L'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino, e a nulla rileva il fatto che ciò sia in contrasto con gli accordi collettivi nazionali del 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009 i quali prevedono che l’assistenza sanitaria sia organizzata in via prioritaria per ambiti comunali ai sensi dell’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.
Il caso. Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza 3261 ha affermato il principio secondo il quale la scelta del medico di base da parte dell'assistito è regolata dal principio della fiducia personale, attese le finalità prevalenti di tutela della salute pubblica tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi con l'ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con quello della Asl di appartenenza. Nei grandi Comuni ove operano più aziende sanitarie locali è evidente che l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso, mentre nel caso in cui la Asl sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircoscrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l'azienda sanitaria ciò infatti comporterebbe, a parte una limitazione del potere di scelta non consentita dall'articolo 25 l. numero 833/1978, anche un'evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi verrebbe attribuito un bacino di utenza più limitato con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell'attività professionale e sui profili della capacità e dell'esperienza del medico. In sostanza, la disciplina stabilisce che il servizio può essere organizzato per unità sanitarie locali o per comuni, ma non stabilisce affatto che quest’ultima è l’unica organizzazione possibile. Di conseguenza, solo l’organizzazione dell’assistenza su base comunale consacrata in specifici atti di programmazione, aperti anche all’impugnazione – fra gli altri – dei medici interessati può costituire impedimento all’acquisizione, da parte dei sanitari di base, di scelte al di fuori del proprio ambito comunale.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15 giugno – 4 luglio 2017, numero 3261 Presidente Balucani – Estensore Atzeni Fatto e diritto 1. Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Basilicata, rubricato al numero 4/2007, il dott. Michele Santoro, medico convenzionato per la medicina generale nel Comune di Ruoti, impugnava la nota numero 6057 in data 20 ottobre 2006 con la quale il Responsabile del Distretto sanitario di II livello dell’ASL numero 2 di Potenza aveva rigettato la sua istanza volta ad acquisire scelte da parte di soggetti residenti nei comuni compresi nell’ambito territoriale dell’Azienda di appartenenza l’impugnazione era estesa al parere reso dall’Ufficio legale della ASL numero 2 con nota numero 40525 in data 13 ottobre 2006 e ad ogni altro atto connesso. Il ricorso era affidato ai seguenti motivi 1 Violazione degli articolo 19 e 48 della legge 833/1078, dell’articolo 8 del d. lgs. 502/1992, degli articolo 19 e 26 del d.P.R. 484/1996 e dell’articolo 3 della Costituzione. 2 Eccesso di potere per irragionevolezza. Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato. Con la sentenza in epigrafe, numero 419 in data 6 settembre 2012, il Tribunale Amministrativo della Basilicata affermava la propria giurisdizione e accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato. 2. Avverso la predetta sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, subentrata alla soppressa ASL numero 2 di Potenza ai sensi dell’articolo 2, quarto comma, della legge regionale 12/2008, propone il ricorso in appello in epigrafe con il quale non contesta l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e contesta nel merito gli argomenti che ne costituiscono il presupposto, chiedendo la sua riforma e il rigetto del ricorso di primo grado. Si è costituito in giudizio il dott. Michele Santoro chiedendo il rigetto dell’appello La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 15 giungo 2017. 3. L’appello è infondato. Questo Consiglio di Stato ha più volte affermato che “la scelta del medico di base da parte dell'assistito è regolata dal principio della fiducia personale, attese le finalità prevalenti di tutela della salute pubblica tale libertà di scelta non è illimitata, ma deve collegarsi con l'ambito territoriale di riferimento che ordinariamente coincide con quello della Asl di appartenenza. Nei grandi Comuni ove operano più aziende sanitarie locali è evidente che l'ambito territoriale coincide con una frazione del Comune stesso, mentre nel caso in cui la Asl sia pluricomunale, non appare ammissibile un potere di scelta infracircoscrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l'azienda sanitaria ciò infatti comporterebbe, a parte una limitazione del potere di scelta non consentita dall'articolo 25 l. numero 833 del 1978, anche un'evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi verrebbe attribuito un bacino di utenza più limitato con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell'attività professionale e sui profili della capacità e dell'esperienza del medico.” In questo senso si sono espresse C. di S., III, 10 febbraio 2016, numero 565 e 16 gennaio 2012, numero 128, condivise dal Collegio. L’Amministrazione appellante sostiene che il principio appena richiamato è in contrasto con gli accordi collettivi nazionali del 23 marzo 2005 e 29 luglio 2009 i quali prevedono che l’assistenza sanitaria sia organizzata in via prioritaria per ambiti comunali ai sensi dell’articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, numero 833. L’osservazione non consente di superare l’anzidetto orientamento in quanto la norma richiamata stabilisce che “l'assistenza medico-generica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”. La norma quindi stabilisce che il servizio può essere organizzato per unità sanitarie locali o per comuni, ma non stabilisce affatto che quest’ultima è l’unica organizzazione possibile. Di conseguenza, solo l’organizzazione dell’assistenza su base comunale consacrata in specifici atti di programmazione, aperti anche all’impugnazione – fra gli altri – dei medici interessati può costituire impedimento all’acquisizione, da parte dei sanitari di base, di scelte al di fuori del proprio ambito comunale. Nel caso di specie, invece, non risulta, e anzi nemmeno viene affermato dall’appellante, che nel suo territorio l’organizzazione sanitaria abbia la suddetta configurazione. Deve essere pertanto affermato, di conseguenza, che all’appellato è stato illegittimamente impedito di acquisire scelte al di fuori del comune di residenza. 4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese e onorari del presente grado del giudizio fra le parti costituite. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello numero 2274/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente spese e onorari del presente grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.