L'aggravante della destrezza non si applica nel caso in cui, come nei grandi magazzini, la merce si trova sugli scaffali. Ciò, però, non esclude la possibilità di applicare altre aggravanti.
L'aggravante della destrezza non si applica nel caso in cui, come nei grandi magazzini, la merce si trova sugli scaffali. È necessario il configurarsi di un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del reato. Ciò, però, non esclude la possibilità di applicare altre aggravanti. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26560/2011, depositata il 7 luglio.Il caso. Entra in un supermercato, ruba 10 DVD, del valore complessivo di 99 euro occultandoli all'interno del proprio giaccone, e viene condannato per tentato furto aggravato dalla destrezza articolo 56-624 e 625, numero 4, c.p. .Il ricorso per cassazione viene proposto adducendo la mancata sussistenza dell'aggravante della destrezza e, di conseguenza, dovendosi derubricare l'ipotesi di reato da tentato furto aggravato a furto semplice, l'azione penale risulterebbe improcedibile per difetto di querela.Non occorre un'eccezionale abilità per la configurazione della destrezza Per la sussistenza dell'aggravante in questione è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta Cass., sez, 6, sent. numero 31973/2009 .ma la condotta deve concretizzarsi in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato. Nel caso di specie, trattandosi di furto in un grande magazzino, la condotta furtiva non può che concretizzarsi col prelievo della merce dagli scaffali e il repentino occultamento. La Corte Suprema, pertanto, esclude la configurabilità dell'aggravante della destrezza, non essendo ipotizzabile altra modalità esecutiva che possa ragionevolmente far aspirare il reo all'elusione del controllo alle casse.Però potrebbero configurarsi altre aggravanti. La Corte di legittimità, comunque, non avalla la tesi della derubricazione alla fattispecie di furto semplice, ma solamente che non è applicabile l'aggravante della destrezza. Nel caso in esame, infatti, potrebbe essere contestata l'aggravante del furto di beni esposti a pubblica fede articolo 625, numero 7, c.p. , compatibile con la presenza di placca antitaccheggio o quella del mezzo fraudolento articolo 625, numero 2, c.p. , ove il dispositivo di sicurezza sia disattivato o neutralizzato.Quindi, limitatamente all'aggravante della destrezza, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio per nuovo esame.