In quali casi e sulla scorta di quali criteri è possibile applicare l’attenuante della minore gravità?

La valutazione circa la sussistenza dell’ipotesi attenuata de qua articolo 609 bis, comma III, c.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, la cui decisione deve essere il risultato sia della disamina delle risultanze processuali che del riferimento a parametri generali da cui ricavare l’eventuale sussistenza di una minore gravità del fatto di reato.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16466/2013, depositata l’11 aprile. Il caso. La Corte di Appello di Torino confermava la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva affermato la penale responsabilità di un uomo, reo di avere, nella sua qualità di insegnante presso una scuola primaria, compiuto atti sessuali con numerosi bambini suoi alunni. In particolare, l’imputato avrebbe effettuato palpeggiamenti nelle parti intime dei minori nonché masturbato alcuni di loro. Giova precisare che l’unico motivo di impugnazione, respinto dalla Corte territoriale, era esclusivamente afferente la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, nulla avendo dedotto l’appellante nel merito della decisione del Tribunale. Avverso la pronuncia dei secondi giudici, l’imputato, per il tramite del proprio difensore, ricorreva per cassazione, lamentando vizio di motivazione con duplice riferimento sia al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’articolo 609 bis c.p., che alla mancata valutazione delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza – e non di mera equivalenza – rispetto alle contestate aggravanti, considerata la intervenuta confessione da parte dell’imputato. Il giudice di merito decide caso per caso il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità. La Suprema Corte, nel sottoporre a disamina il ricorso de quo, ha avuto modo di richiamare e precisare la giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell’ipotesi attenuata della minore gravità ex articolo 609 bis c.p I Supremi Giudici hanno, in primis, ricordato come non sussista una vera e propria categoria generale preventivamente delineata e concretamente definita a cui poter specificamente ricondurre il concetto di minore gravità e la relativa casistica ciò in quanto l’individuazione della attenuante de qua è rimessa al giudice di merito il quale, caso per caso, deciderà in base agli elementi fattuali della singola fattispecie sottoposta alla sua cognizione, nonché sulla scorta della propria discrezionalità valutativa ed interpretativa dei medesimi elementi, comunque fermo restando l’obbligo della relativa motivazione. In secundis, la Corte Regolatrice ha ulteriormente chiarito come, nell’ottica di una valutazione di carattere generale, è possibile affermare la sussistenza della minore gravità allorquando la compromissione della libertà sessuale della vittima e del suo sviluppo sia più lieve rectius, meno grave ma, in ogni caso, sarà sempre il giudice del merito a dover stabilire ciò, dopo la valutazione di tutte le componenti, oggettive e soggettive, della singola fattispecie sottoposta al suo giudizio. È possibile individuare alcuni parametri generali cui il giudice possa fare riferimento. Tuttavia, fermo restando ciò, nella sentenza in argomento il Supremo Collegio comunque afferma come, per quanto non sussistano specifiche ipotesi preventivamente individuate cui riferire la minore gravità del fatto di reato, e per quanto la valutazione circa la configurabilità o meno dell’ipotesi attenuata sia rimessa alla discrezionalità del giudicante, è pur vero che è possibile individuare alcuni parametri generali cui il giudice possa fare riferimento nel processo di cognizione precipuamente finalizzato a verificare la sussistenza della ipotesi attenuata de qua, ovvero la qualità dell’atto compiuto, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni di quest’ultima, le caratteristiche psicologiche, l’entità della compressione della libertà sessuale ed il danno alla stessa arrecato. Nessun bilanciamento. Sulla scorta dei superiori principi di diritto, la Terza Sezione della Cassazione ha ritenuto non meritevoli di accoglimento entrambi i motivi di ricorso. Anzitutto, quanto alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all’articolo 609 bis c.p., i Supremi Giudici hanno confermato il diniego già espresso dalla Corte Territoriale la quale, dopo una attenta valutazione degli elementi fattuali della fattispecie alla luce dei parametri generali precedentemente esplicitati, ha adeguatamente motivato il giudizio negativo sul punto. Fermo restando che, in ogni caso, non è possibile chiedere – come fatto dal ricorrente – alla Corte di legittimità una rivisitazione dei dati processuali per trarre conseguenze diverse e più favorevoli, considerato che l’unico sindacato consentito è quello afferente la logicità ed adeguatezza della decisione del giudice di merito alle risultanze processuali. Quanto, poi, alla richiesta rivalutazione del giudizio di bilanciamento della circostanze attenuanti generiche con le contestate aggravanti, la Corte ha sottolineato come l’elemento su cui era fondato tale motivo di ricorso – ovvero la confessione dell’imputato – andava valutato diversamente rispetto alla prospettazione difensiva infatti, si era trattato non di confessione in senso tecnico, ma di mera ammissione di dati obiettivi già ampiamente cristallizzati in inconfutabili riprese filmate.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 13 febbraio – 11 aprile 2013, numero 16466 Presidente Teresi – Relatore Mulliri Ritenuto in fatto 1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello ha confermato la condanna inflitta al ricorrente nella misura di anni 4 di reclusione per avere, in qualità di insegnante presso la scuola primaria, compiuto atti sessuali con vari bambini a lui affidati per tale ragione, palpeggiandoli nelle parti intime e facendo sedere i bambini sulle gambe a contatto con i propri organi genitali ovvero masturbando alcuni di loro. In particolare, la decisione impugnata ha respinto l'unico motivo di appello consistente nella richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite. 2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso, tramite il difensore deducendo 1 vizio di motivazione articolo 606 lett. e c.p.p. in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al terzo comma dell'articolo 609 bis c.p Dopo avere riportato l'intero contenuto dei motivi di appello, il ricorrente fa notare che la sentenza impugnata manca di motivazione circa l'entità del danno patito dalle vittime e si limita ad affermare che esso è facilmente intuibile ed indelebile sia pure difficilmente accettabile 2 vizio di motivazione articolo 606 lett. e c.p.p. circa la mancata considerazione della attenuanti generiche come prevalenti anziché semplicemente equivalenti, come riconosciute. A detta del ricorrente, si sarebbe dovuto tener conto del comportamento dell'imputato che ha reso piena confessione ed ha, così, risparmiato ai minori un imbarazzante excursus di valutazione della loro attendibilità. Egli, inoltre, ha intrapreso percorsi terapeutici ed anche il mancato risarcimento alle vittime è dovuto solo a ragioni obiettive documentate dalla difesa. Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata. Con atto depositato il 31.1.13, il difensore ha depositato motivi aggiunti insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso già proposti, anche alla luce di una recente pronunzia di questa S.C. numero 34236/12 che, in una fattispecie analoga ha annullato con rinvio. Considerato in diritto 3. Motivi della decisione - Il ricorso non merita accoglimento. Anche alla luce dei parametri richiamati dalla sentenza citata dal ricorrente, infatti, la decisione regge al vaglio di legittimità. Con riferimento alla riconoscibilità dell'attenuante in parola, esiste ormai una ricca elaborazione giurisprudenziale piuttosto uniforme che ha enucleato il principio secondo cui, non essendo possibile delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre i “casi di minore gravità”, la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del giudice di merito da esercitarsi con razionale riferimento agli elementi considerati determinanti per la soluzione adottata e con obbligo di puntuale motivazione. In altri termini, premesso che la minore gravità del fatto può ravvisarsi in presenza di una più lieve compromissione della libertà sessuale della vittima e dello sviluppo del minore, resta fermo che essa è il risultato di una valutazione che deve tenere conto di tutte le componenti del reato, oggettive e soggettive, nonché degli elementi indicati nell'articolo 133 sez. 3, 1.7.99, Scacchi, Giust. penumero 2000, II, 725 Sez. 3, 3.10.06, Rv. 235031 Sez. 3, 7.11.06, Cass. penumero 2008, 1415 Sez. 3, 19.12.06, Cass. penumero 2008, 1415 . Si è, peraltro, precisato che, nell'utilizzare i parametri di cui all'articolo 133 c.p. ai firn dei riconoscimento dell'attenuate speciale m parola , si deve avere riguardo solo agli elementi di cui al primo comma in quanto, quelli del secondo comma, possono essere impiegati solo per la commisurazione complessiva della pena sez. 4, 4.5.07, rv. 236730 . Merita, infine, di essere rammentata anche l'ulteriore precisazione per cui l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo , ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assumono particolare importanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica , il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età , l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici sez. 3, 29.2.00, Priello della Rotonda, Riv. penumero 2000, 1088 Sez. 3, 24.3.00, Improta, Cass. penumero 2002, 1427 Sez. 3, 28.10.03, Cass. penumero 2005, 866 . Tanto precisato appare evidente come, nel caso di specie, la Corte abbia fatto buon uso di tali parametri. Ed infatti, la conferma del diniego dell'attenuante speciale è avvenuta a seguito della valorizzazione del “consistente arco temporale in cui gli abusi si sono perpetrati” ed il fatto che essi sono stati commessi “in danno di numerose vittime”. Altro elemento negativo è stato ravvisato nel fatto che gli abusi si sono svolti in un ambiente “protetto” per definizione una scuoia primaria e, per di più, da parte di una persona che dovrebbe ingenerare normalmente affidamento, vale a dire, l'insegnante. È stata opportunamente evidenziata, poi, la natura subdola dei gesti “camuffati da coccole“ che sono stati posti in essere durante le ore di insegnamento quando, cioè, i minori sono del tutto affidati alla figura di riferimento quale dovrebbe essere il maestro . Non è, quindi, impropria l'affermazione dei giudici di merito secondo i quali si è determinato “un grave sviamento della funzione di protezione tipica della figura del maestro” ditalché, anche se le ripercussioni negative sullo sviluppo dei minori sono difficilmente accettabili, esse non possono che essere, in effetti, “facilmente intuibili e, senza dubbio, indelebili”. La doglianza che il ricorrente svolge, quindi, con il primo motivo, è infondata e non accoglibile anche perché, implicitamente, punta ad ottenere da questa S.C. una rivisitazione dei dati processuali per trame conseguenze diverse e più favorevoli ma, ove questa S.C. accedesse ad un siffatto indirizzo, finirebbe inevitabilmente per invadere l'area di giudizio riservata al giudice di merito che, invece, è intangibile quando abbia dato contezza della propria decisione in modo adeguato, aderente alle risultanze processuali e non manifestamente illogico. Identico discorso vale per le conclusioni raggiunte dalla Corte in punto di giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti. A tale ultimo proposito, è appena il caso di sottolineare che la valorizzazione della confessione dell'imputato ha un carattere suggestivo visto che si è trattato di mera ammissione di dati obiettivi accertati grazie a riprese filmate. Anche il secondo motivo è, quindi, da respingere. Alla predetta decisione, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano in Euro 2000, quelle sostenute dalla parte G.M. , oltre accessori di legge, ed in Euro 3500, per le restanti parti civili, oltre ad accessori di legge. P.Q.M. Visti gli articolo 615 e ss. c.p.p Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in Euro 2000, quelle sostenute dalla parte G.M., oltre accessori di legge, ed in Euro 3500, per le restanti patti civili, oltre ad accessori di legge.