesi, questa, della quale, però, nella specie, non risulta dedotta né,tanto meno, dimostrata, la sussistenza . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.