Se manca la mobilità, la procedura è esaurita senza la consultazione regionale

Nell’ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità, la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell’accertamento di inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall’articolo 4, commi 5-9, l. numero 223/1991, e non anche alla fase amministrativa presso le Regioni.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza numero 2271, depositata il 6 febbraio 2015. Il caso. La pronuncia trae origine dal giudizio promosso da alcuni lavoratori perché venisse dichiarata l’inefficacia dei licenziamenti collettivi intimati ex articolo 4 e 24, legge numero 223/1991, per inottemperanza della società datrice all’obbligo di preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell’intenzione di cedere un ramo d’azienda. All’esito del giudizio di merito, è stata esclusa l’inefficacia dei licenziamenti impugnati, per difetto di prova, a carico dei lavoratori, di alcuna specifica alterazione nella percezione e valutazione dei destinatari della comunicazione ex articolo 4 cit., dipendente dall’omessa informazione sulle trattative per la cessione del ramo d’azienda. Con ricorso per cassazione, i lavoratori hanno riproposto le censure mosse nei primi gradi di giudizio, rilevando, in particolare, l’inosservanza della corretta scansione procedimentale da parte del datore di lavoro, ritenendo che la stessa non fosse esaurita per esperimento tardivo della fase amministrativa di consultazione, in mancanza di accordo in sede sindacale, davanti al competente organo regionale. Licenziamento collettivo senza integrazione straordinaria salariale procedura esaurita anche senza la consultazione regionale. Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Suprema Corte ha messo in evidenza come il giudice di merito abbia escluso la fruizione, da parte della società datrice, dei benefici della cassa integrazione straordinaria, con accertamento in fatto insindacabile nel giudizio di legittimità. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti – secondo i quali l’intervento del competente organo regionale sarebbe previsto, in funzione di completamento della procedura in questione, nell’ambito di ogni procedura di licenziamento collettivo, a prescindere dall’intervento o meno dell’integrazione straordinaria salariale – un tale intervento rileva ai fini della previsione della fase di procedura amministrativa di consultazione. Non può essere ignorata, infatti, la differenza tra licenziamento collettivo per riduzione di personale ex articolo 24, legge numero 223/1991 e licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità c.d. licenziamento collettivo “postmobilità” previsto dall’articolo 4 della legge citata, ossia da impresa ammessa a trattamento di integrazione salariale Cass., numero 2734/2010 . Ed è proprio in riferimento a quest’ultima procedura, non praticata nel caso di specie, che è prevista la partecipazione regionale. Ed infatti, le disposizioni di cui agli articolo 4 e 5, legge numero 223/1991 si applicano al licenziamento collettivo per riduzione di personale che ha interessato i ricorrenti soltanto in virtù del richiamo fattone dall’articolo 24, comma 1, cit., e nei suoi stretti limiti a causa del carattere eccezionale della regolamentazione del licenziamento “postmobilità”, è esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni del citato articolo 4 non espressamente richiamate. Ne consegue che, nel caso di specie, la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita all’atto dell’intimazione dei licenziamenti, per la decorrenza dei termini previsti dall’articolo 4, commi 7 e 8, l. numero 223/1991 e, pertanto, nel rispetto del termine posto dall’articolo 4, co. 9, cui in via esclusiva deve essere fatto riferimento, in funzione dell’accertamento di inefficacia dei licenziamenti intimati per riduzione di personale, in relazione all’esaurimento della procedura Cass., numero 10576/2001 . Il contenuto obbligatorio della comunicazione preventiva riguarda solo le circostanze decisive. Nella comunicazione preventiva con cui dà inizio ad una procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro deve compiutamente e correttamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’articolo 4, comma 3, l. numero 223/1991, così da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero con la conseguenza, qualora le informazioni siano inadeguate al punto da condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali, dell’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura Cass., numero 25394/2013 . La procedura disciplinata dall’articolo 4 cit., infatti, è volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell’interesse del lavoratore destinato potenzialmente ad essere estromesso dall’azienda con la conseguenza, nel caso di mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato articolo 4, dell’insanabile inefficacia dei successivi licenziamenti intimati ai lavoratori, legittimati a denunciarne l’incompletezza ed il conseguente vizio del licenziamento Cass., numero 5034/2009 . Ebbene, nel caso di specie risulta con certezza l’esistenza di trattative avanzate per la cessione del ramo d’azienda oggetto della riduzione di personale e nel quale erano individuati i lavoratori da licenziare, essendo stata la cessione addirittura condizionata all’effettiva estinzione dei rapporti di lavoro in questione. Pertanto, pare difficile escludere che una tale circostanza non dovesse essere prospettata nella comunicazione prevista dall’articolo 4, l. numero 223/1991. Tuttavia, sul punto, il giudice di merito ha affermato che la circostanza che il ramo ceduto fosse effettivamente quello esclusivamente o maggiormente interessato dai licenziamenti non è decisivo nell’ottica dell’individuazione dei settori in cui dovevano individuarsi gli esuberi, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che per questa via potesse evitarsi il ricorso al licenziamento collettivo. Tale valutazione di sostanziale irrilevanza del dato non comunicato in astratto pertinente, ma, nel caso di specie, ritenuto comunque ininfluente per la perdita del posto di lavoro da parte dei dipendenti poi licenziati , per quanto criticabile, non è stata confutata dai ricorrenti conseguentemente, è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di svolgere alcun controllo sul corretto esercizio del giudizio di rilevanza e di pertinenza dei requisiti della comunicazione in esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 novembre 2014 – 6 febbraio 2015, numero 2271 Presidente Macioce – Relatore Patti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Ancona, in riforma delle sentenze di primo grado che, in accoglimento dei loro distinti ricorsi, avevano accertato l'inefficacia, per inottemperanza della società datrice all'obbligo di comunicazione alle oo. ss. nella comunicazione del 30 ottobre 2004 in riferimento all'intendimento non rappresentato di cessione di un ramo d'azienda a Consorzio Formula Ambiente coop. a r.l., dei licenziamenti intimati, ai sensi degli articolo 4 e 24 l. 223/1991, da Neturbà Servizi Ecologici s.r.l. ai dipendenti D.U. e G.R. , ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro, a norma dell'articolo 2112 c.c. e condannando solidalmente le società datrice e cessionaria al pagamento della retribuzione globale di fatto loro spettante dal licenziamento alla reintegrazione, oltre accessori, obblighi di regolarizzazione contributiva e spese di giudizio , con sentenza 16 giugno 2011, rigettava le domande proposte da D.U. e G.R. , condannandoli alla restituzione delle somme rispettivamente ricevute in esecuzione delle sentenze riformate ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi in favore delle società predette. Preliminarmente chiarito l'ambito degli obblighi datoriali di comunicazione e dei relativi tempi nella procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articolo 4, 5 e 24 l. 223/1991 e comunque ritenuta la legittimazione dei due dipendenti licenziati, benché edotti dell'esistenza del contratto preliminare di cessione di ramo d'azienda suindicato, alla deduzione dell'incidenza dell'incompleta informazione delle oo. ss. sull'efficacia del recesso di Neturbà Servizi Ecologici s.r.l., la Corte territoriale escludeva l'inefficacia dei licenziamenti intimati, per difetto di prova, a carico dei deducenti, di alcuna specifica alterazione nella percezione e valutazione dei destinatari della comunicazione ex articolo 4 l. cit., dipendente dall'omessa informazione sulle trattative per la cessione del ramo d'azienda, né sotto il profilo dell'individuazione delle cause di indispensabile ricorso ai licenziamenti, né della concreta possibilità di soluzioni alternative neppure decisiva la circostanza, nell'ottica dell'individuazione dei settori con personale in esubero, della maggiore concentrazione di licenziamenti nel ramo d'azienda in questione, in assenza di positivi elementi alternativi al licenziamento collettivo, nella documentata opportunità risultante dai dati di bilancio di una riduzione di personale, per le ragioni comunicate ai sindacati avendo infine la società datrice chiarito le ragioni sopravvenuta richiesta di collocazione in mobilità di parte dei dipendenti del ritardo nella comunicazione al competente organo della Regione Marche il 14 febbraio 2005 rispetto all'invio della lettera di licenziamento il 13 dicembre 2004 , in assenza di allegazione della sua incidenza sull'interesse dei lavoratori di essa destinatari. D.U. e G.R. ricorrono per cassazione con tre motivi, cui resiste Consorzio Formula Ambiente coop. a r.l. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi, cui replicano D.U. e G.R. con controricorso entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. Neturbà Servizi Ecologici s.r.l. è rimasta invece intimata, avendo notificato e depositato controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con unico motivo, privo di procura alle liti, pertanto inesistente, in quanto quella in calce riguarda altro giudizio di cassazione promosso da Lino Giovannini avverso la diversa sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16 giugno 201 l. numero 378. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articolo 4, settimo, ottavo, nono e dodicesimo comma, 5, terzo comma, 24 l. 223/1991, 1, terzo comma, 3 d.lg. 469/1997, l.r. Marche 38/1998, l.r. Marche 2/2005, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale escluso l'inefficacia dei licenziamenti intimati dalla società datrice, senza l'osservanza della corretta scansione procedimentale in quanto non esaurita, per esperimento successivo e non contestuale come stabilito per legge alla comunicazione del recesso della fase amministrativa di consultazione, in mancanza di accordo in sede sindacale, davanti al competente organo della Regione Marche, atteso l'ambito regionale del licenziamento collettivo, in assenza di giustificati motivi oggettivi, non ravvisabili, come erroneamente dalla Corte territoriale, nella sopravvenuta richiesta di collocazione in mobilità dai dipendenti, per la previsione dall'articolo 4, nono comma l. 223/1991 dell'inoltro ai competenti uffici regionali , contestualmente al recesso, dell'elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, con la puntuale indicazione dei criteri di legge e delle modalità applicate, a prescindere dall'eventuale richiesta dei dipendenti di una tale collocazione. Con il secondo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c., per difetto di specifica indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità del 30 ottobre 2004 delle motivazioni complete e fedeli giustificanti la riduzione di personale in misura di nove lavoratori presso l'unità produttiva di OMISSIS , limitate alla cessazione di importanti appalti neppure individuati ed alla non prevedibile acquisizione di nuovi, non menzionando l'imminente cessione al Consorzio Formula Ambiente del ramo aziendale cui erano addetti tutti i lavoratori licenziati, con preclusione per le associazioni sindacali di un'obiettiva valutazione delle ragioni di riduzione, senza poi alcun onere di allegazione e dimostrazione del lavoratore, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, dell'effettiva alterazione delle capacità di intervento sindacale, per effetto della non specificità della comunicazione. Con il terzo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c, nonché vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c., per omessa indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi ostativi all'adozione di misure alternative ai licenziamenti, comportante l'automatica inefficacia dei licenziamenti collettivi intimati, senza alcun obbligo di ulteriore allegazione del lavoratore, invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli per i destinatari della comunicazione. Con il primo motivo, Consorzio Formula Ambiente a propria volta deduce, in via incidentale condizionata, omessa pronuncia, in violazione dell'articolo 112 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma numero 5 c.p.c., in ordine all'inapplicabilità dell'articolo 2112 c.c. nell'ipotesi di cessione d'azienda in funzione, come documentato nella specie, di ridimensionamento organizzativo del personale occupato e a questa condizione accettata dal cessionario in tal caso, la cessione non costituendo ex se giustificato motivo di licenziamento del lavoratore. Con il secondo, il Consorzio deduce violazione degli articolo 112 c.p.c., 6, 10 l. 604/1966 e 2113 c.c, nonché vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta inapplicabilità, a norma dell'articolo 10 l. 604/1966, a D. della tutela ai sensi dell'articolo 18 l. 300/1970, siccome rivendicante la qualità di dirigente di Neturbà e rigetto invece dell'eccezione di preventiva rinuncia del predetto all'impugnazione del licenziamento, non soggetta ai limiti posti dall'articolo 2113 c.c., in virtù della sottoscrizione, in qualità di socio, del preliminare di cessione, contenente la promessa alla cessionaria di riduzione del quadro tecnico. I motivi dedotti con il ricorso principale sono innanzi tutto ammissibili, per genericità della contestazione di Consorzio Formula Ambiente di violazione del principio di autosufficienza del ricorso pg. 13 del controricorso , non riscontrato nella loro formulazione. Il primo motivo, di violazione e falsa applicazione degli articolo 4, settimo, ottavo, nono e dodicesimo comma, 5, terzo comma, 24 l. 223/1991, 1, terzo comma, 3 d.lg. 469/1997, l.r. Marche 38/1998, l.r. Marche 2/2005, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. e di vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c., per esclusione dell'inefficacia dei licenziamenti intimati dalla società datrice, senza l'osservanza della corretta scansione procedimentale, in quanto non esaurita per esperimento tardivo della fase amministrativa di consultazione, in mancanza di accordo in sede sindacale, davanti al competente organo della Regione Marche, è infondato. Ed infatti, la Corte territoriale ha escluso la fruizione da Neturbà s.r.l. dei benefici della cassa integrazione straordinaria a pgg. 6 e 7 della sentenza , con accertamento in fatto, neppure confutato, insindacabile nell'odierno giudizio di legittimità. Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti secondo i quali l'intervento del competente organo regionale sarebbe previsto, in funzione di completamento della procedura in questione, nell'ambito di ogni procedura di licenziamento collettivo, a prescindere dall'intervento o meno dell'integrazione straordinaria salariale così a pg. 12 del ricorso , un tale intervento rileva ai fini della previsione della fase di procedura amministrativa di consultazione. Non può essere, infatti, ignorata la differenza tra licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell'articolo 24 l. 223/1991 e licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità c.d. licenziamento collettivo postmobilità previsto dall'articolo 4 l. cit. Cass. 8 febbraio 2010, numero 2734 , ossia da impresa ammessa a trattamento di integrazione salariale. Ed è proprio in riferimento a queste procedure, non praticate nel caso di specie, che è prevista la partecipazione regionale appunto alle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma d.lg. 469/1997 alfine di esprimere motivato parere articolo 2, primo comma, lett. h l.r. Marche 38/1998 ancora richiamato l'intervento regionale, in funzione di prevenzione di crisi occupazionali, nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale e nella fase amministrativa delle procedure di mobilità di cui alla legge 223/1991 , dall'articolo 30 l.r. Marche 2/2005. E l'articolo 3, secondo comma d.lg. 469/1997, di riferimento della legislazione regionale citata, stabilisce che In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, primo comma, lett. e della citata legge numero 59/1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale . Occorre allora osservare che le disposizioni degli articolo 4 e 5 l. cit. si applicano al licenziamento collettivo per riduzione di personale che ha interessato D.U. e G.R. , come si evince dalla comunicazione datoriale del 30 ottobre 2004 trascritta a pgg. 22 e 23 del ricorso soltanto in virtù del richiamo fattone dall'articolo 24, primo comma cit. e nei suoi stretti limiti non potendosi applicare analogicamente le disposizioni dell'articolo 4 citato non espressamente richiamate, a causa del carattere eccezionale della regolamentazione del licenziamento postmobilità Cass. 8 febbraio 2010, numero 2734 . Sicché, nel caso di specie la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita all'atto dell'intimazione dei due licenziamenti in data 13 dicembre 2004, per la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 4, settimo e ottavo comma l. 223/1991 in via di richiamo dall'articolo 24, primo comma l. cit. e pertanto nel rispetto del termine posto dal nono comma dell'articolo 4 cit., cui in via esclusiva deve essere fatto riferimento, in funzione dell'accertamento di inefficacia dei licenziamenti intimati per riduzione di personale, in relazione all'esaurimento della procedura Cass. 2 agosto 2001, numero 10576 . Esattamente pertanto la Corte territoriale ha applicato le norme denunciate ed ha seppur succintamente, ma correttamente ed esaurientemente motivato. Il mezzo scrutinato deve essere quindi respinto per le ragioni illustrate, con enunciazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell'articolo 384, primo comma c.p.c. Nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, a norma dell'articolo 24 l. 223/1991, diverso dal licenziamento collettivo preceduto dalla mobilità previsto dall'articolo 4 l. cit., la procedura di consultazione deve considerarsi esaurita, ai fini dell'accertamento di inefficacia o meno dei licenziamenti intimati, con riferimento esclusivo alle attività ed ai termini previsti dall'articolo 4 da quinto a nono comma l. cit. e non anche alla fase amministrativa presso le Regioni, limitata alle procedure con intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché per la dichiarazione di mobilità del personale, in assenza del trattamento di integrazione salariale nel licenziamento collettivo per riduzione di personale . Il secondo motivo di violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e di vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c., per difetto di specifica indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità del 30 ottobre 2004 ed il terzo di violazione e falsa applicazione degli articolo 24 e 4, terzo e dodicesimo comma l. 223/1991, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e di vizio di motivazione, in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 3 e numero 5 c.p.c, per omessa indicazione nella comunicazione datoriale di apertura della procedura di mobilità dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi ostativi all'adozione di misure alternative ai licenziamenti possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione. Essi sono entrambi inammissibili. Occorre innanzi tutto ribadire come, nella comunicazione preventiva con cui da inizio ad una procedura di licenziamento collettivo, il datore di lavoro debba compiutamente e correttamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni specificate dall'articolo 4, terzo comma terzo l. 223/1991, così da consentire all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero con la conseguenza, qualora le informazioni siano inadeguate al punto da condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo articolo 4, dell'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell'articolo 4, dodicesimo comma Cass. 11 aprile 2003, numero 5770 . La procedura disciplinata dall'articolo 4 l. 223/1991 è, infatti, volta sia a consentire una proficua partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato, sia a rendere trasparente il processo decisionale datoriale, in funzione della tutela dell'interesse del lavoratore destinato potenzialmente ad essere ad essere estromesso dall'azienda con la conseguenza, nel caso di mancata indicazione nella comunicazione di avvio della procedura di tutti gli elementi previsti dal citato articolo 4, dell'insanabile inefficacia dei successivi licenziamenti intimati ai lavoratori, legittimati a denunciarne l'incompletezza e il conseguente vizio del licenziamento Cass. 2 marzo 2009, numero 5034 Cass. 11 luglio 2007, numero 15479 . Ancora recentemente questa Corte ha ribadito la necessità della conformazione della comunicazione ai requisiti prescritti dall'articolo 4, terzo comma l. 223/1991 per consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità che, in concreto, l'azienda intende espellere, di talché sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e l'individuazione del personale da licenziare e sia consentito all'interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero Cass. 12 novembre 2013, numero 25394 Cass. 16 gennaio 2013, numero 880 Cass. 28 ottobre 2009, numero 22825 . Tanto premesso in linea di diritto, è bene anche sottolineare, nell'indicazione dei requisiti della comunicazione in oggetto, il tenore generico della prescrizione dei motivi determinanti la situazione di eccedenza di manodopera e di quelli tecnici, organizzativi e produttivi non rimediabili con misure idonee ad evitare il ricorso al licenziamento collettivo sicché, ad essi deve ogni volta essere dato uno specifico contenuto concreto, che sia pure rilevante in funzione del coinvolgimento sindacale per l'esercizio del suo attivo controllo partecipativo, posto che detta comunicazione contrasta con l'obbligo normativo di trasparenza, in quanto i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale Cass. 16 marzo 2007, numero 6225 . Ebbene, nel caso di specie risulta con certezza l'esistenza di trattative avanzate infatti culminate nella stipulazione di un preliminare di vendita in data 8 novembre 2004 e quindi pochi giorni dopo la comunicazione datoriale del 30 ottobre 2004 per la cessione proprio del ramo d'azienda oggetto della riduzione di personale e nel quale erano individuati i lavoratori da licenziare, essendo stata la cessione addirittura condizionata all'effettiva estinzione dei rapporti di lavoro in questione. Pare difficile escludere che una tale circostanza non dovesse essere prospettata nella comunicazione prevista dall'articolo 4, secondo comma l. 223/1991, per la sua adeguatezza informativa, ai sensi del terzo comma dell'articolo , cit. E ciò in funzione della trasparenza del processo decisionale datoriale indubbiamente influenzato, oltre che dall'obiettiva situazione di difficoltà economica per perdita di commesse, anche dalla prefigurata imminente dismissione del ramo, sulla quale da promuovere il coinvolgimento partecipativo del sindacato per una sua genuina possibilità di controllo sulla selezione del personale da ridurre, sui criteri della sua individuazione e sulla possibilità di misure alternative al programma di esubero. Se però la prescrizione normativa, in tesi violata, ha una valenza precettiva non astratta, ma funzionale ad un giudizio di rilevanza e di pertinenza dei requisiti della comunicazione ed in questa prospettiva deve essere concretamente valutata, occorre dare atto che un tale giudizio, ancorché non correttamente centrato sulle finalità della legge, la Corte territoriale ha peraltro operato, esprimendo una propria valutazione al riguardo, probabilmente contestabile, ma chiara, laddove ha affermato La circostanza che il ramo ceduto fosse effettivamente quello esclusivamente o maggiormente interessato dai licenziamenti non è decisivo nell'ottica dell'individuazione dei settori in cui dovevano individuarsi gli esuberi, in assenza di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che per questa via potesse evitarsi il ricorso al licenziamento collettivo. Semmai, la considerazione che il cessionario avesse espressamente subordinato la cessione all'effettiva interruzione dei rapporti con i lavoratori in esubero dovrebbe condurre ad escludere il nesso di cui si è detto pg. 10 della sentenza . E la valutazione della Corte, di sostanziale irrilevanza del dato non comunicato in astratto pertinente, ma nel caso di specie, a suo avviso, ininfluente per la perdita comunque del posto di lavoro dai dipendenti poi licenziati , per quanto criticabile, non è stata affatto confutata dai ricorrenti sicché è preclusa a questa Corte la possibilità di alcun controllo sul corretto esercizio del giudizio di rilevanza e di pertinenza dei requisiti della comunicazione in esame, da compiere per la ragione detta. L'omessa confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata sulla questione esaminata ridonda allora, come noto, nella genericità dei motivi congiuntamente scrutinati e dunque nella loro genericità, in violazione dell'articolo 366, primo comma, numero 4 c.p.c. Cass. 19 agosto 2009, numero 18421 17 luglio 2007, numero 15952 . Il rigetto, per le argomentate ragioni esposte, del ricorso principale assorbe l'esame di quello incidentale condizionato di Consorzio Formula Ambiente coop. a r.l., cui spettano le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato di Consorzio Formula Ambiente s.c.a r.l. e condanna D.U. e G.R. alla rifusione, in favore del Consorzio, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.