SEZIONI UNITE 15 MAGGIO 2015, numero 9935 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE. Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esclusione fino agli eventi previsti dagli articolo 162, 173, 179 e 180 legge fall. - Improcedibilità o sospensione del procedimento prefallimentare - Esclusione - Rigetto dell'istanza di fallimento - Ammissibilità. La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, legge fall., impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli articolo 162, 173, 179 e 180 legge fall., ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli articolo 162, 173, 179 e 180 legge fall. - Esito negativo del concordato - Fase di impugnazione - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità. In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, legge fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli articolo 162, 173, 179 e 180 1egge fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE. Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'articolo 39, secondo comma, cod. proc. civ. Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'articolo 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO D'INAMMISSIBILITÀ. Consequenziale dichiarazione di fallimento - Reclamo ex articolo 18 legge fall. - Censure relative alla sola mancata ammissione al concordato - Ammissibilità. In tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo. In senso difforme, Cass. Sez. U, Sentenza numero 1521 del 2013 L'avvenuta espunzione dal testo dell'articolo 160 legge fall., come riformulato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, numero 5, applicabile ratione temporis , dell'inciso, presente nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, numero 267, che prevedeva la possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non è dichiarato , ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, senza peraltro che lo stesso, alla stregua dei principi generali vigenti in materia, possa oggi desumersi in via interpretativa. Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato e di assorbimento dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti. Si vedano, altresì i Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 3059 del 2011 La sospensione necessaria del processo può essere disposta, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., quando il processo pregiudicante abbia ad oggetto una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo od un elemento fondante della situazione esaminata nel processo pregiudicato. Una pregiudizialità siffatta non si verifica nei rapporti fra concordato preventivo e fallimento, non essendo sovrapponibili le situazioni rispettivamente esaminate ed essendo la decisione sulla domanda di concordato insuscettibile di sfociare, di regola, in una decisione irrevocabile e, come tale, impugnabile dovendo, infatti, le questioni attinenti al decreto di inammissibilità essere dedotte con la stessa impugnazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, in quanto il predetto rapporto si atteggia come un fenomeno di conseguenzialità eventuale del fallimento all'esito negativo della prima procedura e di assorbimento dei vizi del predetto diniego in motivi di impugnazione della seconda , che determina una mera esigenza di coordinamento tra i due procedimenti. Pertanto, allorché il debitore sottoposto a procedimento per la dichiarazione di fallimento presenti domanda di ammissione al concordato preventivo, non ricorre alcuna causa di sospensione del primo giudizio, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. ed il conseguente regolamento necessario di competenza, proposto ex articolo 42 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di sospensione, va accolto, con rimessione delle parti al giudice di merito per la prosecuzione. ii Sez. 1, Sentenza numero 24969 del 2013 La presentazione della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti non implica la sospensione della procedura prefallimentare, non potendo a ciò condurre in'interpretazione estensiva dell'articolo 182 bis, sesto comma, legge fall., laddove vieta l'inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari in presenza dell'istanza di sospensione proposta dal debitore da un lato, infatti, il procedimento prefallimentare non ha natura esecutiva e cautelare, ma natura cognitiva piena e, dall'altro, la menzionata interpretazione non sarebbe coerente con il sistema, che non consente la sospensione ex articolo 295 cod. proc. civ. della procedura prefallimentare a seguito della presentazione di una domanda di concordato preventivo. Né la disciplina di cui all'articolo 182 bis cit., può dirsi, per ciò solo, indeterminata, sicché è manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli articolo 27 e 111 Cost. iii Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 14684 del 2013 L'articolo 42 cod. proc. civ., secondo il quale i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. possono essere impugnati soltanto con l'istanza di regolamento di competenza, non è suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non trova applicazione nei casi di sospensione impropria. Ne consegue che l’ordinanza di sospensione del procedimento per la dichiarazione di fallimento, adottata ai sensi degli articolo 161, nono comma, e 168 legge fall. a seguito dell'ammissione del fallendo al concordato preventivo, non è impugnabile con il regolamento di competenza, trattandosi di atto finalizzato ad assicurare solo il coordinamento tra procedure, strettamente connesse ma con presupposti ed esiti divergenti, tra le quali non v'è rapporto di pregiudizialità. In ordine all’ultimo principio, si richiama, in senso conforme Cass. Sez. 1, Sentenza numero 3586 del 2011 In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore per difetto delle condizioni di cui all'articolo 160 legge fall. , e la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento, devono essere oggetto di impugnazione unitaria, essendo inscindibilmente connessi ai sensi dell'articolo 18 legge fall., come statuito dall'articolo 162, comma 3, legge fall. in tal caso, peraltro, è sufficiente che il reclamante formuli le censure anche solo nei confronti del decreto di inammissibilità, poiché gli eventuali vizi di tale provvedimento si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento.