Albo degli avvocati, sorte dei praticanti e gratuito patrocinio: che faranno gli Ordini forensi dei tribunali soppressi?

Con la circolare n. 21-C-2013 del 7 ottobre 2013, il CNF ha inviato agli Ordini forensi 3 pareri per chiarire quali sono, dopo l’entrata in vigore della nuova riforma della geografia giudiziaria, gli Ordini competenti in materia di iscrizione nell’albo, di tirocinio ed esame, di ammissione al patrocinio civile a spese dello Stato e di gestione elenchi dei difensori d’ufficio.

Sono molte le questioni sorte dopo l’entrata in vigore della riforma che ha modificato i circondari dei tribunali, in special modo per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni amministrative degli Ordini forensi istituiti presso i Tribunali soppressi, nonostante essi siano chiamati ad esercitarle almeno fino al dicembre 2014, per effetto della legge forense. I primi 3 pareri - adottati dalla commissione consultiva coordinata dal vicepresidente Ubaldo Perfetti - sono stati inviati a tutti gli Ordini con la circolare CNF N. 21-C-2013 del 7 ottobre. Un problema legato al domicilio fiscale. In particolare, il primo parere concerne l’ipotesi di mutamento del circondario del Tribunale di Pordenone corrispondente ad un Ordine forense e le conseguenze che possono ripercuotersi sulla condizione degli iscritti il cui domicilio professionale ricade nell’ambito territoriale ora accorpato ad altro circondario. Secondo quanto affermato dal CNF, gli avvocati con domicilio professionale ubicato in un territorio attribuito ad altra circoscrizione giudiziaria, debbono regolarizzare la propria iscrizione all’albo ottemperando alla prescrizione recata dall’art. 7 legge n. 247/2012. Che fine fanno i praticanti? Il secondo parere attiene alla tenuta del Registro dei praticanti e, soprattutto, alla sorte dei tirocinanti il cui dominus abbia il domicilio professionale nell’ambio territoriale ora accorpato ad un diverso circondario del Tribunale , nonché all’individuazione della sede di Corte di appello competente ai fini dello svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato. Anche il praticante - afferma il CNF – dovrà trasferire, qualora intenda mantenere il proprio dominus , la propria iscrizione nel Registro dei Praticanti tenuto dall’Ordine competente di Pordenone nel caso di specie . Per quanto riguarda l’individuazione della Corte d’Appello competente ai fini dell’esame, invece, questa continuerà ad essere individuata nella sede nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio . Altro nodo? Il gratuito patrocinio e le difese di ufficio. Infine, il terzo parere riguarda il mantenimento in capo agli Ordini delle funzioni relativa alla ricezione delle ammissioni al gratuito patrocini in ambito civile e alla predisposizione dei turni dei difensori d’ufficio per gli iscritti alle liste tenute dall’Ordine stesso. Ciò che viene sottolineato in questo parere, è che l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio non può essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, perché in nessun caso, ormai, questo ordine potrà essere quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito nei luoghi dove hanno sede tali ordini forensi, infatti, non vi sono più uffici giudiziari.

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