La prescrizione è sospesa per tutta la durata del procedimento amministrativo

In tema di azioni per conseguire le prestazioni di invalidità da parte dell’INAIL, il termine di prescrizione per proporre l’azione giudiziaria rimane sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione. Peraltro, ferma la disciplina speciale recata dal T.U., tale prescrizione può comunque essere interrotta con i comuni strumenti civilistici.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15733 del 21 giugno 2013. Il caso . La Corte di Appello di Genova, accogliendo l’appello proposto dall’INAIL contro la pronuncia di primo grado, dichiarava prescritto il diritto alla rendita di invalidità richiesta da un lavoratore. Ritenevano i Giudici di secondo grado che la prescrizione triennale prevista dall’art. 112, T.U. n. 1124/1965 a mente del quale l’azione per conseguire le prestazioni di invalidità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa dell’indennità ma, una volta trascorso il termine di 150 giorni entro il quale il procedimento deve essere definito cfr . art. 111 T.U. , l’interessato che intenda opporsi alla decisione dell’Istituto ha l’onere di proporre tempestivamente l’azione giudiziaria. Nel caso di specie, ad avviso della Corte, alla data del deposito del ricorso il suddetto termine triennale risultava già spirato, con conseguente prescrizione del diritto all’indennità. La successione cronologica degli eventi . Contro tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo. Con particolare riguardo alla successione cronologica degli eventi, il ricorrente evidenziava di aver proposto domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale il 21 aprile 1999 alla quale, dopo un provvedimento di rigetto del 6 luglio 1999, aveva fatto seguito un ricorso amministrativo in data 17 luglio 1999 e successivamente - in data 8 settembre 1999 - un provvedimento interlocutorio dell’Istituto. In data 29 settembre 1999 veniva proposto un ulteriore ricorso per il riesame della domanda, respinto dall’INAIL in data 2 febbraio 2000. Rilevava dunque il ricorrente che solo quest’ultimo provvedimento poteva consentire un nuovo decorso del termine di prescrizione e che, rispetto a tale data, il ricorso giudiziario depositato il 31 gennaio 2003 risultava essere documentalmente tempestivo. La prescrizione può essere interrotta con qualsiasi atto stragiudiziale. Dello stesso avviso è la Cassazione la quale, richiamando un suo precedente a Sezioni Unite Cass. SS.UU. 783/1999 , accoglie il ricorso. Secondo il principio enucleato dalle Sezioni Unite, infatti, la prescrizione delle azioni di cui all’art. 112 T.U. può essere interrotta non solo con la proposizione dell’azione giudiziale ma anche con qualsiasi atto stragiudiziale, senza che l’efficacia sospensiva della prescrizione medesima escluda l’efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione . Conclusione che, in chiave sistematica, appare pienamente condivisibile atteso che considerare la facoltà di agire in giudizio – in pendenza del procedimento amministrativo - come un onere per evitare la prescrizione , comporterebbe l’illogica conseguenza per cui una fase amministrativa volta a prevenire il contenzioso giudiziario, avrebbe l’effetto di stimolarlo per consentire all’assicurato di tutelarsi. Per l’interruzione è sufficiente il deposito del ricorso . Riguardo al momento utile per l’interruzione della prescrizione, inoltre, la Corte precisa che il termine triennale di prescrizione dell’azione è interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito – e non dalla notifica – del ricorso stesso nello stesso senso, Cass. 7295/2004 . Nel caso di specie la prescrizione non era mai decorsa . Su questi presupposti la Corte ritiene fondata la contestazione del ricorrente, atteso che il procedimento in esame era caratterizzato da una lunghissima serie di atti interruttivi della prescrizione, di cui l’ultimo poteva essere identificato nella nota dell’Istituto del febbraio 2000. Rispetto a quest’ultima data, il deposito del ricorso giudiziario risultava dunque tempestivo con conseguente erroneità della sentenza di secondo grado e rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per procedere ad un nuovo esame della controversia sulla base dei suenunciati principi.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 marzo - 21 giugno 2013, n. 15733 Presidente Miani Canevari – Relatore Berrino Svolgimento del processo Con sentenza del 4/4 - 1/6/07 la Corte d'appello di Genova ha accolto l'impugnazione proposta dal'Inail avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Massa, che aveva riconosciuto a D.E. il diritto a percepire la rendita per invalidità nella misura del 24% a decorrere dall'1/5/1999, ed in riforma della gravata decisione ha dichiarato prescritto tale diritto. Ha spiegato la Corte che la prescrizione prevista dall'art. 112 del T.U. n. 1124/65 rimane sospesa durante la liquidazione amministrativa della predetta indennità e che una volta trascorso il termine di centocinquanta giorni di cui all'art. 104 dello stesso testo unico entro il quale il procedimento deve essere definito, nonché quello di duecentodieci indicato nell'art. 83, senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria. Nella fattispecie la Corte ha fatto osservare che il predetto termine di sospensione decorreva dalla domanda del 18/5/1999 e che una volta che lo stesso era spirato aveva ripreso a decorrere il termine della prescrizione triennale senza che questa venisse interrotta, per cui alla data di proposizione del ricorso giudiziale 30/1/2003 e di notifica dello stesso 25/2/2003 la prescrizione era già maturata. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.E. , il quale affida l'impugnazione ad un solo motivo di censura. Resiste con controricorso l'Inail che deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con un solo motivo E D. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ritenendo erronea la decisione dichiarativa della prescrizione del diritto da lui fatto valere nei confronti dell'Inail. Secondo il ricorrente l'errore risiederebbe nel fatto che la Corte territoriale ha considerato spirato al 15/10/99 il termine di sospensione della prescrizione, previsto dall'art. 111 del suddetto Testo unico, con conseguente ripresa da quel momento del decorso della durata della prescrizione triennale del diritto azionato con la domanda amministrativa del 18/5/1999, senza tener conto della circostanza che, in realtà, il relativo procedimento amministrativo non era stato ancora definito all'atto della ravvisata maturazione della causa estintiva. Invece, secondo la difesa del D. , la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che fino alla liquidazione dell'indennità il decorso della prescrizione non poteva che rimanere sospeso. Invero, avverso il provvedimento di rigetto del 6/7/1999 era stato presentato ricorso amministrativo, al quale aveva fatto seguito, in data 8/9/1999, un provvedimento interlocutorio contenente la motivazione che non poteva procedersi a visita medica collegiale per mancanza del certificato sanitario, dopodiché era stato chiesto il riesame del provvedimento e solo in data 2/2/2000 l'Inail si era di nuovo pronunziato con un provvedimento di rigetto contenente il riferimento alla facoltà di opposizione. Il ricorrente conclude affermando che solo il provvedimento definitivo di rigetto, conseguente al mancato esperimento dell'opposizione nel termine di cui all'art. 104 del T.U. n. 1124/65, poteva consentire un nuovo decorso del termine prescrizionale. Il ricorso è fondato. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 783 del 16/11/1999, hanno statuito che la prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell'Inail di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 può legittimamente essere interrotta, secondo le norme del codice civile, non solo con la proposizione dell'azione in giudizio, ma anche con atti stragiudiziali, senza che l'efficacia sospensiva della prescrizione medesima prevista dall'art. 111 secondo comma del citato decreto escluda l'efficacia interattiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione . L'attribuzione della facoltà di agire in giudizio - proseguono le Sezioni Unite - non comporta anche l'onere di agire, in pendenza del procedimento amministrativo magari prossimo a chiudersi favorevolmente , onde evitare la prescrizione. Al contrario, apparirebbe contraddittorio prevedere una fase amministrativa destinata a prevenire procedimenti giudiziari e allo stesso tempo forzarne la definizione entro un certo termine, impedendo all'assicurato di consentirne lo svolgimento onde tutelarsi contro la prescrizione. Sulla scia delle Sezioni unite si sono avute altre pronunce nel senso della permanenza dell'efficacia sospensiva della prescrizione sino alla definizione del procedimento amministrativo. Tra queste può essere ricordata quella del 6/10/2006 n. 21539 della Sezione lavoro di questa Corte per la quale la sospensione della prescrizione del diritto alle prestazioni erogate dall'Inail in favore dell'assicurato, prevista dall'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, permane sino alla definizione del procedimento di liquidazione, in questo compresa la fase successiva al reclamo proposto dall'interessato avverso il provvedimento di diniego della prestazione . In senso conforme v. anche Cass. sez. lav. n. 15322 del 9/7/2007, per la quale il termine di prescrizione in questione è sospeso durante la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge . Quanto al momento utile per l'interruzione si è avuto modo di precisare Cass. sez. lav. n. 7295 del 16/4/2004 che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative per infortunio sul lavoro e malattia professionale può essere interrotto dalla proposizione del ricorso giurisdizionale, a far data dal deposito - e non dalla notifica - del ricorso stesso tale atto tuttavia ha effetto interruttivo solo istantaneo, per cui, se il processo si estingue, il nuovo periodo di prescrizione inizia a decorrere dal verificarsi dell'evento interruttivo . Nella fattispecie il corso degli eventi del procedimento amministrativo fu costellato da una serie di atti interruttivi infatti, la domanda amministrativa diretta al riconoscimento della malattia professionale fu proposta dal ricorrente il 21/4/99 e a seguito del rigetto del 6/7/99 fu presentato ricorso amministrativo in data 17/7/99, a fronte del quale l'Inail emise un provvedimento interlocutorio in data 8/9/99 un altro ricorso fu proposto il 29/9/99 per il riesame della domanda, con richiesta di visita medica collegiale, e l'Inail lo respinse con nota del 2/2/2000. Orbene, il ricorrente sostiene, a ragione, che non vi è prova della notifica di quest'ultimo provvedimento a lui sfavorevole e che, comunque, occorre guardare alla data del deposito del ricorso giudiziale 31/1/03 ai fini dell'interruzione della prescrizione e non alla data della notifica, che nel caso concreto fu eseguita il 25/2/2003. In pratica, il termine di 150 giorni di cui all'art. 104 del T.U. n. 1124/65 non risulta mai maturato nella fattispecie in quanto il procedimento amministrativo non risulta essere stato mai definito, neppure con un provvedimento di silenzio-rigetto. Pertanto, alla luce del suddetto orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e sulla scorta della sequenza temporale degli atti del procedimento amministrativo sopra illustrati, può affermarsi che il ricorso è fondato, in quanto anche a non voler tener conto della eccepita mancanza di prova della notifica dell'ultimo provvedimento di rigetto e a voler tener, invece, presente la sola data di emissione dello stesso, vale a dire quella del 2 febbraio 2000, non può tralasciarsi di considerare che il deposito del ricorso giudiziale del 31/1/03 interruppe, in ogni caso, il corso della prescrizione di tre anni di cui all'art. 112 del T.U. n. 1124/65. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione che, nel procedere a nuovo esame della controversia, si atterrà al suddetto principio di diritto e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione.