Corretto chiamare in giudizio l’U.S.L. se viene invocata la responsabilità contrattuale

L'azione contrattuale contro la struttura sanitaria è distinta dall’azione esercitabile contro il Ministero, di natura aquiliana. La legittimazione passiva nel primo caso compete alla struttura, nel secondo al Ministero.

Così ha deciso la Terza Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza numero 3685/18 del 15 febbraio 2018. Il caso. Deducendo di aver contratto l'epatite C in seguito alle trasfusioni di sangue infetto effettuate nel 1976, una donna citava il Commissario Liquidatore della U.S.L. per ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva la domanda in considerazione del fatto che fino al 1978 non esistevano test diagnostici per individuare i donatori di sangue affetti da tale epatite. Nel successivo giudizio di appello venne invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal Commissario Liquidatore. Si è quindi giunti davanti alla Corte di Cassazione. L’erroneo inquadramento giuridico dell’azione esercitata. La Terza Sezione ha accolto il ricorso, i cui tre motivi si risolvevano, in fin dei conti, nel far emergere l'errore compiuto dalla Corte d'Appello che aveva considerato la domanda risarcitoria come extracontrattuale e dunque da proporsi contro il Ministero, e di qui l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva laddove la danneggiata aveva viceversa svolto l'azione contrattuale nei confronti della ex U.S.L È stato ricordato in motivazione l'insegnamento delle Sezioni Unite sentenza numero 577/08 relativamente al c.d. contratto di spedalità che si instaura tra paziente e struttura ospedaliera, in forza del quale la struttura deve fornire al paziente una prestazione, di assistenza sanitaria, complessa, «che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori». E per quanto concerne poi lo specifico tema della responsabilità da trasfusione di sangue infetto già Cass. numero 15453/11 aveva affermato il principio per cui «la responsabilità extracontrattuale del Ministero . non esclude affatto quella eventualmente a carico della struttura e dei medici» che evidentemente è di natura contrattuale. Pertanto se il legittimato passivo per quanto concerne l'azione aquiliana è il Ministero, per quanto concerne l'azione contrattuale il naturale convenuto è la struttura del personale sanitario. La Terza Sezione ha affermato dunque l’errore della Corte d’Appello sia per non aver valutato correttamente l’azione esercitata vale a dire quella di responsabilità contrattuale e sia per aver accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, laddove invece l’ ex U.S.L. era stata correttamente invocata in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 ottobre 2017 – 15 febbraio 2018, numero 3685 Presidente Travaglino – Relatore Saija Fatti di causa Con sentenza del 11.3.2008, il Tribunale di Chieti rigettò la domanda proposta da D.G.L. nei confronti del Commissario Liquidatore della soppressa USL di per i danni derivatile da trasfusioni di sangue infetto effettuate nel 1976 presso l’ospedale di , a seguito delle quali ella era risultata essere affetta da epatite C. Il Tribunale, in particolare, aveva rilevato che alcuna responsabilità potesse ascriversi al convenuto numero q., in quanto fino al 1978 non esistevano test diagnostici che consentissero di individuare i donatori di sangue affetti da epatite C. La D.G. propose gravame, cui resistette il Commissario Liquidatore, riproponendo ex articolo 346 c.p.c. la eccezione di carenza di legittimazione passiva. La Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, accolse detta eccezione, con decisione del 15.7.2014. D.G.L. ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Commissario Liquidatore. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1 - Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli articolo 100, 115 c.p.c., degli articolo 1218, 1225, 1228 e 2697 c.c., degli articolo 44, 46, 47 e 104 del D.P.R. numero 1256/71, dei principi di cui alla sentenza Cass. S.U. numero 577/08, in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3 , la ricorrente sostiene che ella aveva proposto azione contrattuale contro la ex USL in relazione all’inadempimento della prestazione di spedalità cui era obbligata , da tenere distinta dall’azione esercitabile contro il Ministero, di natura aquiliana, riguardo al dovere di controllo e indirizzo sulla gestione del sangue ad uso umano. Tale qualificazione era stata fatta propria, secondo la ricorrente, anche dalla sentenza di primo grado, ed era stata previamente accettata dalla stessa USL nei propri atti difensivi del resto, l’appello proposto dalla stessa D.G. concerneva proprio l’esclusione della dedotta responsabilità ex contractu in capo alla ex USL, come ritenuto dal primo giudice, a causa della indisponibilità di adeguati test diagnostici del virus HCV, all’epoca del contagio. La Corte d’appello, invece, nell’accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha violato i principi affermati da Cass., Sez. Unumero , numero 577/2008, non tenendo conto degli obblighi normativi esistenti in materia trasfusionale, come quelli di cui al d.P.R. numero 1256/1971, né dell’obbligo di diligenza gravante sulla struttura ospedaliera ex articolo 1176 c.c. Ha quindi errato la Corte territoriale nel non riconoscere in capo alla ex USL la titolarità della situazione giuridica che le derivava dalla prospettazione attorea, così violando le norme in rubrica. 1.2 - Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’articolo 132, numero 4 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3 , la ricorrente lamenta che la motivazione resa dalla Corte sarebbe apparente, perché non concernente l’oggetto della domanda da lei effettivamente proposta. 1.3 - Con il terzo motivo, deducendo violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 4, per nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia sulla domanda ad oggetto la dedotta sussistenza dell’obbligo contrattuale di somministrare sangue preventivamente controllato , si denuncia l’omessa pronuncia sulla domanda effettivamente proposta dalla ricorrente, che peraltro aveva specificato, sin dalle note depositate in primo grado in data 8.11.2006, che l’azione proposta era quella per responsabilità contrattuale. 2.1 - I motivi possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro connessione, e risultano nel complesso fondati. Premesso che, contrariamente all’assunto della controricorrente, la censura formulata ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c., è del tutto pertinente essendosi sostanzialmente denunciata, tra l’altro, la violazione delle regole in tema di responsabilità contrattuale, e non già un semplice vizio di motivazione , non v’è dubbio che il percorso decisionale seguito dalla Corte aquilana sia errato, giacché giunge ad escludere tout court la legittimazione passiva della ex USL in subiecta materia, senza però tener conto della prospettazione attorea, ossia, senza scrutinare l’eccezione alla luce dell’azione in concreto esercitata dalla D.G. . Invero, costituisce oramai ius receptum l’insegnamento di Cass., Sez. Unumero numero 577/2008 che tra l’altro richiama, sul punto, il precedente di Cass., Sez. Unumero numero 9556/2002 , secondo cui tra paziente e struttura ospedaliera si configura un rapporto contrattuale autonomo e atipico c.d. di spedalità , in forza del quale la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di assistenza sanitaria , che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori così il citato precedente del 2008, in motivazione . In questo solco, avuto riguardo allo specifico tema della responsabilità da trasfusioni di sangue infetto, è stato quindi condivisibilmente affermato si veda Cass. numero 15453/2011, in motivazione che la responsabilità extracontrattuale del Ministero, in ordine ai sopraindicati compiti di controllo, direzione e vigilanza, non esclude affatto quella eventualmente a carico della struttura e dei medici, a carattere, invece, contrattuale ex articolo 1218 e 1228 c.c., quanto meno in relazione al c.d. contatto sociale che viene a instaurarsi tra paziente, strutture sanitarie e medici, anche in caso di emotrasfusioni su tali punti si conferma, quindi, quanto già deciso da questa Corte, con le decisioni nnumero 13953/2007, 577/2008, 10741/2009 . Pertanto, b la legittimazione passiva inordine alle domande risarcitorie sussiste sia nei confronti del Ministero ex articolo 2043 c.c. che nei confronti della struttura del personale sanitario ex articolo 1218 e 1228 c.c. . Così stando le cose, la Corte aquilana ha quindi errato sia nel non valutare secondo diritto l’azione effettivamente esercitata dalla D.G. ossia quella da responsabilità contrattuale, sulla quale del resto s’era pronunciata, rigettandola, il giudice di primo grado, tanto vero che tale decisione era stata specificamente gravata dall’odierna ricorrente , sia nell’individuare il legittimato passivo nel Ministero della Salute anziché, come avrebbe dovuto alla luce delle prospettazioni attoree, nella ex USL, d’altronde unica evocata in giudizio. Non è superfluo aggiungere che la presente decisione non si pone in contrasto con la recente Cass. numero 3261/2016, secondo cui In materia di emotrasfusione e contagio da virus HBV, HIV, HCV, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL, preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell’epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale . Il profilo in quel caso esaminato, e riportato nella massima che precede, attiene infatti al piano del merito, che resta ovviamente ed interamente impregiudicato nel giudizio di rinvio conseguente alla presente pronuncia. 3.1 - In definitiva, il ricorso è accolto. Va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in altra composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello dell’Aquila, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.