Cassa Forense, parte civile contro l'evasione degli iscritti

di Paolo Rosa

di Paolo Rosa *Cassa Forense ha deciso di costituirsi parte civile nei procedimenti per evasione fiscale a carico degli iscritti Sole24ore, domenica 20 marzo 2011 .Lo ha annunciato il Presidente di Cassa Forense, a margine dei lavori finali del VI Congresso di aggiornamento professionale organizzato dal CNF, incentrati sulla deontologia nei comportamenti dei legali.Grazie alla cortesia del Presidente sono in grado di pubblicare le tabelline con i dati di riferimento.Reddito professionale dichiarato dagli iscritti alla cassa per l'anno 2009 MOD 5/2010 - PERVENUTI AL 31/12/2010 A riferito ai soli iscritti cassaClassi di importoRedditoReddito medioN. professionisti iscritti al 31.12.2010N. prof. tenuti all'invio del Mod. 5 2009%No Reddito0 9.3348.8725,71%-7.789.6531.5911.5791,08%zero03.6683.6412,49%1 - 9.000,00 116.599.695 4.963 23.49423.32215,92%9.000,00 - 10.077,0069.130.122 9.848 7.0206.9694,76%10.077,00 - 43.250,001.670.147.260 23.186 72.03271.50548,80%43.250,00 - 86.700,001.346.150.543 60.322 22.31622.15315,12%86.700,00 - 150.000,001.049.972.480 112.321 9.3489.2806,33%150.000,00 - 250.000,00837.951.695 190.834 4.3914.3592,97%250.000,00 - 500.000,00850.005.252 339.459 2.5042.4861,70%> 500.000,001.263.644.805 1.022.366 1.2361.2270,84%TOTALE7.203.601.852 48.805 156.934 155.392 100%B riferito agli iscritti agli Albi, non iscritti alla cassaClassi di importoRedditoReddito medioN. professionisti iscritti al 31.12.2010N. prof. tenuti all'invio del Mod. 5 2009%No Reddito0 17.32111.54622,72%-1.760.323-1.958899 937 2,38%zero0- 19.631 20.450 52,06%1 - 9.000,0048.515.200 3.641 13.325 13.881 35,34%9.000,00 - 10.077,008.079.721 9.829 822 856 2,18%10.077,00 - 43.250,0050.919.153 17.948 2.837 2.955 7,52%43.250,00 - 86.700,007.334.268 57.299 128 133 0,34%86.700,00 - 150.000,003.854.565 113.370 34 35 0,09%150.000,00 - 250.000,002.044.270 204.427 10 10 0,03%250.000,00 - 500.000,003.449.515 313.592 11 11 0,03%> 500.000,00 8.406.080 840.608 10 10 0,03%TOTALE132.602.773 3.517 55.028 50.827 100%C riferiti a tutti gli iscritti agli Albi, iscritti e non iscritti alla cassaClassi di importoRedditoReddito medioN. professionisti iscritti al 31.12.2010N. prof. tenuti all'invio del Mod. 5 2009%No Reddito0026.65520.4189,90%-9.549.976-3.8352.4902.5161,34%zero - 23.29924.09212,57%1 - 9.000,00165.114.896 4.485 36.81937.20319,87%9.000,00 - 10.077,0077.209.843 9.846 7.8427.8254,23%10.077,00 - 43.250,00 1.721.066.413 22.988 74.86974.46040,40%43.250,00 - 86.700,001.353.484.811 60.305 22.44422.28612,11%86.700,00 - 150.000,001.053.827.045 112.324 9.3829.3155,06%150.000,00 - 250.000,00 839.995.965 190.865 4.4014.3692,37%250.000,00 - 500.000,00 853.454.767 339.346 2.5152.4971,36%> 500.000,001.272.050.885 1.020.908 1.2461.2370,67%TOTALE7.336.204.625 39.589 211.962 206.219 100%I dati evidenziano che, a fronte dei 211.962 iscritti agli Albi nel 2010, circa 206.000 avevano l'obbligo di invio del Mod. 5/2010 in quanto già iscritti agli albi nel 2009 di questi ben 20.418, pari al 9,9% non hanno adempiuto all'obbligo giuridico e deontologico della comunicazione mod. 5 . Tale percentuale cresce al 22,71% 11.546 soggetti se consideriamo solo gli iscritti all'albo non iscritti alla cassa. Per i soli iscritti alla cassa 155.392 le omissioni sono state 8.871, pari al 5,7%.Complessivamente se nel 2010 ben 20.418 sono stati i colleghi inadempienti credo sia evidente a tutti la gravità del problema e la gravità delle conseguenze ne cito solo alcune la mancata approfondita conoscenza della realtà, l'impossibilità di tempestivi interventi, il rischio che chi adempie con fatica di senta demotivato .Quindi al 31 dicembre del 2010 ci sono stati più di 20mila avvocati che non hanno inviato l'autodichiarazione dei redditi e cioè il Modello 5.Sono certo che pochissimi saranno gli evasori e molti coloro che sono incorsi in omissioni.Scrive il Presidente di Cassa Forense che per combattere l'assenteismo la Cassa attiverà i rimedi della legge 576/80 che prevede, tramite la segnalazione agli Ordini territoriali, la sanzione disciplinare automatica della sospensione dall'Albo.Ineccepibile, ma non basta. In sede di riforma dell'Ordinamento forense è assolutamente necessario introdurre una norma in forza della quale chi è iscritto all'Albo deve necessariamente essere iscritto anche alla Cassa di Previdenza e questo per evitare che ci siano dai 40mila ai 50mila avvocati in Italia che sono iscritti all'Albo degli Avvocati ma non sono iscritti a Cassa Forense per i più svariati motivi. E questo è il problema dei problemi.Poi bisogna trovare il modo di abbattere l'assenteismo e cioè la situazione di coloro che, pur se iscritti all'Albo e a Cassa Forense, non inviano l'autodichiarazione dei redditi con il Modello 5.È evidente che Cassa Forense nulla può fare di più se non attivare i rimedi previsti dalla legge 576/80 che prevede, tramite la segnalazione agli Ordini territoriali, la sanzione disciplinare automatica della sospensione dall'Albo.L'avvocato inadempiente può essere sospeso. La giurisprudenza si è ripetutamente occupata del problema esattamente affrontato con l'autorità delle Sezioni Unite da Cassazione civile 19.05.2004, numero 9491. In tale autorevole arresto si afferma che Il comportamento dell'avvocato il quale ometta di versare i contributi dovuti al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, comporta l'applicabilità di una sospensione dall'esercizio della professione destinato a durare fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute dall'altro lato che la condotta dell'avvocato concretantesi nella violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 17, legge 20.09.1980, numero 576, come novellato dall'articolo 9, legge 11.02.1992, numero 141 di comunicare nei prescritti termine alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Avvocati l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA per lo stesso anno integra, per espressa previsione di legge articolo 17, comma 5, legge numero 576 del 1980 , infrazione disciplinare, sicché non può essere messa in dubbio la natura di sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato da deliberarsi dal Consiglio dell'Ordine con le forme del procedimento disciplinare e con l'applicazione del terzo comma dell'articolo 2, legge 03.08.1949, numero 536 con la quale detta infrazione resta punibile .Ma non basta. Si tratta di un rimedio farraginoso perché prevede la segnalazione agli Ordini territoriali, unici legittimati ad adottare la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo.In buona sostanza l'impegno lodevole assunto dal Presidente di Cassa Forense si scontra con la scarsezza e lunghezza dei rimedi per realizzare l'obiettivo di combattere l'evasione a carico degli iscritti.A parere di chi scrive è necessario munire Cassa Forense, da iure condendo, dei relativi poteri e sin tanto che ciò non sarà stato realizzato ci vuole un'attività di pungolo da parte del Consiglio Nazionale Forense sui Consigli dell'Ordine i quali solo, avendo il polso della situazione, hanno già i mezzi per confrontare gli iscritti al proprio Albo e gli iscritti alla Cassa e svolgere su chi risulti iscritto all'Albo ma non iscritto alla Cassa le opportune verifiche avviando poi tempestivamente il procedimento disciplinare.Auspicabile maggiore collaborazione tra CNF e Cassa forense. Non dimentichiamoci che ai sensi dell'articolo 2, del Regolamento generale di Cassa Forense, di cui al decreto interministeriale 28.09.1995 e successive modificazioni I Consigli dell'Ordine ed il Consiglio Nazionale Forense forniscono alla Cassa i dati necessari per il costante aggiornamento degli iscritti agli Albi .Da una puntuale collaborazione, Consiglio dell'Ordine - Cassa, il problema denunciato dall'attuale Presidente dovrebbe trovare maggiore soddisfazione, più che affidarsi ai procedimenti disciplinari.Molto spesso è sufficiente una lettera del Presidente del Consiglio dell'Ordine per stimolare l'attenzione dell'iscritto a sanare nel suo stesso interesse con immediatezza errori ed omissioni.Ricordo da ultimo che all'atto dell'istituzione della Cassa, articolo 3 legge 08.01.1952, numero 6, il Consiglio dell'Ordine era organo della Cassa modificatosi con lo Statuto decreto interministeriale 28.09.1995 per affermarsi che nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti la Cassa esercita le sue funzioni anche attraverso i Consigli dell'Ordine Forense .* Avvocato