Giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti: quale onere motivazionale per il giudice?

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione tale deve ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a considerarla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 44633/2015, depositata il 6 novembre. Il caso. Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Ancona, all’esito del giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità dell’imputato A.M. per i reati di violenza sessuale, detenzione e produzione di materiale pedo-pornografico, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia la Corte di Appello di Ancona confermava interamente la statuizione di prime cure. Avverso la sentenza della Corte territoriale l’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo due differenti motivi di gravame in primis, violazione di legge e vizio di motivazione, avendo i Giudici di merito valutato le circostanze attenuanti generiche soltanto equivalenti e non prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all’articolo 61 numero 11 c.p. in secundis, ancora violazione di legge e vizio motivazionale, ma in relazione al mancato contenimento della pena irrogata entro i minimi edittali. Il giudizio di comparazione delle circostanze. La Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha chiarito come, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell’eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfi l’obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un’analitica esposizione dei criteri di valutazione. Le stesse Sezioni Unite hanno specificato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione tale deve ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a considerarla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Tra l’altro, il Supremo Collegio ha chiarito che se il primo giudice ha compiutamente motivato sul giudizio di comparazione e l’imputato abbia reiterato con l’appello la richiesta di prevalenza delle attenuanti sulla base dei medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, i giudici del gravame non sono tenuti alla esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti alla conferma della sentenza impugnata, potendo in tal caso assolvere all’onere motivazionale con un richiamo anche implicito a quelle esposte dal giudice di primo grado. La determinazione della pena criteri e oneri motivazionali. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente chiarito come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articolo 132 e 133 c.p., con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. In altri termini, il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall’articolo 133 c.p. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuitogli, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione. Infine, per ciò che concerne la motivazione, la Corte Regolatrice ha ulteriormente chiarito che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 c.p. mediante espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 ottobre – 6 novembre 2015, numero 44633 Presidente Mannino – Relatore Ramacci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza dell'8/1/2014 ha confermato la decisione con la quale, in data 30/5/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di quella città, a seguito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto M.A. responsabile dei reati di cui agli articolo 81 cpv, 600-ter, 61 numero 11, 609-bis, comma 2, numero 1, 609-septies, comma 4, numero 2 e 600-quater cod. penumero fatti commessi in omissis . Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero . 2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che i giudici del merito avrebbero ritenuto le riconosciute circostanze attenuanti generiche soltanto equivalenti e non prevalenti rispetto alla contestata aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 cod. penumero , senza considerare che la suddetta aggravante non avrebbe prodotto alcun concreto aggravamento della posizione delle persone offese. Non sarebbe stato preso nella dovuta considerazione, inoltre, il comportamento pienamente collaborativo tenuto dall'imputato, il quale ha reso immediata ed ampia confessione dopo il fermo, confessando anche episodi risalenti nel tempo e non noti agli inquirenti, chiedendo peraltro immediatamente di essere indirizzato verso un percorso psicoterapeutico di sostegno e riferendo di aver effettuato riprese amatoriali anche su minori dei quattordici anni, pienamente consapevole dell'aggravamento della propria posizione che ciò avrebbe comportato. Aggiunge che, pur avendo scoperto, due giorni prima del fermo, la presenza di una telecamera nascosta dagli inquirenti nella sua abitazione, non si era liberato, come ben avrebbe potuto, del copioso materiale pedo-pornografico detenuto. A fronte di ciò, osserva, la Corte territoriale si sarebbe limitata a ratificare l'operato del primo giudice con una motivazione del tutto insufficiente a giustificare la conferma della decisione impugnata. 3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato contenimento della pena irrogata entro i minimi edittali ed al copioso aumento applicato per la continuazione tra i reati, con sommaria motivazione che non tiene conto della concreta situazione e della ridotta capacità a delinquere dimostrata dal reo. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Va preliminarmente rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, come risulti dalla sentenza impugnata che il ricorrente era stato incolpato di produzione di materiale pedo-pornografico, realizzato filmando, a loro insaputa, minori nudi mentre facevano la doccia o si masturbavano nel bagno della sua abitazione, registrando anche, mediante una telecamera nascosta, gli atti sessuali, consistiti in toccamenti delle parti intime ed in un rapporto orale completo, compiuto con un minore, sedicenne, affidatogli dai genitori, essendo egli stato il suo allenatore di basket, approfittando delle condizioni di stanchezza e di stordimento conseguente all'abuso di sostanze alcooliche che egli stesso aveva favorito. L'imputazione riguardava anche analoghe condotte poste in essere con altri minori, ripresi nudi, sempre a loro insaputa, nella sua abitazione o in altri luoghi in occasione delle trasferte e gli allenamenti di basket, mentre si trovavano in bagno, addormentati o in giro per la casa, filmando anche gli atti sessuali compiuti con alcuni di essi, durante il sonno ed a loro insaputa e consistiti in masturbazioni e rapporti orali. Tali condotte risultavano reiterate, in almeno cinque o sei occasioni, con uno dei minori, da quando questi aveva circa tredici anni e fino al compimento del diciassettesimo anno di età. Era infine oggetto di contestazione anche la detenzione di materiale pedo-pornografico raffigurante minori degli anni sedici nudi e coinvolti in atti sessuali tra di loro e con adulti. All'esito del giudizio di primo grado, i reati venivano ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione e, individuato come più grave il reato di cui all'articolo 600-ter comma 1, numero 1 cod. penumero , veniva condannato alla pena finale di anni 6 di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed applicata la riduzione per il rito prescelto. 2. Il giudice di prime cure ha quindi concesso le circostanze attenuanti generiche attraverso una valutazione ritenuta corretta dai giudici del gravame. Tuttavia, nel giudizio di comparazione, dette attenuanti sono state ritenute equivalenti alla aggravate contestata e di ciò si duole il ricorrente per le ragioni ricordate in premessa. La doglianza, seppure puntualmente e diffusamente articolata, si pone tuttavia in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito come, ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfi l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione così, testualmente, Sez. 2, numero 36265 del 8/7/2010, P.G. in proc. Barbera, Rv. 248535 conf. Sez. 1, numero 2668 del 9/12/2010 dep.2011 , Falaschi, Rv. 249549 Sez. 4, numero 10379 del 26/03/1990, Di Carlo, Rv. 184914 Sez. 4, numero 4244 del 27/1/1989, Bifolco, Rv. 180855. V. anche Sez. 1, numero 2668 del 9/12/2010 dep. 2011 , Falaschi, Rv. 249549 . Le Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, numero 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 hanno ulteriormente specificato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto v. anche Sez. 5, numero 5579 del 26/9/2013 dep. 2014 , Sulo e altro, Rv. 258874 . Si è ulteriormente chiarito Sez. 3, numero 116 del 22/11/2013 dep. 2014 , Trovato, Rv. 258147 che se il primo giudice ha compiutamente motivato sul giudizio di comparazione e l'imputato abbia reiterato con l'appello la richiesta di prevalenza delle attenuanti sulla base dei medesimi elementi ritenuti inidonei nella sentenza impugnata, i giudici del gravame non sono tenuti alla esposizione analitica delle ragioni che li hanno indotti alla conferma della sentenza impugnata, potendo in tal caso assolvere all'onere motivazionale con un richiamo anche implicito a quelle esposte dal giudice di primo grado. 3. Nella fattispecie, i giudici dell'appello non si sono limitatati ad un mero richiamo alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata, confutando esplicitamente la doglianza prospettata nell'atto di appello e dando atto della particolare gravita della condotta posta in essere, protrattasi per un periodo di circa dieci anni e che aveva visto coinvolti numerosi minori, affidati alla custodia dell'imputato, con modalità tali da approfittare della loro condizione di inferiorità ed obiettivamente insidiose, avendo questi utilizzato per i suoi intenti telecamere occultate nella sua abitazione. Aggiunge la Corte territoriale che gli elementi positivi di giudizio richiamati dalla difesa erano stati già compiutamente apprezzati dal primo giudice, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, ritenute correttamente equivalenti in considerazione delle evidenziate circostanze di fatto. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una motivazione giuridicamente corretta e perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali dianzi richiamati, avendo i giudici del merito dato adeguatamente conto della valutazione effettuata, considerando l'entità complessiva del fatto e la personalità del colpevole, nell'individuare la giusta pena da applicare nel caso concreto senza incorrere in cedimenti logici o manifeste contraddizioni. Il motivo di ricorso risulta, pertanto, infondato. 4. Analoghe conclusioni debbono trarsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso. Come ricordato dallo stesso ricorrente, all'esito del giudizio di primo grado è stata individuata una pena base di 7 anni di reclusione ed Euro 35.000,00 di multa, mentre l'aumento per la continuazione è stato fissato in 2 anni di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa. Tale quantificazione, come si è detto in premessa, è ritenuta incongrua ed eccessiva in ricorso. Anche in questo caso pare opportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia, che, ancora una volta, ha chiarito come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articolo 132 e 133 cod. penumero , con la conseguenza che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione così Sez. 5, numero 5582 del 30/9/2013 dep. 2014 , Ferrano, Rv. 259142. Conf. Sez. 3, numero 1182 del 17/10/2007 dep. 2008 , Cilia e altro, Rv. 238851 Sez. 6, numero 829 del 09/12/1994 dep. 1995 , Cipriani ed altri, Rv. 200641 Sez. 6, numero 481 del 5/12/1991 dep.1992 , Lazzari, Rv. 188951 . Il giudice, dunque, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. proc. penumero e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuitogli, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione Sez. 4, numero 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278 . Quanto alla motivazione, si è osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all'impiego dei criteri di cui all'articolo 133 cod. penumero mediante espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure il richiamo alla gravita del reato o alla capacità a delinquere Sez. 2, numero 28852 del 8/5/2013, Taurasi Rv. 256464 Sez. 4, numero 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197 Sez. 2, numero 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596 . 5. Nella fattispecie, a fronte di una pena edittale prevista, per il reato ritenuto più grave tra quelli contestati, compresa tra un minimo di anni 6 di reclusione ed Euro 24.000,00 di multa ed un massimo di anni 12 si reclusione ed Euro 240.000,00 la pena base è stata fissata, come si è detto, in 7 anni di reclusione ed Euro 35.000,00, dunque con uno scostamento dal minimo edittale particolarmente contenuto. Anche in questo caso la scelta dei giudici del merito risulta adeguatamente giustificata nella sentenza impugnata, laddove viene fatto esplicito riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato dimostrata dalla reiterazione per anni della condotta, posta in essere abusando di più minori in evidente condizione di inferiorità, pervenendo poi ad un giudizio di congruità della pena finale. Va peraltro ricordato che, nell'adempimento dell'obbligo di motivazione cui il giudice del merito è chiamato, da effettuarsi nei termini precisati nella richiamata giurisprudenza, questi non deve necessariamente procedere ad un'analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendosi limitare anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente v. Sez. 2, numero 12749 del 19/3/2008, Gasparri, Rv. 239754 . Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata risulta immune da censure. 6. Altrettanto deve dirsi, infine, per ciò che concerne la determinazione dell'aumento applicato per la continuazione per il quale non è dovuta alcuna motivazione, dovendosi fare riferimento alle ragioni poste a sostegno della quantificazione della pena base Sez. 2, numero 4707 del 21/11/2014 dep. 2015 , Di Palma e altro, Rv. 262313 Sez. 2, numero 49007 del 16/9/2014, lussi e altri, Rv. 261424 Sez. 5, numero 27382 del 28/4/2011, Franceschi e altro, Rv. 250465 ed altre prec. conf. . Tale quantificazione, come si è già detto, risulta corretta ed adeguatamente giustificata. 7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, R.B.L. , che liquida in complessivi Euro 4.000,00 quattromila oltre a spese generali ed accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 D.Lv. 196/03 in quanto imposto dalla legge.