Madre amorevole, ma con una psiche fragile: adottabilità per i due figli

Assolutamente indiscutibile il profondo sentimento che la donna nutre per i suoi bambini. Ma ciò non basta per ritenere possibile la conservazione del legame. Decisiva la constatazione dei problemi psicologici della donna, affetta da un disturbo della personalità, problemi che si ripercuotono, purtroppo, anche sui figli.

Madre amorevole, affettuosa, potenzialmente pronta a coprire di giuste attenzioni i due figli minori, ma il quadro idilliaco è ‘sfregiato’ in maniera brutale troppo grave, difatti, il disturbo della personalità che affligge la donna. E a rischiare di subirne le conseguenze, purtroppo, sono proprio i due bambini, anche, anzi soprattutto, a livello psichico. Unica, e assoluta, la via d’uscita da percorrere la dichiarazione dello stato di adottabilità per i due bambini Cass., sent. numero 6755/2014, Prima Sezione Civile, depositata oggi . Amore e psiche. A risultare decisive, sia per i giudici del Tribunale che per quelli della Corte d’Appello, sono le «relazioni dei consulenti» e delle operatrici dei ‘Servizi sociali’, relazioni da cui emerge il doppio, incompatibile ‘volto’ della madre dei due minori. Da un lato, difatti, nella donna emerge «in modo lampante» un «sincero e profondo amore per i figli», ma, dall’altro, ella risulta affetta da «un disturbo della personalità, con funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi e idee intollerabili, che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone, e con spunti persecutori». Ciò – ecco il passaggio decisivo delle «relazioni» – ha «determinato una situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica a carico dei minori, che accusavano sintomi di stress post traumatico, che rimandavano ad episodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e propri maltrattamenti», però «negati, perché rimossi» dalla madre. Tranchant la valutazione di «inidoneità genitoriale» della donna, valutazione che, secondo i giudici, «non era contraddetta dai provvedimenti assunti» dalla donna «nei confronti dei figli più grandi rispetto ad essi, infatti, l’interiorizzazione dell’immagine materna, migliore e più assidua di quella offerta ai figli più piccoli, si era spinta molto avanti, sicché una troppo radicale separazione sarebbe stata controproducente, e, pertanto, era risultata più idonea» per i figli grandi «la misura dell’affidamento». Abbandono non voluto. Logica – e umanamente comprensibile – la reazione della donna, che contesta la decisione della Corte d’Appello – e, quindi, la conferma dello «stato di adottabilità» dei due bambini –, evidenziandone la contraddittorietà da un lato, viene considerata acclarata una «situazione di abbandono» dei minori, eppure, dall’altro lato, viene ritenuto «indiscutibile il profondo e sincero amore» della madre «verso i figli». Come è possibile, allora, chiede la donna, sostenere ancora la necessità di allontanare i due bambini dalla propria madre? Per rispondere a questa legittima domanda, però, bisogna ragionare con freddezza. E la premessa fondamentale è che «lo stato di adottabilità di un minore non richiede, come presupposto indispensabile, la mancanza di amore dei genitori per il figlio». Ciò significa che la «situazione di abbandono» si può concretizzare anche quando la mancanza di «assistenza morale e materiale» verso i figli è non provocata da «una situazione di colpa del genitore». Per questo, esattamente come in questa triste vicenda, «lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire ini modo coerente per curarne, nel modo migliore, lo sviluppo fisico, psichico ed affettivo».

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 26 febbraio – 21 marzo 2014, numero 6755 Presidente Luccioli – Relatore Di Amato Svolgimento del processo Con sentenza del 20 ottobre 2012 la Corte di appello di Torino rigettava gli appelli proposti da K.S. e da V.S., rispettivamente madre e nonna materna dei minori F.S. numero il 15 maggio 2002 e M.S. numero il 15 novembre 2004 , avverso la sentenza in data 12 aprile 2011 con la quale il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori. In particolare, la Corte di appello osservava che 1 le relazioni dei servizi sociali sono liberamente utilizzabili nel procedimento di adozione, senza che a ciò sia di ostacolo la mancata partecipazione agli accertamenti degli eventuali controinteressati, considerato che una posizione di controparte non è configurabile nelle attività di osservazione dei soggetti presi in carico dai servizi sociali 2 la gravità dei limiti evidenziati dai genitori K.S. e S.S. nella cura ed assistenza dei figli F. e M. escludeva per i predetti minori la possibilità di uno sviluppo sufficientemente equilibrato in seno alla famiglia di origine. In particolare, il padre era risultato del tutto assente non solo nel processo, ma anche nella vita dei figli. La madre, d'altro canto, pur essendo emerso in modo lampante il suo sincero e profondo amore per i figli, era affetta, come risultava dalle relazioni dei consulenti e da quelle dei servizi sociali, da un « disturbo della personalità con funzionamento psicologico paranoide, caratterizzato da affetti, impulsi ed idee intollerabili che vengono disconosciuti e attribuiti ad altre persone e con spunti persecutori che non permettono alla paziente un minimo di consapevolezza circa le sue criticità e difficoltà personali che la stessa vive come frutto di elementi persecutori, con un senso di totale inadeguatezza al quale, nei momenti di criticità, reagisce con comportamenti aggressivi che vengono rimossi dalla memoria». Tale condizione, secondo le relazioni in atti, aveva determinato «una situazione di grave trascuratezza e di grave sofferenza psichica» a carico dei minori, che accusavano «sintomi di stress post traumatico che rimandavano ad episodi causativi di vera e propria paura e verosimilmente ad episodi di veri e propri maltrattamenti, negati, perché rimossi, dalla S. 3 le accuse della S. nei confronti di un'assistente sociale prima per induzione all'aborto e poi per costrizione alla chiusura delle tube e nei confronti del personale di una comunità erano rimaste senza riscontri e dovevano considerarsi il frutto della componente paranoide della sua personalità 4 l'inidoneità genitoriale non era contraddetta dai provvedimenti assunti nei confronti dei figli più grandi della S. rispetto ad essi, infatti, l'interiorizzazione dell'immagine materna, migliore e più assidua di quella offerta ai figli più piccoli, si era spinta molto avanti sicché una troppo radicale separazione sarebbe stata controproducente e, pertanto, era risultata più idonea la misura dell'affidamento 5 la S., infine, era del tutto inadeguata all'accudimento materiale dei figli anche dal punto di vista della capacità reddituale e della disponibilità economica. K.S. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati anche con memoria. L'avv. A.F., in qualità di curatore speciale dei minori F.S. e M.S., resiste con controricorso. V.S. e S.S. non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'articolo 8 della legge numero 184/1983, lamentando che la Corte di appello aveva affermato la sussistenza dello stato di abbandono in una situazione nella quale, come aveva dato atto la stessa sentenza impugnata, era indiscutibile il profondo e sincero amore di essa ricorrente verso i figli. Il motivo è infondato. Lo stato di adottabilità di un minore non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori per il figlio poiché, ai sensi dell'articolo 8 della legge numero 184/1983, la situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di «assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi». Ne consegue che lo stato di adottabilità può essere dichiarato anche quando lo stato di abbandono sia determinato da un disturbo comportamentale grave e non transitorio che renda il genitore, ancorchè ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere e a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico Cass. 18 febbraio 2005, numero 3389 Cass. 29 ottobre 2012, numero 18563 . Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione, lamentando che lo stato di adottabilità era stato confermato dalla Corte di appello A dando rilievo a relazioni raccolte da persone ed istituzioni estranee al processo, senza quella garanzia di obiettività e di controllo data dalla partecipazione delle parti B senza spiegare perché non era stato attribuito rilievo alle ripetute accuse di violenza morale rivolte dalla ricorrente nei confronti di un'assistente sociale e di violenza fisica verso i minori, rivolte dalla stessa ricorrente nei confronti degli operatori di una comunità ed, infine, senza svolgere alcuna seria indagine per accertare chi avesse ispirato le chiare menzogne dei due bambini nei confronti della madre C assumendo illogicamente che la ricorrente doveva considerarsi inidonea al rapporto genitoriale con i figli più piccoli, mentre aveva mantenuto l'idoneità a tale rapporto con i figli più grandi D affermando contraddittoriamente la sussistenza dello stato di abbandono pur riconoscendo il profondo e sincero amore nutrito dalla madre per i figli. Il primo profilo del motivo, con il quale in realtà si deduce una violazione del contraddittorio, è infondato. Questa Corte ha, infatti, chiarito che il principio del contradditorio trova piena applicazione nel processo per la dichiarazione dello stato di adottabilità, pur esplicandosi con modalità diverse da quelle ordinarie invero, con riferimento alle relazioni degli istituti e operatori specializzati di aggiornamento dell'autorità giudiziaria sulle condizioni psico-fisiche del minore, allegate agli atti del processo, il contraddittorio consiste nella facoltà di tutte le parti di esaminarle, estrarne copia e svolgere deduzioni o richieste di approfondimenti ovvero accertamenti ulteriori, riguardando il disposto di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge numero 184/1983 - che prevede il diritto delle parti di partecipare a tutti gli atti istruttori - solo gli accertamenti disposti dal giudice nel corso del processo Cass. 6 febbraio 2013, numero 2780 . Gli altri profili del motivo sono inammissibili alla stregua dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. - come novellato dal d.l. 22 giugno 2012 numero 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, numero 134, applicabile nei ricorsi avverso sentenze che, come quella impugnata, siano state pubblicate successivamente all'11 settembre 2012 - poiché concernono fatti che, come risulta dalla narrativa, sono stati specificamente esaminati dalla Corte di appello. Soccorrono giusti motivi per compensare per intero le spese di lite. P.Q.M. rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di cassazione dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'articolo 52 d.lgs. 196/03.