Visto, timbro e forse… passa, lo dice subito il medico

Il sanitario che attesta il possesso dei requisiti per il rinnovo della patente ora deve svolgere anche delicate funzioni burocratiche prestando attenzione ai dati delle licenze di guida ed avvertendo l’interessato delle sue responsabilità in caso di dati erronei e versamenti insufficienti.

Solo all’esito di questa buone pratiche potrà consegnare all’autista la ricevuta che lo abilita alla circolazione fino al ricevimento a casa del duplicato della licenza di guida. Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con la circolare prot. n. 4920 del 3 marzo 2014. Con le ultime riforme è stato modificato, tra l’altro, l’art. 126 codice della strada che dispone in merito al rinnovo delle licenze di guida. In pratica, dal 7 febbraio scorso, in caso di rinnovo normale” della patente non vengono rilasciati più adesivi e tagliandi ma ogni volta che si procede all’aggiornamento della patente dovrà essere rilasciato un nuovo documento. Per rendere funzionale questa importante novità si è reso necessario organizzare la filiera di tutti gli organi deputati al rinnovo delle licenze con una serie di provvedimenti attuativi. Dati trasmessi telematicamente. All’esito positivo di ciascuna visita medica per la conferma di validità di un documento di guida, gli organi sanitari deputati al rinnovo trasmettono telematicamente al Ministero una comunicazione con tutti i dati dell’interessato. E inoltrano alla motorizzazione anche una fotografia e una firma originale del titolare del documento. Il sistema informatico centrale in caso di esito favorevole dell’istruttoria elettronica stamperà immediatamente una ricevuta sostitutiva della nuova patente di dettagliata con tutti i dati dell’interessato compreso scadenza, prescrizioni ecc. . Con questo documento in carta semplice, consegnato direttamente dal medico all’utente stradale, sarà possibile circolare in regola fino al ricevimento postale del duplicato della patente, e comunque non oltre 60 giorni dalla data del rilascio. Con la corposa circolare di inizio marzo viene riepilogata tutta la novella. Innanzitutto la nuova procedura non potrà essere attivata in ogni caso e neanche troppo tempestivamente rispetto alla scadenza della patente non prima di 4 mesi . Non rientrano per esempio nell’ambito di applicazione della riforma i rinnovi di validità delle patenti speciali, i declassamenti con contestuale rinnovo e neppure i rinnovi delle patenti smarrite, sottratte e distrutte. Per queste ipotesi occorrerà rivolgersi direttamente alla motorizzazione civile. Verifica informatica sulla fattibilità del rinnovo. Prima di effettuare la visita medica il Ministero consiglia ai soggetti preposti di effettuare una verifica informatica sulla fattibilità del rinnovo. In caso di discordanza tra i dati della patente e quelli del ced la pratica di rinnovo potrà essere effettuata solo dalla motorizzazione. All’esito della verifica sanitaria il soggetto certificatore consegnerà all’interessato la ricevuta che abilita alla circolazione fino al ricevimento del duplicato della licenza. Spetterà al sanitario far controllare al titolare i dati contenuti nella ricevuta e la regolarità dei versamenti necessari con tutte le conseguenti responsabilità del caso, specifica il ministero. In ipotesi di difformità tra i dati riportati nella vecchia patente e la ricevuta farà fede il nuovo attestato, prosegue la nota. Nel caso in cui sia necessario rinnovare una patente ritirata dalla polizia perché scaduta, l’interessato dovrà esibire il verbale di contestazione ed un documento di riconoscimento per permettere al sanitario di procedere con la pratica. Spetterà al trasgressore poi presentarsi in prefettura per ritirare la vecchia patente che andrà distrutta al ricevimento postale della nuova. Complesse ed articolate infine le modalità di consegna materiale della patente all’indirizzo scelto dall’interessato. In caso di recapito al cittadino di una patente non conforme se si tratta di refusi di stampa nessun problema. Spetterà alla motorizzazione provvedere alla ristampa senza oneri. Diversamente se i dati sono errati per errore del sanitario, asseverato i costi della ristampa spetteranno all’interessato.

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