Il Senato ha approvato all'unanimità, in quarta lettura e con modificazioni, il ddl recante «ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale», siglata a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Il provvedimento, che è stato ancora modificato e che giace in Parlamento dal 2010, torna di nuovo alla Camera, per la quinta lettura.
Un lungo iter iniziato all’inizio del 2010. Continua il percorso legislativo di ratifica della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale sottoscritta a Lanzarote nel 2007. In questo lungo ping pong tra Camera e Senato - cominciato appunto all'inizio del 2010 - è stato confermato l'impianto sanzionatorio che inasprisce le pene per la prostituzione minorile, prevedendo, tra l'altro, pesanti sanzioni per chi assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Questi i punti nodali del provvedimento modificato. Prostituzione minorile. Punito con la «reclusione da 6 a 12 anni e multa da 15.000 a 150.000 euro per chi induce alla prostituzione un minorenne, favorisce, organizza o controlla la prostituzione di un minorenne». Chiunque compie atti sessuali con un minore fra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, o anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni il testo della Camera prevedeva da sei mesi a quattro anni e con la multa da 1.500 a 6.000 euro. Se il minore ha meno di 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Pene aumentate anche nel caso in cui si tratti di minori in stato di infermità o minorazione. Sarà poi escluso il patteggiamento laddove si versi nell’ipotesi di prostituzione minorile. Istigazione alla pedofilia e alla pedopornografia. Punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque pubblicamente istiga alla pedofilia e ne fa apologia. E «non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni di carattere artistico, letterario, storico o di costume». Inoltre, la pena é aumentata se il fatto è compiuto con il mezzo della stampa, in via telematica attraverso internet grooming o con strumenti informatici, per esempio con gli sms, le chat, i socialnetwork e i giochi online. Più rigore anche contro i maltrattamenti su familiari e conviventi. Riscritto l'art 572 c.p. «chiunque maltratta un familiare o un convivente o una persona a lui affidata è punito con la reclusione da due a sei anni». Pena aumentata da 8 a 9 anni nel caso di lesioni personali gravi. In carcere chi assiste a spettacoli porno con minori. «Chiunque assiste a spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minori di anni 18 in attività sessuali esplicite o anche simulate è punito con la reclusione fino a tre anni». Rischio chiusura e revoca licenza. Rischiano la chiusura così come la revoca della licenza quei locali commerciali e quelle emittenti televisive la cui attività rientra nei reati di pedofilia e pedopornografia. Ignorantia sull’età della persona offesa non excusat. Il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa qualora si tratti di un minore di anni 18 «salvo che si tratti di ignoranza inevitabile». Corruzione di minori. Punito con la reclusione da uno a cinque anni chi compie atti sessuali alla presenza di minore di anni 14 al fine di farlo assistere. Attenuanti per chi collabora. Pena diminuita da un terzo fino alla metà per chi, pur avendo concorso al reato, collabora con la polizia. Insegnanti interdetti a vita. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado. Uno psichiatra nelle indagini. Prevista la presenza e l'ausilio di un psicologo o di un psichiatra infantile nei contatti con i minori durante le indagini. Sì alla riabilitazione in carcere. E’ possibile ricorrere a trattamenti psicologici per i pedofili dietro le sbarre. Competenza ai tribunali. Secondo quanto previsto dalla modifica apportata in Senato, per i delitti relativi agli abusi sessuali sui minori la competenza spetta alle Procure distrettuali ordinarie e non alla Procure circondariali, mentre viene riconosciuta la competenza delle Procure distrettuali antimafia per i reati verso i minori se commessi con il coinvolgimento di associazioni criminali. Più consapevolezza sull'importanza della tutela dei minori. Le norme completano un percorso avviato nei Paesi civili nella seconda metà del secolo scorso adeguando anche l'ordinamento interno dal punto di vista dell'inasprimento delle pene, degli strumenti e degli istituti della giurisdizione, della considerazione delle specificità connesse alle nuove tecnologie, della prevenzione, del trattamento psicologico dei rei con finalità di recupero e sostegno. Tuttavia, si legge nel comunicato di fine seduta diffuso da Palazzo Madama - «occorre riflettere sulla lunghezza dell'iter di approvazione, soggetto ad un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati, di un provvedimento su cui pure si registra un unanime consenso».
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