Mobilità in deroga per aree di crisi complessa: ulteriori indicazioni

L'INPS, attraverso la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, ha fornito ulteriori indicazioni relative ai trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi complessa.

L’art. 53- ter d.l. 24 aprile 2017,n. 50 ha previsto che le risorse finanziarie di cui all’art. 44, comma 11 -bis, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, possono essere destinate dalle Regioni alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di 12 mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’art. 27 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, e che, alla data del 1 gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Ulteriori indicazioni. L'INPS, con la circolare n. 159 del 31 ottobre 2017, dopo aver specificato che beneficiari del trattamento di mobilità in deroga possono essere esclusivamente i lavoratori sopramenzionati, escludendo i lavoratori che abbiano terminato il precedente trattamento il 31 dicembre 2016, precisa che per quest'anno l’importo medio mensile delle prestazioni di mobilità in deroga è pari ad 1.629, comprensivo di copertura figurativa e ANF. L'Atto dell'Istituto prosegue presentando - le istruzioni operative e modalità di pagamento - le istruzioni contabili - il regime fiscale. Fonte www.lavoropiu.info

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