Sanzioni per mancato pagamento rata e crediti P.A., pronti i codici tributo

L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni numero 24/E e 25/E del 4 marzo 2014, ha istituito i codici tributo per il versamento da parte della P.A., rispettivamente, delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione, e delle sanzioni ed interessi dovuti per la regolarizzazione in caso di mancato pagamento di una rata, nelle ipotesi di rateazione del debito tributario.

In caso di importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione, l’articolo 8, comma 3 bis d.lgs. numero 218/1997, e l’articolo 48, comma 3 bis d.lgs. numero 546/1992, prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione «in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ». Mancato pagamento di una rata. Con la risoluzione numero 25/E del 4 marzo 2014 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti per la regolarizzazione in caso di mancato pagamento di una rata nell’ipotesi di cui sopra, ai sensi dell'articolo 13, d.lgs. numero 472/1997. I codici tributo istituiti sono riportati nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia. Crediti della Pubblica Amministrazione. L’Agenzia ha anche istituito, con la risoluzione numero 24/E del 4 marzo 2014, i codici tributo per consentire alle pubbliche amministrazioni, mediante il modello “F24 Enti pubblici”, di restituire all’erario le somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione. Ricordiamo infatti che, secondo quanto previsto dal d.l. numero 35/2013 - convertito nella Legge numero 64/2013 - che ha introdotto l’articolo 28 quinquies, d.P.R. numero 602/1973, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, possono essere compensati, su specifica richiesta del creditore, per il pagamento delle somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, con le modalità di cui all’articolo 17, d.lgs. numero 241/1997. fonte www.fiscopiu.it

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