Imprenditore non dichiara le condanne riportate nell’autocertificazione: non è reato

Non integra gli estremi del reato di false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali la condotta di colui che, in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, riempia un modulo prestampato fornito dall’ente appaltante, dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., risalente ad oltre cinque anni in quanto la PA non può rimettere al richiedente la valutazione del carattere ostativo di taluni reati in ordine all’instaurazione di determinati rapporti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 marzo – 30 settembre 2015, numero 39476 Presidente Lapalorcia – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8.4.2014 la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa in data 12.5.2010 dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con la quale G.D. era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, per il reato di cui agli articolo 46-76 DPR numero 445/2000 e 483 c.p., per avere, in qualità di amministratore della G. Ambiente s.r.l., nell'istanza di iscrizione nell'elenco delle imprese qualificate a svolgere lavori con procedura in economia falsamente attestato di non aver riportato condanne. 1.1.Nella sentenza impugnata è stato evidenziato che dal certificato penale risultava che l'imputato aveva riportato già negli anni '90, '95 e '96 diverse condanne definitive inerenti le violazioni della normativa in materia di rifiuti ed ambientale, sufficienti per ritenere sussistente la falsità della dichiarazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta -con il primo motivo, la violazione e/o errata applicazione della legge penale in relazione agli articolo 46-76 d.p.r. 445/2000, articolo 483 c.p. 38, co. 1 lett. c , d. I.vo numero 163/2006, nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata in particolare, solo con le modifiche dell'articolo 38 del D. I.vo numero 163/2006, con il cd. Decreto sviluppo numero 70/2011, cony. in L.106/2011, il legislatore ha disposto l'obbligo per il partecipante di dichiarare tutte le condanne penali riportate, mentre, in precedenza, la valutazione era rimessa allo stesso richiedente che, dunque nella fattispecie in esame, riguardante un'epoca antecedente alla modifica normativa, occorre verificare se vi fosse lobbligo stringente imposto dalle disposizioni di gara di dichiarare ogni condanna, atteso che non solo l'obbligo di valutazione era rimesso alla società richiedente - che ha ritenuto a suo giudizio di non indicare provvedimenti risalenti a 15 anni prima, concernenti ipotesi contravvenzionali ed un provvedimento di lievissima entità inerente un reato colposo definito con la sanzione pari a euro 272,00- ma trattasi, comunque, di episodi che non rivestono i parametri di cui all'articolo 38/1 lett. c del D. I.vo numero 163/2006, ed alcuno scrutinio, sul punto, è stato compiuto, sia dal Tribunale, che dalla Corte -con il secondo motivo, la violazione e/o errata applicazione della legge penale e specificamente degli articolo 46-76 d.p.r. 445/00 e 483 c.p., in relazione all'articolo 42 c.p., nonché carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato in particolare, l'assenza di qualsivoglia diposizione inerente le condanne che dovevano essere oggetto di dichiarazione e la rimessione al richiedente della valutazione circa la portata di eventuali precedenti condanne, esclude in nuce l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato in questione il giudice di prime cure, così come la Corte di Appello, hanno operato un illegittimo automatismo dei profilo sanzionatorio al contenuto della dichiarazione, senza in alcun modo esaminare l'elemento soggettivo, anche, e a maggior ragione, alla luce di quello che era il vigente dettato normativo che rimetteva al richiedente/partecipante la valutazione circa l'incidenza di eventuali precedenti condanne peraltro, se il legislatore ha ritenuto, con la novella del 2011, di imporre l'indicazione di tutti provvedimenti di condanna, è evidente che, in virtù della previgente disciplina in vigore al momento della dichiarazione di iscrizione al citato albo che rimetteva al richiedente la valutazione dei medesimi provvedimenti, l'elemento soggettivo non può essere connesso alla mancata indicazione di essi inoltre, il procedimento de quo nasce dalla successiva dichiarazione resa dal ricorrente che, non appena ricevuto un avviso di garanzia, ha ritenuto di portare a conoscenza dell'amministrazione tale circostanza, sicchè è evidente l'assenza della volontà di nascondere alcunché. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1. La vicenda è stata ricostruita in fatto nella sentenza impugnata, nel senso che la G. Ambiente s.r.l., di cui l'imputato era amministratore unico, avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le bonifiche ambientali, in data 15.2.2007 indirizzava al competente ufficio dell'Aeronautica Militare di Martina Franca la richiesta di iscrizione all'elenco delle imprese qualificate per l'esecuzione di servizi con procedure in economia per l'anno 2007 tale richiesta conteneva un'autocertificazione, con la quale il G. dichiarava di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale, o per delitti finanziari in realtà, dal certificato del casellario giudiziale del G. risultava, invece, che il predetto aveva subito diverse condanne definitive inerenti proprio alle violazioni della normativa in materia di rifiuti ed in materia ambientale e segnatamente condanne riportate negli anni 1990,1995 e 1996, sebbene definite con sentenze di patteggiamento. 2.1 giudici di merito hanno evidenziato come il G. nella sua autocertificazione avrebbe dovuto indicare tali precedenti condanne, come dato storico, in quanto riguardanti proprio la materia dei rifiuti e dunque incidenti sull'affidabilità professionale e ciò a prescindere dal fatto che si trattasse di sentenze di patteggiamento e questo perché tali sentenze risultano espressamente contemplate tra le cause di esclusione dalla gara ex articolo 75 del D.P.R. 554/99, contenente le disposizioni generali in materia di appalti di lavori pubblici, non essendo comunque l'effetto estintivo di cui all'articolo 445 c.p.p. automatico, in quanto la sua operatività richiede una verifica della sussistenza dei suoi presupposti. 3. Tale valutazione merita censura. Ed invero l'articolo 38 del D. I.vo numero 163/2006, prevede, tra l'altro, al primo comma lett. c che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale . A seguito delle modifiche apportate dal cd. Decreto sviluppo numero 70/2011, cony. in L.106/2011, il primo comma dell'articolo 38 va oggi letto in relazione al secondo comma, in virtù del quale Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione . 4.Tanto precisato, si osserva che, dunque, prima delle modifiche suindicate era rimessa al richiedente in sede di autocertificazione la valutazione in merito all'indicazione della sussistenza di condanne definitive per reati incidenti gravemente sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, essendo stata introdotta successivamente la previsione di chiusura dell'obbligo di indicare tutte le condanne . 5.Già questa Corte, con riguardo ad una fattispecie analoga, ha avuto modo di precisare che non integra gli estremi del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali articolo 496 c.p. la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato fornito all'ente appaltante, dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena, ex articolo 444 c.p.p., risalente ad oltre cinque anni, in quanto la p.a. non può rimettere al richiedente la valutazione dei carattere ostativo di taluni reati in ordine all'instaurazione di determinati rapporti, mentre oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti e non già valutazioni, in conformità agli articolo 46 d.P.R. numero 445 del 2000 e 75 d.P.R. 554 dei 1999 il quale prevede che le dichiarazioni sulle condizioni ostative siano completate da idonea documentazione Sez. V, 18/01/2008, numero 11596 . 6.Tali principi, del tutto condivisibili, vanno ribaditi in questa sede, anche con riguardo alla contestazione svolta nel presente giudizio articolo 46-76 DPR numero 445/2000 e 483 c.p. , che non sposta i termini dei problema, atteso che oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti, non la valutazione degli stessi. Diversamente ritenendo, da un lato, il privato si sostituirebbe alla PA nell' attività di apprezzamento discrezionale che le è propria, e, dall'altro, la norma incriminatrice, emanata per la repressione della falsa attestazione, verrebbe, per l'inevitabile margine di opinabilità che ogni valutazione implica, ad essere afflitta da un deficit di determinatezza che la porrebbe al di fuori dell'ordinamento e ne determinerebbe la inapplicabilità Sez. V, 18/01/2008, numero 11596 . 7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 marzo – 30 settembre 2015, numero 39476 Presidente Lapalorcia – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 8.4.2014 la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa in data 12.5.2010 dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, con la quale G.D. era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, per il reato di cui agli articolo 46-76 DPR numero 445/2000 e 483 c.p., per avere, in qualità di amministratore della G. Ambiente s.r.l., nell'istanza di iscrizione nell'elenco delle imprese qualificate a svolgere lavori con procedura in economia falsamente attestato di non aver riportato condanne. 1.1.Nella sentenza impugnata è stato evidenziato che dal certificato penale risultava che l'imputato aveva riportato già negli anni '90, '95 e '96 diverse condanne definitive inerenti le violazioni della normativa in materia di rifiuti ed ambientale, sufficienti per ritenere sussistente la falsità della dichiarazione. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali lamenta -con il primo motivo, la violazione e/o errata applicazione della legge penale in relazione agli articolo 46-76 d.p.r. 445/2000, articolo 483 c.p. 38, co. 1 lett. c , d. I.vo numero 163/2006, nonché la carenza di motivazione della sentenza impugnata in particolare, solo con le modifiche dell'articolo 38 del D. I.vo numero 163/2006, con il cd. Decreto sviluppo numero 70/2011, cony. in L.106/2011, il legislatore ha disposto l'obbligo per il partecipante di dichiarare tutte le condanne penali riportate, mentre, in precedenza, la valutazione era rimessa allo stesso richiedente che, dunque nella fattispecie in esame, riguardante un'epoca antecedente alla modifica normativa, occorre verificare se vi fosse lobbligo stringente imposto dalle disposizioni di gara di dichiarare ogni condanna, atteso che non solo l'obbligo di valutazione era rimesso alla società richiedente - che ha ritenuto a suo giudizio di non indicare provvedimenti risalenti a 15 anni prima, concernenti ipotesi contravvenzionali ed un provvedimento di lievissima entità inerente un reato colposo definito con la sanzione pari a euro 272,00- ma trattasi, comunque, di episodi che non rivestono i parametri di cui all'articolo 38/1 lett. c del D. I.vo numero 163/2006, ed alcuno scrutinio, sul punto, è stato compiuto, sia dal Tribunale, che dalla Corte -con il secondo motivo, la violazione e/o errata applicazione della legge penale e specificamente degli articolo 46-76 d.p.r. 445/00 e 483 c.p., in relazione all'articolo 42 c.p., nonché carenza di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato in particolare, l'assenza di qualsivoglia diposizione inerente le condanne che dovevano essere oggetto di dichiarazione e la rimessione al richiedente della valutazione circa la portata di eventuali precedenti condanne, esclude in nuce l'elemento soggettivo necessario per l'integrazione del reato in questione il giudice di prime cure, così come la Corte di Appello, hanno operato un illegittimo automatismo dei profilo sanzionatorio al contenuto della dichiarazione, senza in alcun modo esaminare l'elemento soggettivo, anche, e a maggior ragione, alla luce di quello che era il vigente dettato normativo che rimetteva al richiedente/partecipante la valutazione circa l'incidenza di eventuali precedenti condanne peraltro, se il legislatore ha ritenuto, con la novella del 2011, di imporre l'indicazione di tutti provvedimenti di condanna, è evidente che, in virtù della previgente disciplina in vigore al momento della dichiarazione di iscrizione al citato albo che rimetteva al richiedente la valutazione dei medesimi provvedimenti, l'elemento soggettivo non può essere connesso alla mancata indicazione di essi inoltre, il procedimento de quo nasce dalla successiva dichiarazione resa dal ricorrente che, non appena ricevuto un avviso di garanzia, ha ritenuto di portare a conoscenza dell'amministrazione tale circostanza, sicchè è evidente l'assenza della volontà di nascondere alcunché. Considerato in diritto Il ricorso è fondato per quanto di ragione. 1. La vicenda è stata ricostruita in fatto nella sentenza impugnata, nel senso che la G. Ambiente s.r.l., di cui l'imputato era amministratore unico, avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le bonifiche ambientali, in data 15.2.2007 indirizzava al competente ufficio dell'Aeronautica Militare di Martina Franca la richiesta di iscrizione all'elenco delle imprese qualificate per l'esecuzione di servizi con procedure in economia per l'anno 2007 tale richiesta conteneva un'autocertificazione, con la quale il G. dichiarava di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per reati che incidano gravemente sulla moralità professionale, o per delitti finanziari in realtà, dal certificato del casellario giudiziale del G. risultava, invece, che il predetto aveva subito diverse condanne definitive inerenti proprio alle violazioni della normativa in materia di rifiuti ed in materia ambientale e segnatamente condanne riportate negli anni 1990,1995 e 1996, sebbene definite con sentenze di patteggiamento. 2.1 giudici di merito hanno evidenziato come il G. nella sua autocertificazione avrebbe dovuto indicare tali precedenti condanne, come dato storico, in quanto riguardanti proprio la materia dei rifiuti e dunque incidenti sull'affidabilità professionale e ciò a prescindere dal fatto che si trattasse di sentenze di patteggiamento e questo perché tali sentenze risultano espressamente contemplate tra le cause di esclusione dalla gara ex articolo 75 del D.P.R. 554/99, contenente le disposizioni generali in materia di appalti di lavori pubblici, non essendo comunque l'effetto estintivo di cui all'articolo 445 c.p.p. automatico, in quanto la sua operatività richiede una verifica della sussistenza dei suoi presupposti. 3. Tale valutazione merita censura. Ed invero l'articolo 38 del D. I.vo numero 163/2006, prevede, tra l'altro, al primo comma lett. c che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale . A seguito delle modifiche apportate dal cd. Decreto sviluppo numero 70/2011, cony. in L.106/2011, il primo comma dell'articolo 38 va oggi letto in relazione al secondo comma, in virtù del quale Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 , in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione . 4.Tanto precisato, si osserva che, dunque, prima delle modifiche suindicate era rimessa al richiedente in sede di autocertificazione la valutazione in merito all'indicazione della sussistenza di condanne definitive per reati incidenti gravemente sulla moralità professionale, o per delitti finanziari, essendo stata introdotta successivamente la previsione di chiusura dell'obbligo di indicare tutte le condanne . 5.Già questa Corte, con riguardo ad una fattispecie analoga, ha avuto modo di precisare che non integra gli estremi del reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali articolo 496 c.p. la condotta di colui che in sede di autocertificazione allegata alla domanda di ammissione per l'aggiudicazione di un appalto pubblico riempia un modulo prestampato fornito all'ente appaltante, dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, ancorché destinatario di sentenza di applicazione della pena, ex articolo 444 c.p.p., risalente ad oltre cinque anni, in quanto la p.a. non può rimettere al richiedente la valutazione dei carattere ostativo di taluni reati in ordine all'instaurazione di determinati rapporti, mentre oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti e non già valutazioni, in conformità agli articolo 46 d.P.R. numero 445 del 2000 e 75 d.P.R. 554 dei 1999 il quale prevede che le dichiarazioni sulle condizioni ostative siano completate da idonea documentazione Sez. V, 18/01/2008, numero 11596 . 6.Tali principi, del tutto condivisibili, vanno ribaditi in questa sede, anche con riguardo alla contestazione svolta nel presente giudizio articolo 46-76 DPR numero 445/2000 e 483 c.p. , che non sposta i termini dei problema, atteso che oggetto dell'autocertificazione possono essere fatti, non la valutazione degli stessi. Diversamente ritenendo, da un lato, il privato si sostituirebbe alla PA nell' attività di apprezzamento discrezionale che le è propria, e, dall'altro, la norma incriminatrice, emanata per la repressione della falsa attestazione, verrebbe, per l'inevitabile margine di opinabilità che ogni valutazione implica, ad essere afflitta da un deficit di determinatezza che la porrebbe al di fuori dell'ordinamento e ne determinerebbe la inapplicabilità Sez. V, 18/01/2008, numero 11596 . 7. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.