Se la fattispecie a cavallo del 1998 è unitaria, spetta al giudice ordinario decidere su tutto il periodo

La legge attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione per questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998. Al giudice amministrativo vanno quelle per fatti antecedenti. Se però la questione investe anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, la giurisdizione per tale periodo è comunque del giudice ordinario.

Così ha ribadito la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7524, depositata il 26 marzo 2013. La carriera di una dipendente dall’asilo nido all’amministrazione. Una donna, dipendente del Comune, è assistente di asilo nido, dal 1977. Nel 1981 le sopravviene un’inabilità fisica, non può più stare in mezzo ai bambini. Viene quindi spostata a svolgere compiti amministrativi, con assegnazione via via prorogata. Nel 1984 lo spostamento diviene definitivo, dopo l’accertamento della permanenza dell’inabilità. Fin dal 1981 svolge attività di istruttore amministrativo, ma il riconoscimento avviene solo nel 1999. Nel 2000, con delibera della Giunta comunale, viene deciso che la decorrenza di tale inquadramento debba farsi scattare dal 1981. Nel 2002, però, tale decisione viene annullata da un’altra delibera la nuova carriera e le rispettive anzianità decorrono solo dal 1999. Giurisdizione quando e a chi? La donna ricorre davanti al Tribunale, chiedendo che il riconoscimento delle proprie mansioni scatti dall’inizio del loro svolgimento, cioè dal 1981. Tribunale e Corte ritengono fondata la domanda, ma condannano il Comune a ricostruire la carriera a partire dal 1 luglio 1998, perché rispetto al periodo successivo ritengono di non avere giurisdizione. Le norme. L’art. 45, comma 17, d.lgs. n. 80/1998 e l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, prevedono la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie di lavoro nel pubblico impiego, riformando così il regime precedente di giurisdizione del giudice amministrativo. Ma la previsione di un regime transitorio è necessario, la data di separazione è fissata al 30 giugno 1998, per le questioni attinenti il periodo successivo è competente il giudice ordinario, per quelle del periodo precedente il giudice amministrativo, che deve essere adito, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Se la fattispecie è unitaria, g.o. anche per fatti precedenti 1998. La donna, che comunque non aveva potuto presentare la propria posizione di fronte al giudice amministrativo perché il provvedimento da impugnare è due anni posteriore alla data limite del 2000, trova finalmente il riconoscimento delle proprie ragioni in Corte di Cassazione. La S.C., ricordando la propria giurisprudenza, esclude il frazionamento della giurisdizione. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio, la norma di legge pone come regola la giurisdizione del giudice ordinario per le questioni successive al 30 giugno 1998, ma tale giurisdizione deve essere estesa anche al periodo precedente nei casi in cui risulti sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio . Per questo motivo la Corte accoglie il ricorso, rilevando la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo 1981/1998. Annulla la sentenza e rinvia per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 26 febbraio 26 marzo 2013, n. 7524 Presidente Preden Relatore Amoroso Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 20.02.2004 C.C. premetteva che era stata assunta dal Comune il 7.4.77 con la qualifica di Assistente Asilo Nido VI Qualifica Funzionale dal 24.12.81, a seguito di una parziale e sopravvenuta inabilità fisica, veniva messa a disposizione della allora XII Circoscrizione, presso il cui ufficio Atti di stato civile espletava compiti esclusivamente amministrativi rilascio e verifica certificazioni anagrafiche di vario genere tale assegnazione, inizialmente provvisoria, veniva di volta in volta prorogata con cadenza semestrale, in occasione ed in conseguenza delle certificazioni mediche che attestavano la permanenza dell'impedimento diagnostico il 15.12.83 la Commissione Medica riconosceva l'inidoneità della ricorrente a svolgere mansioni proprie della qualifica di Assistente di Asilo Nido e le riservava lo svolgimento di mansioni amministrative l'Assessore al Personale - con fonogramma del 12.1.84 - assegnava alla ricorrente dette mansioni prescrivendo che le stesse venissero svolte presso l'ufficio nel quale la C. si trovava di fatto fin dal dicembre 1981 da allora essa aveva svolto tali mansioni ed era stata finanche nominata responsabile di procedimenti aveva quindi svolto dal 1981 mansioni proprie della figura professionale di Istruttore amministrativo con delibera n. 380 del 16.2.1999 le veniva riconosciuto lo svolgimento di tali mansioni e quindi della figura di Istruttore a decorrere dalla data di adozione del provvedimento con delibera n. 721 della Giunta del 27.6.00 la decorrenza dell'inquadramento veniva modificata ed indicata nella data di inizio di effettivo svolgimento delle mansioni con delibera della Giunta n. 11 del 17.1.2002 la delibera n. 721 veniva annullata. Adiva dunque il Giudice del Lavoro di Roma affinché venisse accertato che svolgeva mansioni proprie della figura di Istruttore amministrativo fin dal 23.12.81 - e non dal 16.2.99, come riconosciutole - e quindi il Comune fosse condannato ad effettuare la ricostruzione della carriera tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella qualifica funzionale e nella figura professionale riconosciuta, con conseguente adeguamento del fascicolo personale e della posizione previdenziale. Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, nonché il difetto di interesse ad agire e negando nel merito la fondatezza dell'avversa pretesa. Il Tribunale, definitivamente pronunciando con sentenza n. 100005 del 2005, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative al periodo fino al 30.6.1998 dichiarava che la ricorrente aveva svolto le mansioni relative alla figura professionale di Istruttore Amministrativo nella sesta qualifica funzionale dall'I.7.1998 condannava il Comune alla ricostruzione della carriera della ricorrente tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella qualifica funzionale e nella figura professionale riconosciuta di cui sopra, con il conseguente adeguamento del fascicolo personale e della posizione previdenziale relativa al pregresso periodo condannava il Comune resistente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla ricorrente. 2. Con ricorso depositato il 28.11.05, C.C. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 100005 del 2005, nella parte in cui aveva ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di superiore inquadramento e relative differenze retributive per il periodo sino al 30.6.98. L'appellato non si costituiva. La Corte d'appello respingeva l'impugnazione con sentenza del 22 settembre - 30 ottobre 2010 condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la C. con due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione 1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al periodo del rapporto di lavoro precedente al primo luglio 1998. Sostiene che anche per tale periodo sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario atteso che l'interesse a ricorrere era insorto soltanto a seguito della delibera di giunta n. 11 del 17 novembre 2002 che aveva annullato la precedente delibera n. 721 del 2000 disconoscendo la retrodatazione dell'attribuzione della qualifica di istruttore amministrativo. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 91 c.p.c. per essere stata condannata al pagamento delle spese del grado pur nella contumacia del Comune, parte appellata. 2. Il primo motivo della ricorso è fondato. Trattandosi nella specie di un rapporto a cavallo del 30 giugno 1998 - data di attribuzione della giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario - e segnatamente di un rapporto che viene in rilievo ai fini della pretesa azionata in giudizio nel periodo dal 24 dicembre 1981 al 16 febbraio 1999, può richiamarsi la giurisprudenza di queste sezioni unite che ha escluso il frazionamento della giurisdizione invece predicato dalla corte d'appello di Roma nell'impugnata sentenza. Questa Corte Cass., Sez. Un., 23 novembre 2012, n. 20726 ha infatti affermato da ultimo che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel regime transitorio di devoluzione del contenzioso alla giurisdizione del giudice ordinario, il disposto dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - secondo cui sono attribuite al giudice ordinario le controversie di cui all'art. 63 del decreto medesimo relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 e restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data - stabilisce, come regola, la giurisdizione del giudice ordinario, per ogni questione che riguardi il periodo del rapporto successivo al 30 giugno 1998 o che parzialmente investa anche il periodo precedente, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, e lascia residuare, come eccezione, la giurisdizione del giudice amministrativo, per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo del rapporto compreso entro la data suddetta. 3. Il ricorso va quindi accolto dovendo dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario su tutto il rapporto, ossia anche per il periodo precedente al primo luglio 1998. L'impugnata sentenza va pertanto cassata, assorbito il secondo motivo di ricorso, con rinvio alla corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo dichiara la giurisdizione del giudice ordinario cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Roma in diversa composizione.