RASSEGNA DELLE SEZIONI CIVILI DELLA CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA 31 LUGLIO 2015, N. 16227 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI. Provvedimento del tribunale per i minorenni - Affidamento del minore ai servizi sociali - Decreto assunto dalla corte d’appello in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento. Il decreto emesso dalla corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell’art. 333 cc, allo scopo di regolare l’esercizio della potestà genitoriale ora responsabilità genitoriale , l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 Cpc, e, in quanto adottato per l’esclusiva tutela dell’interesse del minore e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi , neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività. Si richiama, Cass. Sez. 1, Sentenza 2756/2008 il decreto emesso dalla Corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 739 Cpc e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l’interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato. SEZIONE PRIMA 29 LUGLIO 2015, N. 16049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE. Società - Socio - Cessione di credito agli utili di esercizio - Successiva all’apposizione degli utili a riserva - Garanzia ex art. 1266 cc in favore del cessionario - Sussistenza. La cessione del diritto di credito agli utili spettante al socio, posta in essere dopo che l’assemblea, a seguito dell’approvazione del bilancio, abbia deliberato di non distribuirli imputandoli a riserva, dà luogo alla garanzia per l’inesistenza del credito in favore del cessionario di cui all’art. 1266 cc. Si veda Cass. Sez. 1, Sentenza 28806/2013 nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cc, alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società.