Via libera al riconoscimento ma solo dopo aver verificato che l’imputato sia stato assistito da un legale

Ai fini dell’accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera, è necessario verificare che le dichiarazioni rese dall’imputato, su cui si fonda la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 14459/2013, depositata il 27 marzo scorso. La fattispecie. La Corte di appello, su richiesta del Procuratore generale, riconosceva la sentenza del Tribunale del Cantone di San Gallo Svizzera , con la quale un uomo veniva condannato alla pena di 11 anni di reclusione per i reati di rapina, tentata estorsione, sequestro di persona e altro. Il condannato, però, propone ricorso per cassazione. È stato rispettato il principio del contraddittorio? La S.C., ritenendo fondato il ricorso, ribadisce che il riconoscimento della sentenza straniera «presuppone che sia stata accertata l’osservanza nell’ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali», che, tra l’altro,« implica necessariamente» l’assistenza di un difensore. Il dubbio degli Ermellini, quindi, riguarda il momento in cui sono state acquisite le ammissioni del condannato. La parola al giudice del rinvio. Spetta alla Corte di appello a cui la Cassazione rinvia verificare, ai fini dell’accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera, se le dichiarazioni rese dall’imputato, «su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna», siano state rilasciate in presenza di un difensore.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 dicembre 2012 – 27 marzo 2013, numero 14459 Presidente Agrò – Relatore Conti Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, su richiesta del Procuratore generale in sede ex articolo 730 cod. proc. penumero , in relazione all'articolo 12, comma primo, numero 1, cod. penumero , disponeva il riconoscimento della sentenza del Tribunale Distrettuale di Obertoggenburg-Neutoggenburg Cantone di San Gallo, Svizzera in data 5 novembre 2004, passata in giudicato il 6 dicembre 2004, con la quale M.F. veniva condannato alla pena di anni undici di reclusione per i reati di rapina, tentata estorsione, sequestro di persona e altro. 2. Ricorre per cassazione il M. , denunciando di persona 2.1. Vizio di motivazione in punto di mancata considerazione dei rilievi difensivi, con i quali si osservava che l'imputato, davanti all'a.g. svizzera non era stato nel corso delle indagini, in cui era stato più volte interrogato dalla p.g., assistito da un difensore. 2.2. Inosservanza della legge penale, non essendo stato richiesto all'a.g. svizzera di specificare sulla base di quali atti il M. venne ritenuto colpevole. 3. Ha poi presentato memoria difensiva il M. , a sostegno dei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Ad avviso della Corte il ricorso è fondato. 2. Va ribadito che il riconoscimento della sentenza straniera presuppone che sia stata accertata l'osservanza nell'ambito del procedimento dello Stato estero del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, che implica necessariamente, tra l'altro, l'assistenza di un difensore v. Sez. 6, numero 24382 del 12/03/2008, Santarelli, Rv. 240418 nonché in ambito della Corte EDU, tra le altre, Prima Sezione, 24 settembre 2009, Pishchalnikov c. Russia G.C., 11 luglio 2006, Jalloh c. Germania Idem, 2 agosto 2005, Kolu c. Turchia, che estendono la garanzia difensiva sin dalle prime fasi dell'inchiesta penale . 3. Come esattamente osservato dal Procuratore generale requirente, dalla sentenza dell'a.g. svizzera, in cui più volte si da atto dell'ammissione dei fatti da parte del M. , senza peraltro che sia riportato, sia pure sommariamente, il contenuto di tali ammissioni, non si ricava in che sede processuale ciò sia avvenuto se nello stesso dibattimento, al quale il M. era presente, ovvero nel corso della istruttoria, condotta, secondo quanto dedotto dal ricorrente, senza alcuna assistenza difensiva, dalla polizia giudiziaria o dal giudice istruttore. D'altro canto, nelle medesima sentenza, nel punto 1 delle Considerazioni si fa riferimento, relativamente ai fatti di causa, alla “accusatoria dell'Ufficio Cantonale per le indagini preliminari del 13 agosto 2004”, così potendo sorgere il dubbio che è sulla base di tali atti predibattimentali che si sia fondato, quantomeno in parte, il convincimento della colpevolezza dell'imputato. 4. Ai fini dell'accoglibilità della richiesta di riconoscimento della sentenza estera, occorre dunque verificare se sia stata rispettata la condizione di cui all'articolo 733, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero , e in particolare se le dichiarazioni rese dall'imputato, su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna, siano state rilasciate in presenza di un difensore. 5. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che verificherà il rispetto dei principi sopra indicati previa acquisizione di informazioni e della pertinente documentazione dall'a.g. svizzera. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.