Tutela comunitaria anche sulla tratta Milano-Roma

di Giulia Milizia

di Giulia Milizia *La sentenza del Gdp di Milano numero 1624 dell'1 febbraio 2011 risolve una dubbia questione sulla normativa applicabile alla tutela dei passeggeri quando il volo viene annullato o è in forte ritardo. Nel caso in esame l'interrogativo era sollevato dal fatto che la tratta era nazionale Milano Roma .La questione affrontata. Una passeggera citava in giudizio una compagnia aerea per essere risarcita per i danni da ritardo aereo e per altre voci come quello esistenziale. Si costituiva il vettore contestando che il ritardo era leggermente inferiore alle tre ore indicate dall'attrice, la competenza a favore del tribunale e l'inapplicabilità della Convenzione di Montreal del 1999, recepita dal nostro ordinamento dalla L. 12/04. Il Gdp accoglieva le richieste attoree, respingendo ogni altra contestazione, specialmente quella sul conteggio del ritardo perché proposta oltre i termini di legge nell'udienza ex articolo 320 cpc anziché nella comparsa di costituzione e risposta . Condannava, così, la compagnia a rifondere alla consumatrice € 200,00 nonché la rivalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di lite.Competenza del Tribunale o del Giudice di Pace? In base all'interpretazione letterale dell'articolo 942 del codice di navigazione la competenza è regolata dalle norme comunitarie ed internazionali. Gli articolo 941 947 c.numero , poi, fanno espresso richiamo all'applicazione della legge nazionale per i voli interni, così che la competenza per valore dell'adito giudice è confermata.Sul punto si rilevi come la giurisprudenza meneghina sia consolidata v. ex multis Trib. MI del 06/02/10, 18/12/00 e 03/11/98 con nota di Palmigiano Danno da ritardo aereo e pacchetto di viaggio tutto compreso cfr inoltre GDP di Cerignola 23/02/06 sul tipo e sulla frequenza delle informazioni da fornire al consumatore , GDP di Sant'Anastasia numero 2279/06 e GDP Bari del 07 e 23/11/03 .Quale legge è applicabile alla richiesta di risarcimento? Nella fattispecie, anche se non è applicabile la citata convenzione, la materia è disciplinata dalla Direttiva numero 261/04 CE che, de facto, fa propri i principi espressi dalla stessa e da altre direttive UE Direttiva CEE numero 90/134 sostituita da quella in esame v. commento Milizia Considerazioni sul danno da vacanza rovinata e overbooking tra vecchia e nuova normativa europea. . Questa legge, al IV considerando comma 1, stabilisce espressamente che il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l'assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle sue cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e comunque entro la prevista ora d'imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti. Deve, inoltre, fornirgli vitto, alloggio e comunicazioni telefoniche e via internet qualora il ritardo superi le due o le tre ore, a seconda della lunghezza del viaggio articolo 6 n 261/04 ed esso sia attribuibile al vettore. Nel caso in cui sia disponibile un volo od un altro mezzo di trasporto alternativo l'importo del risarcimento sarà dimezzato nella nostra ipotesi, infatti, in corso di causa è stato ridotto da €. 400,00 ai liquidati €. 200,00 v. GDP Bari del 24/05/06 e Sassari del 04/11/98 .Il danno da ritardo dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/11/09. Questa decisione stabilisce che il vettore debba sempre dimostrare che si sia adoperato per evitare i descritti disagi ai passeggeri ed equipara il lungo ritardo alla cancellazione del volo, così che, per i principi di non discriminazione e di pari trattamento, anche la tutela assicurata deve essere identica. Per avere diritto alla compensazione pecuniaria , però, la Corte comunitaria ravvisa un ritardo non inferiore alle tre ore. Si noti che nel caso in esame è stato possibile risarcire l'attrice solo perché la compagnia aerea ha eccepito tardivamente l'errato conteggio sui minuti di ritardo 155 anziché 180 .Risarcimento del danno esistenziale. La Cassazione civ. sez. III numero 4712 e le SS.UU 26972-5 del 2008 v. Alberici Il danno esistenziale non ha dignità di autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale, soprattutto quale mera lesione di un preteso diritto alla felicità nel quotidiano del 13/11/08 hanno escluso che tale danno costituisca una categoria autonoma come quelli morale e biologico. È possibile risarcirlo esclusivamente nelle tassative ipotesi dell'articolo 2059 cc e qualora vi sia un'effettiva lesione di un diritto costituzionalmente garantito. Il danno da vacanza rovinata e da stress per il ritardato aereo non rientra in queste possibilità, perciò la richiesta attorea è stata respinta. Si ricordi che la giurisprudenza di merito precedente aveva sempre liquidato anche questa voce di danno.Liquidazione della rivalutazione monetaria. Essendo un debito di valuta e non monetario la legge riconosce anche questo onere. In base a quanto stabilito dalla Cass. SS.UU. numero 17915/95 dovrà essere liquidata in misura del tasso ponderato annuo corrente pari al 2% del capitale. Dovrà essere calcolata dal fatto alla data di pubblicazione della sentenza e non all'effettivo saldo come è prassi .* Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto

Giudice di Pace di Milano, sez. I Civile, sentenza 6 dicembre - 1° febbraio 2011Giudice SpinelliRagioni di fatto e di diritto della decisioneQuesto giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito del ritardo di tre ore del volo aereo Roma Fiumicino - Milano Linate, in data 23/08/2009.Detti danni sono stati quantificati dell'attrice nell'importo pecuniario di Euro 400,00, ridotto in corso di causa ad Euro 200,00.La convenuta xxxx S.p.A. ha eccepito in via preliminare l'incompetenza funzionale del Giudice di pace, a favore del Tribunale di Milano, ai sensi dell'articolo 33 della convenzione di Montreal del 1999, ratificata dall'Italia con legge 30/04/2004 numero 12.Al riguardo si rileva che la convenzione di Montreal si applica al trasporto internazionale di persone, bagagli e merci articolo 1 conv. cit. .Nella fattispecie il volo aereo ha avuto luogo per l'intero in Italia, quindi in ambito esclusivamente nazionale.Pertanto non trova applicazione l'invocata Convenzione di Montreal e la relativa disciplina in materia di pretesa competenza funzionale del Tribunale.La suddetta eccezione di incompetenza dei Giudice adito deve dunque essere rigettata.Nel merito la convenuta ha eccepito la mancanza di responsabilità in capo alle stesse dei lamentati danni, l'irrisarcibilità del danno non patrimoniale ed il ritardo del volo pari a solo 155 minuti e non a tre ore, diversamente da quanto lamentato dall'attrice.Quest' ultima eccezione e inammissibile in quanto formulata dalla convenuta tardivamente, con la memoria istruttoria di replica ex articolo 320 comma 4 C.p.C., mentre avrebbe dovuto essere formulata, tempestivamente, in comparsa di risposta. Le rimanenti due eccezioni sono infondate.Circa la pretesa assenza di responsabilità del vettore per il ritardo, si rileva che l'eccezione è stata formulata in modo assolutamente generico, senza alcun riferimento a circostanze concrete che potessero escludere la responsabilità contrattuale del vettore.Detta eccezione, in mancanza di alcuna specifica illustrazione ed allegazione, non può quindi trovare accoglimento.Circa la sussistenza e la disciplina del lamentato danno, si osserva in via preliminare che ai sensi dell'articolo 941 del codice della navigazione il trasporto aereo di persone e bagagli e regolato dalle norme comunitarie ed internazionali.Nella fattispecie è stata evocata in giudizio la responsabilità del vettore aereo per il ritardo del volo, la cui disciplina, per quanto qui interessa, è dettagliatamente contenuta nel regolamento CE numero 261 dell'11/02/2004. Detto regolamento deve trovare applicazione diretta in virtù del richiamo ad esso effettuato dall'ordinamento nazionale e segnatamente dagli articolo 941 e 947 del codice della navigazione. Per i danni derivanti dal ritardo del volo l'articolo 6 del suddetto regolamento CE prevede a carico del vettore una forma di risarcimento immediato, costituita dal diritto alla somministrazione gratuita di pasti e bevande, al trasporto ed alla sistemazione in albergo, alla possibilità di effettuare chiamate telefoniche gratuite.Parrebbe che l'articolo 6 cit. non preveda alcuna forma di risarcimento ulteriore né quindi alcuna compensazione pecuniaria, prevista dagli articolo 5 e 7 reg. cit. per il caso di cancellazione del volo e non anche per il mero ritardo.Al riguardo si ritiene di aderire a quanto statuito, dalla più recente giurisprudenza comunitaria ed inparticolare dalla pronuncia della Corte di Giustizia CE del 19/11/2009.La Corte di Giustizia ha interpretato il citato regolamento comunitario tenendo conto non solo dellalettera della legge ma anche della ratio legis ed ha rilevato che il quindicesimo considerando del regolamento prevede che il vettore aereo possa andare esente da responsabilità in caso di cancellazione o di lungo ritardo del volo dovuti a circostanze eccezionali.La nozione dl lungo ritardo viene equiparata alla cancellazione del volo del suddetto quindicesimo considerando.Gli atti normativi comunitari devono essere interpretati in conformità ai principi fondamentali del diritto, fra i quali il principio della parità di trattamento, che esige, fra l'altro, che situazioni simili non siano trattate In modo diverso, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato sentenza Corte dl Giustizia CE 19/11/2009 .Ne consegue un'interpretazione estensiva della normativa in materia di compensazione pecuniaria, tenuto conto del fatto che il legislatore comunitario con il regolamento CE numero 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione di imbarco cancellato o ritardato.Pertanto non è ammissibile ritenere a priori che i passeggeri di voli ritardati non dispongano del diritto alla compensazione pecuniaria e non possano essere assimilati ai passeggeri dei voli cancellati al fini del riconoscimento di tale dritto.Per poter essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati, i passeggeri del voli ritardati devono tuttavia aver subito un ritardo significativo, che la Corte di Giustizia, nella suddetta condivisibile pronuncia, ha ritenuto sussistere in caso di ritardo di almeno tre ore.Nella fattispecie l'attrice ha appunto subito un ritardo di tre ore.Alla stessa, per i suddetti motivi, deve essere riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria, nella richiesta misura di €. 200,00. Detto importo è da ritenersi congruo e viene determinato mediante applicazione estensiva del comma 2 dell'art, 7 reg. cit., che in caso di imbarco su volo alternativo prevede la riduzione del 50% dell'importo forfettario di €. 400,00 previsto dall'articolo 7 lett. b reg. cit. per i casi di cancellazione del volo.Detto importo deve essere pagato a titolo dl danno non patrimoniale.Infatti l'articolo 7 del reg. CE 261/2004 prevede espressamente il diritto del passeggero ad ottenere una compensazione pecuniaria , cioè il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, come sopra determinato il suddetto diretto, al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere riconosciuto all'attrice in quanto espressamente previsto dalla legge articolo 7 reg. cit., applicato estensivamente dalla Corte di Giustizia CE , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2059 c.c., senza necessità di ricorrere all'evanescente figura del danno esistenziale, del quale non è più dato discorrere , secondo quanto affermato dalle note sentenze gemelle della Suprema Corte dell'11/11/2008.In conclusione, a seguito del ritardo del volo prenotato dall'attrice, alla signora xxxx deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di Euro 200,00.Trattandosi di un debito di valore e non di valuta, a tale importo dovrà essere aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento 23/08/2009 fino alla data di pubblicazione della sentenza.Nel rispetto dei noti principi della sentenza numero 1712/1995 della Suprema Corte a sezioni unite, sul suddetto importo rivalutato dovranno inoltre essere riconosciuti gli interessi compensativi al tasso ponderato annuo del 2% dal fatto alla data di pubblicazione della sentenza, ed interessi legali sul solo importo capitale, dalla sentenza al saldo.Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed in mancanza di nota spese vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo.PQMIl Giudice di pace, definitivamente pronunciando, rigetta ogni altra domanda ed eccezione, così decide - condanna -Xxxx - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. a pagare in favore di parte attrice l'importo di Euro200,00 oltre rivalutazione monetaria dal 23/08/2009 alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi compensativi al tasso ponderato annuo del 2% su detto importo rivalutato dal 23/08/2009 alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi legali sul solo importo capitale dalla pubblicazione della sentenza al saldo,- condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 30,00 per anticipazioni borsuali, Euro 300,00 per diritti ed Euro 100,00 per onorari, oltre rimborso forfettario 12,5 % ex articolo 14 T.F. sui diritti e onorari, IVA e CPA.