Esce prima della fine del turno, fa un incidente e viene scoperto: licenziato

Una guardia giurata ha l'obbligo di presidiare il territorio nell'orario stabilito e se abbandona in anticipo il posto di lavoro commette una grave violazione che fa venir meno il rapporto fiduciario.

L'abbandono del posto di lavoro prima della fine del turno, da parte di una guardia giurata, costituisce una grave violazione contrattuale sufficiente a far venir meno la fiducia del datore e a giustificare il licenziamento, considerata la particolare natura del rapporto e la delicatezza delle mansioni affidate al lavoratore, tenuto a presidiare la zona nell'orario stabilito. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 19622 del 26 settembre scorso.La fattispecie. Costa caro, ad un lavoratore, il sinistro stradale di cui è stato vittima. Non tanto per i danni alla vettura, quanto piuttosto per la sua carriera l'incidente, infatti, avviene in un orario nel quale avrebbe dovuto trovarsi sul posto di lavoro. La società datrice, venuta a conoscenza della circostanza, licenzia il lavoratore, poiché essendo questi una guardia giurata, l'abbandono del posto di lavoro costituisce una grave violazione del contratto collettivo. Il dipendente impugna il licenziamento, ma la domanda viene rigettata in primo e secondo grado l'ultima parola spetta allora alla Cassazione.Il lavoratore è uscito mezz'ora prima del dovuto. La ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, appare razionale e dettagliata l'incidente è avvenuto intorno alle ore 16 ben prima della fine del turno, prevista per le 16.30. Intorno alle 16.17, infatti, è avvenuta una telefonata del ricorrente che segnalava l'incidente. A fronte di una situazione chiara, come quella in esame, non c'è spazio per una revisione, come richiede il lavoratore censurando la mancata ammissione di alcune prove.Abbandonare il turno di guardia è una violazione grave, anche senza conseguenze. Con altro motivo di ricorso, il dipendente censura la sentenza per non aver considerato che, concretamente, non si era verificata alcuna conseguenza pregiudizievole tale da incrinare il rapporto di fiducia il licenziamento sarebbe, quindi, ingiustificato. La S.C. non è di questo parere non si può ignorare, infatti, la particolare natura del rapporto di lavoro, in base al quale la società datrice offre servizi di vigilanza mediante guardie giurate, che hanno l'obbligo di presidiare determinate zone loro affidate nel periodo di tempo stabilito e che non sono soggette ad un controllo diretto. Proprio per questo, abbandonare il proprio posto di lavoro significa lasciare scoperta la zona, con tutti i rischi che ne conseguono, e anche se dall'abbandono non derivano pregiudizi, la condotta costituisce una violazione del Ccnl di rilevante gravità, di per sé idonea a compromettere il rapporto fiduciario, in ragione delle mansioni affidate e del sostanziale autocontrollo con cui operavano le guardie giurate.Per questi motivi, il Collegio conferma la sentenza impugnata e, quindi, anche il licenziamento.