Non si può definire violento un comportamento che venga posto in essere nella consapevolezza della sua sgradevolezza agli occhi di chi, non per esservi stato previamente costretto, vi assiste.
Atti osceni. Con la sentenza numero 42808, depositata il 13 ottobre 2014, la sez. V Penale della Corte di Cassazione si sofferma brevemente sulle diverse nozioni di c.d. ingiuria reale e violenza morale ipotesi originate da una condotta oscena. In particolare, l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia, in relazione al reato di ingiuria, in danno di una donna, consistita nella condotta di slacciarsi i pantaloni e masturbarsi in presenza della stessa, nel suo domicilio. Successivamente il Tribunale territoriale assolveva il ricorrente in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato non rispondendo la condotta alla nozione di ingiuria reale, in quanto carente di una prova rigorosa che l’intenzione dell’autore fosse esclusivamente quella di arrecare una offesa morale o di avvilire la vittima. Inoltre, il giudice di merito escludeva anche la configurabilità della fattispecie di atti osceni di cui all’articolo 527 c.p., dato che l’atto era stato compiuto al chiuso di una privata abitazione e non in un luogo aperto al pubblico o comunque aperto al pubblico. Infine, lo stesso giudice di secondo grado escludeva anche il più grave reato di violenza sessuale, in assenza di un contatto fisico con la vittima. Violenza privata. Propone ricorso la parte civile, contestando al giudice di merito la affermazione non dimostrata dell’esclusione dei connotati offensivi o denigratori della condotta tenuta dall’imputato. Inoltre, sempre a giudizio della parte ricorrente, la sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla possibilità di qualificare diversamente la fattispecie concreta come violenza privata ai sensi dell’articolo 630 c.p., reato che viene consumato quando l’azione dell’imputato determini una lesione della libertà morale della vittima, intesa come libertà di autodeterminazione, anche quando sia diretta ad esercitare pressioni sulle volontà altrui, al fine di impedire una libera manifestazione del volere. In buona sostanza, secondo la parte civile, la condotta dell’imputato deve configurarsi come rappresentativa di una manovra insidiosa posta in essere al fine di interferire con la libertà di determinazione della persona offesa. Condotta sgradevole si, offensiva no. Gli Ermellini ritengono la doglianza infondata, in quanto il giudice di appello, con motivazione congrua, ha ben chiarito i limiti della vicenda in oggetto. Infatti, durante il giudizio, è stato riconosciuto il carattere osceno della condotta dell’imputato, secondo i canoni giurisprudenziali, in quanto offensiva, in modo intenso e grave del pudore sessuale e in grado di suscitare nell’osservatore sensazioni di disgusto, ma è stato anche escluso che la stessa condotta fosse caratterizzata da intenti offensivi o denigratori, né che vi siano stati dei comportamenti violenti, anche sotto il profilo morale, nei confronti della donna. Così, ricordano i giudici della Corte di Cassazione, non si è ritenuta sussistere la c.d. ingiuria reale, costituita da una condotta diversa dallo scritto e dalla parola, che evidenzi l’esclusivo proposito di arrecare offesa morale alla vittima. La carenza di costrizione non permette di configurare la violenza privata. Infatti, il giudice di merito non ha ritenuto raggiunta alcuna prova sull’intenzione dell’autore della condotta di avvilire la vittima. Inoltre, nel caso di specie, non è stato possibile neppure configurare l’ipotesi della violenza privata, in quanto la donna non risultava essere stata costretta a subire azioni oppure a coartazioni della propria volontà, non potendosi – come si legge nella sentenza della Cassazione – definire violento un comportamento che venga posto in essere nella consapevolezza della sua sgradevolezza agli occhi di chi, non per esservi stato previamente costretto, vi assiste. Da qui il rigetto del ricorso presentato dalla parte civile e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 giugno – 13 ottobre 2014, numero 42808 Presidente Dubolino – Relatore Lignola Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 ottobre 2011 del Giudice di pace di Roma, C.F. era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di ingiuria, in danno di B.G. , consistita nella condotta di slacciarsi i pantaloni e masturbarsi in presenza della donna, nel suo domicilio. 2. Il Tribunale di Roma, a seguito di appello dell'imputato, con decisione del 10 gennaio 2013, lo assolveva perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo che la condotta contestata non rispondesse alla nozione di ingiuria reale, come descritta dalla giurisprudenza di legittimità, in mancanza di una prova rigorosa che l'intenzione dell'autore fosse esclusivamente quella di arrecare un offesa morale o di avvilire la vittima il Tribunale escludeva altresì che la condotta potesse integrare la fattispecie penale prevista dall'articolo 527 cod. penumero , poiché l'atto compiuto, sicuramente definibile osceno, non era stato commesso in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, ma al chiuso di una privata abitazione. Era altresì escluso il più grave reato di violenza sessuale, in assenza di un contatto fisico con la vittima. 3. Contro la sentenza propone ricorso la parte civile, con atto del difensore, avv. Marco Lucentini, con il quale si deduce violazione dell'articolo 606, cod. proc. penumero , lettere B ed E, poiché la decisione impugnata in maniera apodittica esclude che la condotta tenuta dall'imputato fosse connotata da intenti offensivi o denigratori. La parte civile ricorrente rileva altresì che il Tribunale non ha preso in considerazione la possibilità di qualificare la fattispecie come violenza privata, ai sensi dell'articolo 610 cod. penumero , reato che secondo la giurisprudenza di legittimità viene consumato allorché l'azione dell'imputato determini una lesione della libertà morale della vittima, intesa come libertà di autodeterminazione, anche quando sia diretta ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, al fine di impedire una libera manifestazione del volere. A giudizio della ricorrente, allorché l'imputato approfittò dell'incontro privato, in occasione del pagamento di una polizza assicurativa e della momentanea distrazione della B. , si manifestarono quegli elementi sintomatici di una manovra insidiosa posta in essere al fine di interferire con la libertà di determinazione della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 1.1 Il ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia riqualificato il fatto come violenza privata, reato del quale a suo dire ricorrevano tutti gli elementi. La doglianza è infondata, poiché il giudice di appello, con motivazione assolutamente congrua e priva di cadute logiche o contraddizioni, ha per un verso ritenuto accertata la condotta materiale del C. , sicuramente deprecabile e definibile oscena secondo i canoni giurisprudenziali in quanto offensiva, in modo intenso e grave, del pudore sessuale ed in grado di suscitare nell'osservatore sensazioni di disgusto cfr. Sez. 3, numero 5478 del 05/12/2013 - dep. 04/02/2014, Ferraris, Rv. 258693 , ma ha anche escluso che la stessa fosse connotata da intenti offensivi o denigratori, o che abbia comportato azioni violente nei confronti della B. , anche sotto il profilo morale pagina 3 della decisione . In particolare si è esclusa la sussistenza dell'ingiuria c.d. reale che si ha quando una condotta diversa dalla parola o dallo scritto - ad esempio una percossa di inavvertibile entità - evidenzi l'esclusivo proposito di arrecare offesa morale Sez. 6, numero 24630 del 15/05/2012, Fiorillo, Rv. 253108 , poiché non si è raggiunta la prova che l'intenzione dell'autore della condotta fosse quella di avvilire la vittima si è esclusa la configurabilità della violenza privata, poiché la donna non risulta essere stata costretta a subire azioni, ovvero coartazioni della propria volontà, non potendosi definire violento un comportamento che venga posto in essere nella consapevolezza della sua sgradevolezza agli occhi di chi, non per esservi stato previamente costretto, vi assiste. 2. La doglianza della parte civile, allora, risulta infondata al limite dell'inammissibilità, perché a fronte di tale ragionamento, sia pur sintetico, finisce con il richiedere un nuovo apprezzamento del fatto, non consentito in sede di legittimità, lamentando una mancanza di motivazione in ordine al delitto di violenza morale che invece, come appena detto, è stata formulata. 3. In conclusione il ricorso va rigettato, con le conseguente condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.