Circolari pro-contribuente solo per le sanzioni

di Enzo Di Giacomo

di Enzo Di Giacomo *Le circolari dell'amministrazione finanziaria non risultano vincolanti atteso che consentono al contribuente di evitare il pagamento delle sole sanzioni pecuniarie ma non l'accertamento. Tale principio è contenuto nella recente ordinanza numero 6056 del 15 marzo 2011 della Corte di Cassazione le circolari non assurgono a fonte di diritto e di obblighi, per cui qualora il contribuente si sia conformato ad una interpretazione errata della normativa tributaria, lo stesso può evitare l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, in base al principio della tutela dell'affidamento ex articolo 10 della legge numero 212 del 2000, ma non l'accertamento da parte dell'amministrazione. Il legittimo affidamento tutelato anche dall'ordinamento tributario. Lo Statuto del contribuente l. 27 luglio 2000, numero 212 , all'arti. 10, comma 2, esclude la possibilità di sanzionare il contribuente, così come esclude che gli possano essere richiesti interessi moratori, nel caso in cui egli si sia conformato alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione . Il successivo terzo comma stabilisce che le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. In base al dettato della norma, risulterebbe comunque tutelato il contribuente in buona fede. Tale interpretazione favorevole al contribuente è stata avallata anche dalla Suprema Corte, in quanto il principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino in materia tributaria, contenuto nell'articolo 10, comma 1, L. numero 212 del 2000, e trovando origine negli articolo 3, 23, 53 e 97 Cost., è presente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei principi fondamenti dell'ordinamento 1 . Ma qual è la natura delle circolari dell'A.F La circolare, quindi, è un atto di prassi amministrativa avente valore di mero atto interno che fornisce esclusivamente un parere dell'amministrazione. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nel confermare l'assunto che precede, ha ritenuto che ogni circolare per sua natura e contenuto, che è interpretativa di una norma di legge, non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere classificata tra gli atti generali di imposizione atteso che la stessa non può contenere disposizioni derogative di norme di legge e ne essere equiparata a disposizioni di natura regolamentare. In particolare, è stato ritenuto che la circolare vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo l'atto impositivo adottato dall'ufficio possa considerarsi illegittimo per violazione della circolare cfr. Cass,, Sezione Unite numero 23031 del 2 novembre 2007 . La fattispecie. La società, interpretando una circolare ministeriale, ha ritenuto che le spettasse un maggior credito e l'ufficio finanziario ha emesso l'accertamento per il recupero delle imposte sui redditi non versate. Per tale motivo la predetta società ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle entrate e la CTP di Napoli lo ha accolto. La Commissione tributaria regionale, avallando la tesi dei giudici di prime cure, ha ritenuto illegittimo il provvedimento dell'ufficio e la correttezza dell'azione del contribuente che si era attenuto a quanto disposto dall'amministrazione finanziaria con una circolare del 2001, riconoscendo alla stessa contribuente la spettanza di un ulteriore credito di imposta. L'ufficio finanziario ha impugnato tale decisione proponendo ricorso per cassazione.Nessuna sanzione per il contribuente che si sia adeguato alle interpretazioni del Fisco. La Suprema Corte, uniformandosi ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha accolto il ricorso riaffermando le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione fornita dall'amministrazione in una circolare poi modificata , è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento 2 . In base a quanto precede, non può assurgere a un diritto del cittadino l'eventuale errata interpretazione fornita dall'amministrazione in una circolare. Per quest'ultima, di cui va sottolineata comunque la crescente importanza tra gli operatori del diritto e dei contribuenti, viene, pertanto, riconfermato il mero valore di atto interno che vincola i rapporti tra l'amministrazione e i suoi dipendenti ma che non può vincolare i contribuenti alla loro osservanza, al pari di un norma di legge.Si tratta di indirizzi di prassi privi del valore di legge. Appaiono in linea, infine, con quanto statuito dalla sentenza de quo, anche le conclusioni a cui è pervenuta la medesima Suprema Corte con l'ordinanza numero 35 del 2010, in cui è stato stabilito che l'Agenzia delle entrate fornisce soltanto indirizzi di prassi che non hanno mai valore di legge e che la violazione di una circolare ministeriale non è motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge 3 .* Esperto tributarioNote 1 In tal senso, Cass., Sez. V trib., sent. 13 maggio 2009, numero 10982 Cass., sent. 6 ottobre 2006, numero 21513 Cass., sent. 14 aprile 2004, numero 7080. Cfr. Cass. 6 ottobre 2006, numero 21513. Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede rappresenta un principio fondamentale dell'ordinamento, ricavabile dagli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione. 2 Cass 14 febbraio 2002, numero 2133. 3 Cass. 5 Gennaio 2010, numero 35.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 9 febbraio - 15 marzo 2011, numero 6056Presidente Lupi - Relatore IacobellisSvolgimento del processoLa controversia promossa da Fonoteca di M. De Rosa e M.A. Quaglietta s.numero c. contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contribuente contro la sentenza della CTP di Napoli numero 147/44/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di recupero di credito di imposta numero OMISSIS relativo agli anni 2001-2003, indebitamente utilizzato per incremento occupazionale. La CTR riteneva la illegittimità del provvedimento dell'Ufficio e la correttezza dell'operato della contribuente nell'attenersi a quanto disposto dall'Amministrazione con circolare 18/4/2001, aveva ritenuto spettantegli un ulteriore credito di imposta per l'assunzione di un lavoratore avvenuta il 25/10/2000. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c Il presidente ha fissato l'udienza del 9/2/2011 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio.Motivi della decisioneCon primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. numero 388 del 2000, articolo 7 e della L. numero 448 del 1998, articolo 4 con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto spettanti alla Fonoteca s.numero c. i benefici di cui all'articolo 7 cit., sulla base della circolare del 18/4/2001. La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte Sez. 5, Sentenza n, 2133 del 14/02/2002 secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare successivamente modificata , è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento.Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 cit. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3.Il disposto dell'articolo 7, comma 10 si applicherebbe limitatamente alle assunzioni successive al 1/1/2001.La censura è fondata alla luce del disposto testuale dell'articolo 7 cit., comma 10, secondo cui Le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 1998, numero 448, articolo 4, e successive modificazioni, restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2001, e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CE numero 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonchè in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta.La sentenza impugnata va pertanto cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla Fonoteca s.numero c. avverso l'avviso di recupero di credito di imposta numero OMISSIS relativo agli anni 2001-2003.La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dalla Fonoteca di M. De Rosa e M.A. Quaglietta s.numero c. avverso l'avviso di recupero di credito di imposta numero OMISSIS relativo agli anni 2001-2003, compensando tra le parti le spese del giudizio.