Mutuo ipotecario, ok alla detrazione di tutti gli interessi passivi in caso di morte del coniuge

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 129/E, precisa che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale .

Ok alla detrazione degli interessi passivi ed oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto da marito e moglie per l’abitazione principale, nel caso in cui uno dei due coniugi venga a mancare. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 129/E pubblicata ieri. Contratto di mutuo ipotecario. Nel caso in esame, l’istante aveva contratto un mutuo ipotecario di ristrutturazione insieme al coniuge, del valore di 140mila euro, nel 2011. Nel 2013 il coniuge era morto e l’istante si era interamente accollato il mutuo. Tuttavia, in sede di assistenza, gli è stata negata la detraibilità di tutti gli interessi passivi sostenuti e riconosciuta soltanto la detraibilità del 50% degli stessi. L’istante, dunque, si rivolgeva alle Entrate chiedendo se, a seguito della morte della moglie e della successiva voltura di detto finanziamento a suo nome, possa detrarsi l'intera quota di interessi passivi, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell'abitazione principale. L’Agenzia ha risposto all’interpello osservando che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo . Tale orientamento, era stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale tuttavia, si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l'abitazione principale . Fonte www.fiscopiu.it

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