Tangenziale, lavori in corso bloccati: niente risarcimento danni per la società esecutrice

La società esecutrice non ha presentato gli elaborati progettuali relativi alla proposta complessiva offerta, quindi il comportamento dell’Amministrazione, che in autotutela ha annullato la delibera, è legittimo e doveroso.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21339, depositata i 18 settembre 2013. Il caso. Una società per azioni conveniva in giudizio un Comune del sud, chiedendo il risarcimento danni per responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale o, ancora, a titolo di arricchimento senza causa, in quanto l’Ente aveva aggiudicato i lavori relativi al progetto esecutivo del primo lotto della tangenziale est della città alla società stessa, ma la delibera era stata poi annullata, in via di autotutela, dalla CORECO e dallo stesso Comune, nonostante i lavori fossero già in corso. Il risarcimento, tuttavia, non viene riconosciuto in nessuno dei giudizi di merito e, di conseguenza, la s.p.a. si rivolge ai giudici di Cassazione. L’aggiudicazione non era definitiva. Il punto è che anche secondo gli Ermellini, l’aggiudicazione – mancando l’approvazione della CORECO - non poteva ritenersi definitiva, quindi non era equivalente ad un contratto. Risultato? Non si può parlare di responsabilità contrattuale del Comune. Legittima l’autotutela amministrativa. Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale o precontrattuale del committente, la S.C. sottolinea che di fronte alle carenze dell’offerta della s.p.a. rispetto ai requisiti richiesti dalla lettera di invito del Comune mancavano gli elaborati progettuali relativi alla proposta complessiva offerta , il comportamento dell’Amministrazione, lungi dal potersi ritenere contrario alla buona fede, appariva legittimo e doveroso, quale espressione dell’autotutela amministrativa . Nessun ingiustificato arricchimento. Infine, la Cassazione si esprime sull’ingiustificato arricchimento lamentato dalla ricorrente, precisando che non occorre che il necessario riconoscimento dell’utilità dell’opera sia esplicito , potendo esso considerarsi anche implicitamente, ma, nella fattispecie, il solo proseguimento di lavori su quanto intrapreso dall’appaltatore, non può considerarsi indice di tale riconoscimento, se non accompagnato da ulteriori circostanze. Per tutte queste ragioni, quindi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 3 luglio – 18 settembre 2013, n. 21339 Presidente Carnevale – Relatore Dogliotti Svolgimento del processo Con citazione in data 12/05/2000, l’impresa TOR di VALLE Costruzioni S.p.A. conveniva in giudizio il Comune di Lecce, lamentando che tale Comune aveva aggiudicato i lavori relativi al progetto esecutivo del primo lotto della tangenziale est della città ad essa società, ma la relativa delibera era stata annullata dal CORECO, e, successivamente, in via di autotutela, dal Comune, nonostante i lavori fossero già iniziati chiedeva la condanna del Comune stesso al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ovvero, in subordine, extracontrattuale ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di arricchimento senza causa. Costituitosi il contraddittorio, il Comune di Lecce chiedeva respingersi la domanda. Il Tribunale di Lecce con sentenza in data 05/11/2003 rigettava la domanda. Proponeva appello la TOR di VALLE. Costituitosi il contraddittorio, il Comune ne chiedeva il rigetto. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 17/06/2006, rigettava l'appello. Ricorre per cassazione la TOR di VALLE. Resiste con controricorso il Comune. Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente censura violazione dei principi e delle norme in materia di giudicato, con particolare riferimento all'art. 2909 c.c., nonché art. 24, lett. b , L. 08/08/1977 n. 584 16 R.D. n. 2440 del 1923 345 L. n. 2248 del 1865, all. F, nonché vizio di motivazione, lamentando che il Giudice a quo abbia erroneamente considerato, quale giudicato esterno, la sentenza del Consiglio di Stato 13/05/1995 n. 751, resa tra le medesime parti, e sostenendo altresì che l'aggiudicazione definitiva non poteva che equivalere per ogni effetto legale ad un contratto, per cui necessariamente il Comune doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. Con il secondo, violazione degli artt. 1337,1338, 30 DPR n. 1063 del 1962, nonché vizio di motivazione, con riferimento, in subordine, ad una responsabilità precontrattuale del Comune. Con il terzo, violazione dell'art. 2041 c.c. nonché vizio di motivazione, con riferimento, in estremo subordine, all'ingiustificato arricchimento. Quanto al primo motivo, va precisato che è ultronea, nella specie, la questione dei limiti di giudicato del giudice amministrativo. A ben vedere, infatti, la Corte territoriale richiama e fa proprio il contenuto della predetta pronuncia resa tra le medesime parti e che aveva ritenuto pienamente legittimo l'operato del Comune la quale viene peraltro esaminata, alla luce della documentazione in atti. Precisa così la sentenza impugnata che l'offerta della TOR di VALLE non poteva essere valutata, i n quanto non contenente gli elaborati progettuali relativi alla proposta progettuale complessiva offerta , come indicato dalla lettera di invito, spedita dal Comune, che richiedeva alle ditte offerenti la redazione di un progetto esecutivo in mancanza di tali elaborati e in particolare di quelli concernenti la concreta localizzazione del tracciato della strada e dell'impianto di illuminazione , correttamente l'amministrazione aveva ritenuto non valutabile l'offerta della TOR di VALLE. La gara - continua la sentenza impugnata - non si svolgeva sulla base di un progetto esecutivo già redatto dalla stazione appaltante ma, come si diceva, su elaborati progettuali e un progetto esecutivo da parte delle ditte offerenti immediatamente cantierabile non presentati dall'odierno, ricorrente. Ne consegue, all'evidenza, che l'aggiudicazione non poteva ritenersi definitiva dovendo, del resto, ottenere l'approvazione del CORECO, che provvide al suo annullamento e dunque non equivalente ad un contratto. Non può pertanto parlarsi di responsabilità contrattuale del Comune. Ma neppure potrebbe parlarsi di responsabilità extra o precontrattuale del committente il giudice a quo, richiamando ancora la predetta pronuncia del Consiglio di Stato, precisa che, di fronte alle predette carenze dell'offerta della TOR di VALLE rispetto ai requisiti richiesti dalla lettera di invito del Comune, il comportamento dell'Amministrazione, lungi dal potersi ritenere contrario alla buona fede, appariva legittimo e doveroso, quale espressione dell’autotutela amministrativa. Quanto, infine, all'ingiustificato arricchimento, è bensì vero che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, non occorre che il necessario riconoscimento dell'utilità dell'opera sia esplicito, potendo esso considerarsi anche implicitamente, tramite comportamento concludente tra le altre, Cass. n, 9486 del 2013 . E tuttavia il solo proseguimento di lavori su quanto intrapreso dall'appaltatore, non può considerarsi indice di tale riconoscimento, se non accompagnato da ulteriori circostanze l'attività già effettuata dall'impresa e la consistenza di essa, la necessità o meno di modificazioni, le spese incontrate nell'eventuale riappalto, ecc. . Di ciò la ricorrente non fornisce prova, limitandosi ad affermare di aver realizzato un tratto di massicciata e che il Comune avrebbe impostato su di essa l'esecuzione dei lavori. I motivi sono pertanto infondati. Conclusivamente, va rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 15.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.