Occhiali da sole e maglie griffate: quando prodotto fa rima con tarocco…

Il reato previsto dall’art. 474 c.p. è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi, errore circa l’origine e la provenienza. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella riconoscibile ictu oculi , essendo una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 5215 del 3 febbraio 2013. Il fatto. Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Lecce per essere stato sorpreso mentre deteneva occhiali da sole e maglie con marchio di note griffe contraffatto. L’uomo ricorre in Cassazione, deducendo che la scarsa qualità dei prodotti, le modalità della vendita la merce era esposta a terra su un lenzuolo , le caratteristiche dei disegni, l’assenza di etichette originali all’interno delle confezioni rendevano la contraffazione riconoscibile ictu oculi al consumatore medio, essendo tale da integrare il falso grossolano. Caratteri della grossolanità. Differenze tra grossolanità e falsificazione. Il ricorso non merita accoglimento l’ipotesi di reato prevista dall’art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è volta a tutelare la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione si tratta, quindi, di un reato di pericolo che si configura anche quando la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi errore, circa l’origine e la provenienza del prodotto. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella riconoscibile ictu oculi , senza necessità di particolari indagini, essendo l’imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno. Potenzialità lesiva del prodotto con marchio contraffatto. Le argomentazioni del ricorrente non tengono conto che il prodotto con marchio contraffatto è destinato alla circolazione e, quindi, alla visione da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, rispetto ai quali la potenzialità lesiva della contraffazione è enorme. La grossolanità del marchio, invece, richiede l’ulteriore prova di elementi sintomatici del grado di imperfezione e incompletezza, tali da escludere una imitazione ingannevole. Onere della prova dipende dalla tipologia di marchio. Il ricorrente si duole dell’assenza di prova in ordine alla registrazione dei marchi. Tale registrazione è necessaria per affermare l’esistenza del delitto di cui si discute se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici, come nel caso di specie. Quindi, l’onere di provare l’insussistenza della protezione del marchio ricade su chi lo assumeva. La contraffazione del marchio non deve essere confusa con la mendacità del segno. La Suprema Corte tiene, infine, a sottolineare che la contraffazione, intesa come abusiva riproduzione del marchio con caratteristiche coincidenti con quelle del marchio vero, non deve essere confusa con la fattispecie di cui all’art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci che ha, invece, per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, che sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, la qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 24 ottobre 2013 – 3 febbraio 2014, n. 5215 Presidente Marasca – Relatore Settembre Ritenuto in fatto 1. Ricorre N.P.B. avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 19/11/2012 che, a conferma di quella emessa dal locale tribunale, lo condanna a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 cod. penale, siccome sorpreso, il 21/8/2007, mentre deteneva per la vendita 26 paia di occhiali da sole e 22 maglie con marchio di note griffe contraffatto Armani, Dior, Lacoste, Richmond . Il ricorrente lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. penale. Deduce che la scarsa qualità dei prodotti, le modalità della vendita la mercé era esposta per terra, su un lenzuolo , le caratteristiche dei disegni, l'assenza di etichette originali all'interno delle relative confezioni rendevano la contraffazione non punibile perché riconoscibile ictu oculi al consumatore medio, essendo tale da integrare il falso grossolano. Si duole, poi, sotto il medesimo profilo, dell'assenza di prova in ordine alla registrazione dei marchi, che, aggiunge, deve essere data anche in relazione ai marchi intemazionalmente noti ma non per questo aventi validità generalizzata . Infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, aggiunge, nell'ipotesi peggiore dovrebbe essere ricondotto alla previsione dell'art. 517 cod. pen. poiché i disegni riprodotti, così come le diciture, richiamerebbero l'originale ma contengono nette differenze, ovvero particolari difformità che nettamente divergono rispetto all'originale . Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento. 1. È infondato il motivo relativo alla dedotta grossolanità del falso. Si deve in proposito rilevare come la giurisprudenza di questa sezione abbia già chiarito che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno in occasione del singolo acquisto Sez. V, 2/12/2009, n. 49565 sez. 2A, 11.10.2000, Ndong, rv 217506 sez. 2A, 2.10.2001, Fall, rv 220236 . Questa Corte ha anche precisato che il reato previsto dall'art. 474 c.p., è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi , senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno Cassazione penale, sez. II, 03/06/2010, n. 25073 Cass. Pen., sez. II, 15/11/2005, n. 518 Cass. Pen, sez. V, 26/1/2000, n. 3336 . Nel caso di specie la grossolanità di questo tipo è stata ricollegata, dal ricorrente, in maniera impropria, a fattori quali le modalità e le condizioni della vendita, le caratteristiche dei disegni, la nazionalità del venditore, il livello del prezzo del tutto irrilevanti ai fini che interessano, giacché non tiene conto che il prodotto con marchio contraffatto è destinato alla circolazione e quindi alla visione da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, rispetto ai quali la contraffazione del marchio conserva tutta la sua potenzialità offensiva. Invece, la grossolanità del falso, per escludere il reato, richiede l'esistenza di ulteriori elementi concreti e specifici, relativi al marchio in sé e al prodotto che questo identifica sintomatici di un tale grado di imperfezione e incompletezza da escludere, erga omnes, una imitazione ingannevole , che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare - e non ha dimostrato - davanti al giudice del merito. Il primo motivo è pertanto infondato. 2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in relazione a fattispecie analoga, che l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici Cass., n. 22693 del 13/5/2008. La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio . Nel caso di specie, i Giudici del merito hanno accertato che si trattava di marchi quali Armani, Dior, Lacoste, Richmond di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, di tal che era onere di chi lo assumeva provare l'insussistenza della protezione del marchio. 3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, giacché la contraffazione del marchio vale a dire, la sua abusiva riproduzione con caratteristiche coincidenti con quelle del marchio vero ricade sotto la previsione dell'art. 474 cod. pen., mentre l'art. 517 cod. pen. vendita di prodotti industriali con segni mendaci ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore Cass., 31482 del 19/6/2007 N. 13322 del 25/3/2009 N. 9389 del 4/2/2013 . Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.