Ammessa agli orali con riserva l'aspirante avvocato cui è stato smarrito un compito

Recentemente sono state diverse le sentenze che si sono occupate delle vexatae questiones attinenti l’ammissione alle prove orali degli esami di abilitazione forense, colmandone lacune ed analizzandone nuove fattispecie.

L’ordinanza del Tar Puglia, Bari numero 829 dello scorso 7 ottobre può rientrare in questa categoria perché risolve una questione poco nota, introducendo nuove linee giuda in proposito. Cosa succede se un compito è smarrito? La risposta, per il Tar, è semplice, ma non scontata il candidato deve essere ammesso con riserva alle prove orali, in attesa che l’elaborato, nel frattempo reperito, sia adeguatamente corretto. È quanto accaduto ad un’aspirante avvocato che, avendo già riportato un punteggio molto elevato, ben oltre la soglia minima per accedere agli orali, nelle due prove già corrette, non veniva ammessa perché «il parere di civile» era scomparso. Recatasi in Corte di appello, per chiedere spiegazioni e l’accesso agli atti, il compito era improvvisamente reperito. Attivava, dunque, la procedura per poter sostenere gli orali, presentando un’istanza prima alla commissione e poi esperendo un procedimento cautelare presso il Tar. Il reclamo contro la bocciatura deve essere presentato al Tar e non alla commissione esaminatrice. Il primo ha confermato la propria esclusiva competenza a decidere anche su queste peculiari ipotesi. Infatti non si può presentare alcuna istanza ai commissari, che hanno il solo compito di vagliare gli elaborati secondo regole prestabilite all’apertura delle operazioni di correzione, non sindacabili dal G.A., salvo pochi tassativi casi eccesso di potere, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e disparità di trattamento cfr ex plruibus Consiglio di Stato, sez. V numero 4530/09, sez. VI numero 4300/08 . Valutazione postuma dell’elaborato. Nella fattispecie la corte ha rilevato «la palese violazione dell’articolo 23, comma 5, del R.D. numero 37/1934 che recita “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis”.». Invero il reperimento del parere di civile «imponeva una valutazione postuma» del compito. Pregiudizio subìto dalla candidata. È pacifico che la stessa abbia subìto un grave danno dalla mancata correzione e dalla conseguente bocciatura, tanto più che, come sopra ricordato, già i due elaborati corretti avevano riportato una valutazione al di sopra della soglia minima richiesta per l’ammissione agli orali. Esclusivamente da ciò è scaturita la decisione di ammetterla con riserva.

TAR Puglia, sez. III, ordinanza 6 – 7 ottobre 2011, numero 829 Presidente – Morea – Relatore Giansante Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti con cui la Commissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Napoli per la sessione 2010, non ha proceduto alla valutazione dell’elaborato di diritto civile della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 22.03.11 numero 3 della Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Napoli, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente nonché, ove occorra, del provvedimento 29.7.11 con cui la Commissione Esami Avvocato sessione 2010, presso la Corte di Appello di Bari, ha rigettato le istanze 18.7.11 e 19.7.11 proposte dalla ricorrente al fine di ottenere con la prima, copia del verbale delle operazioni di abbinamento elaborati - candidato effettuate dalla Commissione medesima e, con la seconda, l‘ammissione alle prove orali, nonché ancora del verbale 22.8.11 con cui la Commissione. Esami Avvocato sessione 2010. presso la Corte di Appello di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza in merito all'istanza 19.7.2011 avanzata dalla ricorrente e finalizzata alla ammissione alle prove orali. Visti il ricorso e i relativi allegati Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente Visto l'articolo 55 c.p.a. Visti tutti gli atti della causa Ritenuta la propria giurisdizione e competenza Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 la dott. Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l'avv. Francesco Meo, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Filippo Patella, per le Amministrazioni statali resistenti Considerato che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, alla luce della palese violazione dell’articolo 23, comma 5, del R.D. 22 gennaio 1934 numero 37 che recita “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della Sottocommissione di concorso presso la Corte di Appello di Napoli Ritenuto che il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la dott.ssa aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dall’articolo 17-bis del suddetto R.D. 22 gennaio 1934 numero 37 già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati - altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 numero 104 per la concessione della misura cautelare - quanto alle spese che, alla luce dell’esito della presente fase cautelare, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l’effetto ordina alla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed ordina altresì a quest’ultima di ammettere con riserva la dott.ssa a sostenere le relative prove orali Fissa l'udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.