Confermata la condanna per l’automobilista, beccato a guidare, di notte, preda dei fumi dell’alcool. Irrilevante il fatto che il secondo test sia stato effettuato senza cambiare il boccaglio dell’etilometro.
Carta della disperazione per l’automobilista beccato a guidare, di notte, preda dei fumi dell’alcool contesta l’esito del controllo sul tasso alcolemico – e la conseguente condanna – lamentandosi per la mancata sostituzione del boccaglio dell’etilometro. Dettaglio irrilevante, ribattono i Giudici del Palazzaccio, confermando la responsabilità dell’automobilista per avere violato il Codice della strada Cassazione, sentenza numero 41907, sezione quarta penale, depositata il 26 settembre 2018 . Controllo. Linea di pensiero comune per i Giudici del Tribunale e della Corte d’Appello l’uomo viene condannato «per avere guidato», poco dopo la mezzanotte, «in stato di ebbrezza», come certificato dal tasso alcolemico – 1,44 grammi per litro – registrato dall’etilometro. In secondo grado, però, i Giudici optano per la sostituzione della pena. Così i «quattro mesi di arresto» – con annessa «ammenda di 3mila euro» – vengono convertiti in «quattro mesi e dodici giorni di ‘lavoro di pubblica utilità’ da prestare a favore di una cooperativa». Neanche questa decisione soddisfa l’automobilista, che decide di presentare ricorso in Cassazione, sottolineando che la normativa «prescrive il cambio del boccaglio dell’etilometro a soffio dopo ogni misurazione», aggiungendo che tale cambio non è avvenuto in occasione del controllo a cui è stato sottoposto in strada, e, quindi, sostenendo «l’irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio». Questa visione viene però respinta dalla Cassazione. I Giudici del Palazzaccio sottolineano, difatti, che la disciplina invocata dall’automobilista «non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo», anche perché «la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie» e non può riguardare «l’esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona». Legittimo, quindi, «l’uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona per le due misurazioni» del tasso alcolemico.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 3 luglio – 26 settembre 2018, numero 41907 Presidente Izzo – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado di condanna di Raineri Ma. Lu. per il reato di cui all'articolo 186, commi 1 e 2, lett. b, comma 2-bis e 2-sexsies, cod.strada, per aver guidato alle ore 0.10 in stato di ebbrezza tasso alcolemico 1,44 g/l in data 10 dicembre 2013, ha sostituito la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 3000 di ammenda nel lavoro di pubblica utilità per mesi 4 e giorni 12, da prestare a favore della Cooperativa a r.l. Angel Service, revocando la sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, che ha dedotto l'erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare dei punti 3.6 e 10.1 dell'allegato al D.M. numero 196 del 1990, che prescrive il cambio del boccaglio dell'etilometro a soffio dopo ogni misurazione, e la conseguente inosservanza dell'articolo 379 del regolamento di attuazione del cod.strada per irregolarità della seconda misurazione eseguita senza previa sostituzione del boccaglio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che la disciplina invocata dal ricorrente non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo. In proposito occorre sottolineare che, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell'allegato al D.M. numero 196 del 1990 Igiene , la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A ciò si aggiunga che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere evitate, come si desume dal punto 10.1 dell'allegato al D.M. in esame, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni Punto 10.1. Funzioni il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata delle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata . Può, difatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso. Del resto, in tale senso si è già orientata Sez. 4, numero 26168 del 19/05/2016 Ud., Rv. 267377 che ha rigettato il ricorso con cui era stato dedotto il vizio motivazionale riguardo l'uso del medesimo boccaglio nei confronti della stessa persona la Corte ha risposto alla censura inerente l'utilizzo del medesimo boccaglio per le due misurazioni, adducendo la finalità della disposizione che si assume violata di garanzia dell'igiene, tale da rendere necessario il cambio del presidio solo tra diversi individui, essendo stato altresì garantito un intervallo di tempo le due misurazioni rispettoso dei minimi regolamentari. Tale motivazione non presenta alcun connotato di contraddittorietà ed essendo coerente con i dati probatori, oltre che logica, si sottrae al sindacato di legittimità . 1. Il ricorso va, dunque, rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.