La Cassazione ancora sulla motivazione delle esigenze cautelari

La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all’articolo 274 c.p., costituisce un giudizio di merito, non suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità, ove supportato da una motivazione esauriente e non contraddittoria.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1/2016, depositata il 4 gennaio scorso. Il caso. Il gip del Tribunale di Roma respingeva l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata ad un indagato per i reati di cui agli articolo 416 – bis associazione di tipo mafioso , 353 c.p. turbata libertà degli incanti , 12 – quinquies del d. l. numero 306/1992 trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori e 319, 321 c.p. corruzione , aggravati. L’indagato presentava appello avverso il provvedimento, ma il Tribunale del riesame rigettava il gravame. L’indiziato ricorreva, quindi, per cassazione, lamentando vizio di motivazione in relazione alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. Motivazione esauriente e priva di vizi logici escluso il sindacato in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito il principio per cui la valutazione delle esigenze cautelari, previste dall’articolo 274 c.p., costituisce un giudizio di merito, non suscettibile di essere sindacato in sede di legittimità, ove supportato da una motivazione esauriente e non contraddittoria. Gli Ermellini hanno evidenziato che l’apparato giustificativo del provvedimento impugnato appare scevro da vizi logico – giuridici e rispettoso delle direttive concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, con riferimento all’articolo 275, comma 3, c.p.p. . Le argomentazioni del Tribunale della libertà, ha sottolineato il Collegio, risultano, infatti, strettamente collegate alle circostanze di fatto ed idonee a far ritenere sussistente l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa. Pe le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 4 gennaio 2016, numero 1 Presidente Agrò – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. D.N.P. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Roma,che ha respinto l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in ordine ai delitti di cui agli articolo 416- bis cod. penumero 353 cod. penumero 12-quinquies d.l. 8 giugno 1992, numero 306, convertito dalla Iegge7 agosto 1992, numero 356 e 319-321 cod. penumero , tutti aggravati ex articolo 7 l. 203/91. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, in quanto, sebbene il D.N. fosse il commercialista delle cooperative, nulla è stato spiegato dai giudici di merito in ordine al contributo dato dall'indagato alla vita e alla conservazione dell'associazione né ai motivi per i quali la sua libertà potrebbe costituire un pericolo. I fatti contestati sono infatti risalenti e dunque il giudizio di pericolosità è del tutto teorico. D'altronde, i requisiti di concretezza e attualità non possono essere desunti esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Non sono stati neanche tenuti in considerazione i mutamenti di contesto verificatisi per effetto sia dello sviluppo delle indagini, con il sequestro delle cooperative,sia della trasformazione degli assetti amministrativi del Comune di Roma. Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità,poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 cod. proc. penumero integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione Cass. 2-8-1996, Colucci . Nel caso poi in cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura intramurale, l'indagine che il giudice deve compiere per accertare l'adeguatezza di misure gradate, presuppone, nell'ottica della presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. penumero , operante, nel caso di specie, in relazione alla contestazione del reato di cui all'articolo 416-bis cod. penumero , l'individuazione delle esigenze cautelari persistenti e quindi tuttora ravvisabili Cass. 21-7-1992, Gardino, Rv. 191652 Cass., 26-5-1994, Montaperto, Rv. 199030 . In presenza di adeguata motivazione al riguardo, le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di legittimità, al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. 2. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato la pregnanza del ruolo ricoperto, nel contesto associativo, dal D.N. , braccio finanziario dell'organizzazione la determinazione a delinquere dell'indagato ed i suoi stretti rapporti con i vertici dell'organizzazione criminale l'aggravarsi del quadro cautelare, per effetto della contestazione di quattro nuovi reati di corruzione e turbativa d'asta, tutti aggravati ex articolo 7 l. 203/91, in relazione ad un'attività illecita protrattasi fino al momento del suo arresto la pericolosità del sodalizio,caratterizzato dall'ampiezza del programma associativo, che va dalle estorsioni alla corruzione, all'alterazione delle gare pubbliche e all'inquinamento di tutte le attività inerenti alla pubblica amministrazione i progetti di ulteriore espansione nel settore dell'economia e degli appalti pubblici la sequenza ininterrotta di corruzioni e di turbative delle gare pubbliche la completa condivisione, da parte di tutti gli associati, delle strategie associative e il senso di appartenenza alla struttura criminale, connotata anche dalla partecipazione di un consigliere regionale, dal coinvolgimento di un assessore della consiliatura attuale e dalla presenza di una rete di corruttele ancora non compiutamente emersa. Ciò - precisa il Tribunale - rende evidente l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto i componenti dell'associazione potrebbero agevolmente, se rimessi in libertà, riprendere a commettere delitti della stessa specie, utilizzando la forza intimidatrice della loro organizzazione e i numerosi rapporti, non ancora del tutto scoperti, con soggetti che a tutt'oggi rivestono funzioni pubbliche, presso il Comune di Roma e la Regione Lazio. 2.1. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare appena richiamate, in relazione al disposto dell'articolo 275, comma 3, cod. proc. penumero , in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto Cass., Sez. 3, 3-12-2003, n 306/04, Scotti e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa Cass. 24-5-1996, Aloè, Rv. 205306 con esclusione di ogni congettura Cass., 19-9-1995, Lorenzetti e attenta focalizzazione dei termini dell'attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, connessa alla disponibilità di mezzi e alla possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie Cass. 28-11-1997, Filippi, Rv. 209876 Cass. 9-6-1995, Biancato, Rv. 202259 . 3. Il ricorso, in quanto fondato su motivi non consentiti dalla legge, va dichiarato inammissibile,a norma dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. penumero , con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende,che si stima equo quantificare in Euro mille. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all'articolo 94,comma I-ter, disp. att. cod. proc. penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94-1/ter disp.att.c.p.p