Il valore dell’immobile sequestrato deve essere proporzionato al profitto del reato

In tema di misure cautelari reali, il principio di proporzionalità trova il suo limite nell’ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l’unico appartenente all’indagato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33090/17 depositata il 7 luglio. La vicenda. Il ricorrente, indagato per truffa aggravata, impugna in Cassazione l’ordinanza di sequestro di un bene immobile lamentando la violazione del principio di proporzionalità essendo il valore di quest’ultimo superiore al presunto profitto del reato. Il principio di proporzione. La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando in primo luogo che il bene sequestrato risulta essere l’unico di proprietà del ricorrente e che, in ogni caso, il sequestro è stato disposto in relazione alla somma indicata quale profitto del reato corrispondente ad una quota indivisa dell’intero bene. Il Tribunale ha correttamente motivato sul punto sottolineando come la sproporzione dedotta dal ricorrente non trovi alcun fondamento stante l’unicità del bene aggredibile e la sua indivisibilità, che impone di evitarne la dispersione o il deprezzamento. Aggiunge inoltre il Collegio che il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova infatti il suo limite nell’eventuale impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva . Il ricorso viene dunque rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 giugno – 7 luglio 2017, n. 33090 Presidente Diotallevi – Relatore Rago Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. C.G. - indagato per il reato di truffa aggravata - ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza epigrafe di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo per equivalente deducendo la violazione del principio della proporzionalità in quanto il bene immobile sequestrato aveva un valore superiore al presunto profitto del reato. 2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate. In punto di fatto deve ritenersi pacifico che a il bene sequestrato è l’unico di cui l’indagato risulta proprietario sul punto, infatti, nulla è stato dedotto se non la generica ed apodittica affermazione secondo la quale non sarebbe stata dimostrata la suddetta situazione di fatto pag. 3 ricorso b il sequestro è stato disposto per la sola somma indicata quale profitto del reato pag. 1 ordinanza impugnata il che significa che il sequestro, pur gravando su tutto il bene indiviso il cui valore si assume essere di Euro 173.358,00 , deve intendersi eseguito solo per la somma individuata quale profitto del reato Euro 77.860,00 , corrispondente ad una quota indivisa pari, quindi, allo stato degli atti, al 44,91% dell’intero bene. In punto di diritto, il tribunale ha motivato nei seguenti testuali termini trattandosi dell’unico bene aggredibile, allo stato indivisibile e del quale occorre impedire la dispersione o il deprezzamento, non può essere, dunque, utilmente invocata la sproporzione dedotta dalla difesa tra il valore del bene in sequestro e il profitto del reato per l’affermazione di tale principio, in un caso del tutto analogo, v. Cass. pen. sez. II, 07/06/2016, n. 29911 v. anche Cass. pen., sez. II, 26/03/2014, n. 22181, che ha confermato la legittimità del sequestro sull’intero, anche in caso di bene in comproprietà con un terzo estraneo, qualora si tratti di cespite indivisibile o sussistano inderogabili esigenze per impedirne la dispersione o il deprezzamento . Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova infatti il suo limite nell’eventuale impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva v. Cass. pen., sez. VI, 27/1/2015, n. 12515 Cass. pen. sez. III, 07/05/2014, n. 21271 alla suddetta ineccepibile motivazione null’altro resta da aggiungere se non che l’indagato, ove il processo dovesse concludersi con una sua condanna e con la confisca della quota indivisa del bene corrispondente al profitto del reato, potrà tutelarsi in sede di esecuzione del bene secondo le modalità previste dall’art. 599 ss cod. proc. civ Il ricorso, pertanto, dev’essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto Il principio di proporzionalità operante anche in materia di misure cautelari reali, trova il suo limite nell’ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e sia l’unico appartenente all’indagato . 3. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606/3 c.p.p., per manifesta infondatezza alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.500,00. P.Q.M. Rigetta. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende.