La dichiarazione dei redditi, per l’ammissione o per la revoca del beneficio, può essere integrata da altri elementi di valutazione

Ai fini dell’accertamento dei redditi per la concessione o la revoca del gratuito patrocinio, la documentazione fiscale è un mero parametro di riferimento, giacchè il giudice può calcolare, oltre al reddito, anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari ed anche le attività economiche eventualmente svolte, sino all’annualità relativa al periodo di definizione del procedimento.

Hanno deciso in tal senso i Giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza numero 4553/16, depositata il 2 febbraio, in materia di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, regolata dal d.P.R. 115/2002 e successive modificazioni. Il caso concreto. Nella specie, nell’ambito di un procedimento penale per calunnia presso il Tribunale di Bergamo, la costituita parte civile veniva ammessa, a seguito del deposito di rituale istanza, al gratuito patrocinio. Successivamente, il predetto provvedimento veniva revocato nel febbraio del 2015, sulla scorta di due circostanze in primis , perché al richiedente, ristretto in virtù di due titoli custodiali presso la Casa Circondariale di Voghera nel 2011, era stato inviato dalla moglie un pacco, controllato dall’Amministrazione penitenziaria, in cui erano contenuti orologi, carte di credito, assegni e titoli bancari. In secondo luogo, l’istante, nell’ambito del processo in cui si costituiva parte civile, in sede di testimonianza, riferiva di aver acquistato un’autovettura marca Mercedes e di essersi accollato le rate del leasing in relazione all’acquisto di un’altra autovettura di valore. Avverso la revoca l’interessato propone opposizione, respinta dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo sulla traiettoria delle considerazioni già espresse nel provvedimento originario d revoca del beneficio. Avverso l’ordinanza di rigetto, l’interessato propone impugnazione, qualificata come ricorso per Cassazione dal Giudice a quo . Nella specie, il ricorrente evidenzia che la sua situazione economica all’epoca dell’opposizione al provvedimento di revoca era nettamente diversa rispetto a quella in cui versava negli anni 2009-2010, cui si riferiva la revoca, tra l’altro disposta sulla base di dai erroneamente dedotti dal giudicante e senza accertare la situazione effettiva al momento del ritiro del beneficio. Con motivi aggiunti, il difensore dell’istante lumeggia, altresì, l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio tanto al momento della proposizione della domanda quanto nel periodo dell’opposizione alla revoca. Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti. Il ricorso è fondato. Fermo restando i parametri di ammissibilità per il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, così come contemplati dall’art.76 d.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, la Quarta sezione Penale richiama i propri precedenti arresti in materia, secondo cui ai fini dell’accertamento dei redditi del richiedente e dei suoi familiari la documentazione fiscale è un mero parametro di riferimento, giacchè il giudice può calcolare, oltre al reddito, anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari ed anche le attività economiche eventualmente svolte secondo l’espressa previsione del d.P.R.115/2002 art.96, comma 2. L’ultima dichiarazione dei redditi, dunque, può essere integrata da altri elementi, tanto ai fini dell’ammissione quanto per la revoca del beneficio. Ciò posto, ritengono gli Ermellini che la motivazione del provvedimento oggetto di gravame sia solo apparente, in quanto il giudice per l’udienza preliminare dapprima rileva che per l’ammissione al beneficio occorre considerare anche i proventi di eventuali attività illecite, senza però indicare specificamente quali siano nel caso di specie in secundis , il giudicante ha condiviso le ragioni del provvedimento di revoca, senza procedere ad alcun accertamento e senza tener conto di tutte le annualità fiscali del richiedente e dei suoi familiari fino alla fine della definizione del procedimento, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Per tali motivi, l’ordinanza è cassata con rinvio per ulteriore esame secondo i principi enucleati in sentenza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 gennaio – 2 febbraio 2016, numero 4553 Presidente Izzo – Relatore Gianniti Ritenuto in fatto 1.In data 25 settembre 2013 G.A., che si era costituito parte civile nel procedimento pendente nei confronti di S. I. e R. R. in relazione al reato di cui all'articolo 368 c.p., veniva ammesso al patrocinio a spese dello stato. 2.Successivamente, e precisamente in data 2 febbraio 2015, il provvedimento veniva revocato sul presupposto che a in data 17 gennaio 2011 l'Amministrazione penitenziaria della Casa circondariale di Voghera, dove all'epoca l'istante era ristretto sulla base di ben due titoli custodiali, aveva controllato un pacco che era stato spedito al G. dalla moglie e che conteneva carte di credito, assegni, titoli bancari, orologi di valore ed altro, oggetti che deponevano per una situazione economica da parte del G. incompatibile con l'ammissione al gratuito patrocinio b nel corso del processo pendente nei confronti dei predetti S. e R., il G., parte civile in quel processo, aveva riferito di aver acquistato un'autovettura marca Mercedes e di essersi accollata le rate di leasing relative all'acquisto di un veicolo marca Hammer. 3.Avverso la revoca veniva proposta opposizione dall'interessato 4. II Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo con ordinanza emessa in data 15 giugno 2015 ad esito di udienza camerale respingeva l'opposizione, facendo suoi i rilievi contenuti nel provvedimento di revoca ed osservando che il G., anche nel corso dell'udienza 15/6/2015 aveva confermato che la sua condizione economica prima dell'arresto era di agiatezza e che tale posizione non poteva aver subito un significativo peggioramento nei mesi trascorsi fino alla data di presentazione della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. S.Avverso ordinanza l'interessato, tramite difensore di fiducia, proponeva impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione dal giudice a quo. In particolare, il ricorrente, che si qualificava ex collaboratore di giustizia, faceva presente che a era recluso dal 1 giugno 2010 e, pur avendo spesso svolto attività lavorativa in carcere, non aveva mai percepito somme che superassero un reddito complessivo annuo superiore ai 2000 euro b in assenza di accertamento estimativo, non poteva essere affermato con sicurezza che il pacco, che gli era stato consegnato in carcere il 17 gennaio 2011, contenesse realmente oggetti di enorme valore al contrario, il fatto che lui all'epoca fosse detenuto in base a due distinti titoli custodiali e che non sia stato disposto il sequestro di detto pacco del cui contenuto la Procura di Milano era stata informata è indicativo dello scarso valore dei beni contenuti nel pacco c all'epoca dell'opposizione non aveva un reddito tale da poter sostenere le spese legali relative alla propria difesa d era separato dalla moglie ormai da 6 anni. Il ricorrente deduceva quindi che la sua situazione economica era all'epoca dell'opposizione al provvedimento di revoca diversa rispetto a quella in cui versava agli anni 2009/2010, alla quale si riferiva il provvedimento di revoca e si lamentava del fatto che la revoca era stata disposta sulla base di dati erroneamente dedotti dal giudicante e senza accertare la sua condizione economica all'epoca della revoca. 6.In vista dell'odierna udienza l'interessato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava motivi aggiunti, nei quali, nel ribadire quanto già osservato in sede di opposizione e di successiva impugnazione, sottolineava che i parametri stabiliti dalla legge sono prerogative reali, che esulano l'eventuale interpretazione da parte del giudice su vissuti pregressi che il giudice, a tutto voler concedere, sarebbe stato tenuto a valutare la sua condizione economica all'attualità che lui all'epoca della presentazione della domanda possedeva i requisiti per l'ammissione al beneficio come da documentazione allegata alla domanda, che attestava tra l'altro un reddito annuo inferiore ad euro 9.723,83 e che all'epoca della revoca non versava e tuttora non versa in condizioni che giustificassero la revoca del beneficio già concesso come da documentazione prodotta al Tribunale di Bergamo . Considerato in diritto 1.I1 ricorso è fondato. 2.In base al D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76 comma 1 Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 11.369,24 L'importo di Euro 10.766,33, indicato nel D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 76, comma 1, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è stato così aggiornato con D.M. 1 aprile 2014 . Occorre aggiungere che l'articolo 96 del d.P.R. numero 309/1990, rubricato Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio - dopo aver previsto al comma i che Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c , ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata - al comma 2 così dispone Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche . 3. Questa Sezione - con riferimento al caso in cui intervenga un arricchimento dell'istante o dei suoi conviventi successivo all'annualità di riferimento - già da anni ha affermato il criterio interpretativo in base al quale i limiti di reddito vanno accertati con riferimento alla data di presentazione dell'istanza e l'ultima dichiarazione dei redditi è soltanto un parametro di riferimento, in quanto il giudice può calcolare, oltre al reddito, anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 96, comma 2, Sez. 4, numero 32138 del 22/04/2004, Dantini, Rv. 228937 . La problematica è stata sviluppata da questa Sezione con successive pronunce, in base alle quali anche le diminuzioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento hanno rilevanza e possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata, in quanto né la lettera della legge nè lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore, anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato Sez. 4, numero 34456 del 23/06/2011, Rossella, Rv. 251099 Sez. 4, numero 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493 . Alla luce della suddetta evoluzione - con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del provvedimento di revoca dei beneficio già concesso - l'ultima dichiarazione dei redditi può dunque essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto. Ecco quindi che, più di recente, questa Sezione sent. numero 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 - nel precisare che qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine - ha affermato i seguenti principi a l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, tra i quali anche l'esame delle dichiarazioni relative ad annualità successive sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto b tra gli elementi, che possono integrare l'ultima dichiarazione dei redditi, vi è anche l'esame delle dichiarazioni relative ad annualità successive la rilevanza di redditi superiori od inferiori al limite previsto dal D.P.R. numero 115 del 2002, citato articolo 76, comma 1, che siano stati percepiti in epoca successiva può desumersi, indirettamente, dal rilievo attribuito alle variazioni di reddito intervenute successivamente che, a norma dell'articolo 79, comma 1, lett. d stesso decreto, l'interessato ha l'obbligo di comunicare c ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca dei beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione. 4.Orbene, la motivazione del provvedimento impugnato è apparente, in quanto il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo a ricorda che, ai fini del diniego dell'ammissione al beneficio rilevano anche i redditi da attività illecite, ma non indica quali siano i redditi da attività illecita che vengono in rilievo nel caso di specie b dà atto della ricezione da parte dei ricorrente in data 17 gennaio 2011 allorquando lo stesso si trovava ristretto in carcere di un pacco postale contenente oggetti di valore e, in particolare, carte di credito, assegni in bianco e un assegno circolare di euro 9.000, 4 orologi di marca, di cui due Rolex , ma non correda il dato da una precisa valutazione estimativa c condivide le ragioni poste alla base dei provvedimento di revoca, senza alcun previo accertamento d sottolinea la evidenziata disponibilità da parte del G. di redditi superiori ai limiti di legge in epoca anteriore al suo arresto, ma non tiene conto di quanto intervenuto successivamente, secondo quanto dedotto e documentato dall'interessato e secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per l'ulteriore corso al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso.