L'omessa notifica del decreto di citazione costituisce una nullità insanabile e ...

il fatto che l'imputato sia venuto a conoscenza della data di udienza aliunde e irritualmente non è sufficiente a sanare il vizio derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione. Le ipotesi di sanatoria, infatti, sono tassativamente previste dall'articolo 184, comma 1, c.p.p

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25299/16, depositata il 17 giugno. Il caso. Il Tribunale di Napoli condannava un imputato per il reato di ricettazione articolo 648 c.p. e la Corte d'appello, adita dall'interessato, confermava la statuizione del giudice di prime cure. Il condannato ricorreva per cassazione, rilevando la mancata notifica del decreto di citazione per l'appello ed eccependone la nullità, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Un'ipotesi di nullità assoluta e insanabile. La Suprema Corte ha, in primis, sottolineato come la Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, abbia dato atto dell'assenza dell'avviso di ricevimento della notificazione effettuata all'imputato per l'udienza i magistrati di Piazza Cavour hanno, poi, evidenziato che il medesimo giudice del gravame ha ritenuto sanato il vizio derivante da quanto sopra riportato, in virtù della nomina, posta in essere dopo la notifica, di un nuovo difensore di fiducia da parte dell'imputato. A parere della Corte d'appello, infatti, tale condotta era sufficiente a provare che il ricorrente aveva avuto contezza del processo di appello. Avendo l'impugnante dimostrato che il decreto di citazione per l'appello non gli era mai stato notificato per accertata irreperibilità, gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso. I Giudici del Palazzaccio hanno chiarito che nell'ipotesi in cui la notificazione della citazione sia stata omessa, deve ritenersi integrata una nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'articolo 179 c.p.p La Corte di legittimità ha, inoltre, ribadito il costante orientamento giurisprudenziale per cui la circostanza che l'imputato sia venuto a conoscenza della data di udienza aliunde e irritualmente non è sufficiente a sanare il vizio derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione. Le ipotesi di sanatoria, infatti, sono tassativamente previste dal disposto dell'articolo 184, comma 1, c.p.p Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, senza rinvio per estinzione dell'illecito per prescrizione.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 31 maggio – 17 giugno 2016, numero 25299 Presidente Prestipino – Relatore Iasillo Osserva Con sentenza dell'08.01.2007, il Tribunale di Napoli dichiarò S.V. responsabile del reato di ricettazione e - con le attenuanti generiche - lo condannò alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 300,00 di multa. Avverso tale pronunzia l'imputato propose gravame, ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza dei 24.10.2013, confermò la decisione di primo grado. II difensore dell'imputato ricorse per Cassazione eccependo la nullità della citazione per il giudizio di appello. Il difensore dei ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Infatti, la Corte di appello di Napoli a pagina 2 della sentenza impugnata afferma che va solo precisato che, quanto all'imputato S., manca l'avviso di ricevimento della notificazione a lui effettuata per l'odierna udienza, ma tale vizio è da considerarsi sanato per il fatto che egli successivamente a tale notifica, ha nominato un nuovo difensore di fiducia - nomina depositata in cancelleria in data 04.10.2013 - con ciò dimostrando di avere avuto piena contezza del processo di appello . II difensore dell'imputato allega al ricorso documentazione - pervenuta alla Corte di appello in data 19.11.2013 e cioè dopo l'udienza nella quale è stata confermata la sentenza di primo grado - dalla quale emerge che il decreto di citazione per l'appello non è stato mai notificato allo S. per accertata irreperibilità dello stesso. Rileva, a tal proposito, che la nomina di un nuovo difensore prima dell'udienza non costituisce prova che lo S. fosse a conoscenza della data di celebrazione dei processo di appello. Pertanto essendo stata omessa la notifica all'imputato dei decreto di citazione per il giudizio di appello si è verificata una nullità assoluta. A tal proposito questa Corte ha affermato che la nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'articolo 179 cod. proc. penumero , ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa tra le tante Sez. U, Sentenza numero 119 del 27/10/2004 Ud. - dep. 07/01/2005 - Rv. 229539 Sez. 6, Sentenza numero 34170 del 04/07/2008 Ud. - dep. 26/08/2008 - Rv. 240705 . Inoltre questa Suprema Corte ha affermato che Né la conoscenza dell'imputato della data di udienza aliunde ed irritualmente acquisita ed in assenza, per giunta, di qualsiasi specificazione concernente l'oggetto del procedimento, può ritenersi abbia alcuna efficacia sanante dell'omessa notifica formale del decreto di citazione prescritta dalla legge, in quanto non rientrante tra le tassative possibilità di sanatoria previste dall'articolo 184 c.p.p., comma 1 cioè comparizione della parte interessata o sua rinuncia a comparire . Si è verificata, perciò, una nullità assoluta ed insanabile prevista dall'articolo 179 c.p.p. v. Cass. penumero Sez. Unumero numero 119 del 27.10.2004, Rv. 229539 che ha inficiato, ai sensi dell'articolo 185 c.p.p., l'intero giudizio di appello ed il provvedimento decisorio conclusivo . A questo punto rilevata la sussistenza della nullità assoluta di cui sopra si dovrebbe procedere all'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Ma il reato di cui sopra risulta prescritto prescrizione rilevabile di ufficio si veda ad esempio Sez. 1, Sentenza numero 9288 del 20/01/2014 Ud. - dep. 26/02/2014 - Rv. 259788 . Dunque sarebbe inutile rinviare alla Corte di appello in quanto il giudice dei rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva In motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale Sez. U, Sentenza numero 35490 del 28/05/2009 Ud. - dep. 15/09/2009 - Rv. 244275 . Non ricorrono, certo, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 129, il comma, del c.p.p. vista l'incensurabile motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla penale responsabilità e l'assoluta genericità dei motivi di appello sul punto e quindi la loro inammissibilità . Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il reato ascritto all'imputato risulta estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.