Piatto e cucchiaino giù dal balcone, per colpire l’aggiudicatario della sua casa: 300 euro di danni morali

Il Tribunale ha motivatamente e logicamente valorizzato il pregiudizio morale derivante dalla manifestazione di disprezzo e, dunque, dal discredito, insiti nella condotta. Le motivazioni del gesto? Ritorsione per l’affronto della persona offesa che, partecipando ai pubblici incanti, si era aggiudicato l’immobile dell’imputato stesso.

Con la sentenza numero 23051, depositata il 29 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale dell’imputato. Lancio del piatto e del cucchiaino. Un uomo di quasi 70 anni viene condannato per il reato di getto pericoloso di cose, ex articolo 674 c.p Deve pagare 300 euro a titolo di danni in favore della persona offesa, che, pur non colpita, era stata bersaglio del lancio di un piatto e di un cucchiaino da parte dell’imputato, dal balcone di casa. Ma non sono caduti alla moglie che lavava i piatti in balcone? Il condannato ricorre per cassazione, dolendosi della mancata considerazione di alcune testimonianze, tra cui quella della moglie, secondo le quali sarebbe stata proprio la donna a far cadere accidentalmente le stoviglie, essendo obbligata a lavarle in balcone per una disfunzione dei rubinetti interni alla casa. Anche a ritener provata la condotta, non provati sarebbero i danni. Si lamenta poi dell’ammontare esagerato della rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, pari a 1.600 euro. Responsabilità accertata. La Suprema Corte rileva che il ricorrente si è limitato a riportare soltanto alcuni passaggi della testimonianza della donna, senza dare così modo di valutarne, in sede di legittimità, la decisività. La liquidazione del danno morale giusti i 300 euro. Gli Ermellini ricordano poi che la valutazione del giudice di merito, circa la liquidazione del danno morale, «non può essere analitica, ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento». In maniera logica, in questo caso, il Tribunale ha «valorizzato il pregiudizio morale derivante dalla manifestazione di disprezzo e, dunque, dal discredito, insiti nella condotta di getto di cosa posta in essere». L’imputato ha così reagito ritenendo di aver subìto un affronto il suo bersaglio si era infatti aggiudicato, ai pubblici incanti, la sua casa. Le spese giudiziali. La Corte di Cassazione conferma quindi la responsabilità dell’uomo, ma annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha determinato in 1.600 euro le spese giudiziali da liquidare in favore della parte civile, poiché non ne ha dato congrua giustificazione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 aprile – 29 maggio 2013, numero 23051 Presidente Teresi – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/11/2011 il Tribunale di Larino, sez. dist. di Termoli, ha condannato B.A. per il reato di cui all'articolo 674 c.p. per avere lanciato da un balcone un piatto ed un cucchiaino verso D.S.A., non colpendolo. 2. Ha proposto ricorso B.A. con un primo motivo lamenta violazione dell'articolo 546 lett. e c.p.p. per avere considerato solo le prove a carico, costituite dalla testimonianza della parte civile e del teste V.N., e non anche le prove a discarico. In particolare evidenzia che la moglie dell'imputato R.A. aveva dichiarato in giudizio di avere lei stessa fatto cadere accidentalmente dal terrazzo sulla tettoia sottostante, svuotando la bacinella, nella quale si trovavano, il piatto e il cucchiaino che aveva subito prima lavati a mano causa il guasto dell'impianto idrico e degli scarichi. Inoltre il teste O.G. aveva dichiarato di avere in effetti provveduto alla riparazione del guasto nell'appartamento di talché in tale periodo la donna lavava appunto i piatti sulla terrazza ove vi era un rubinetto a parte. Con un secondo motivo lamenta l'illegittimo riconoscimento della soma di Euro 300,00 a titolo di danni in favore della parte civile, non essendovi alcuna prova che la condotta abbia cagionato perturbamento o altra forma di danno. Lo stesso Tribunale, del resto, ha ricollegato il danno non alla condotta tipizzata dalla norma ma ad una manifestazione di insofferenza e di disprezzo trascendente completamente il reato ex articolo 674 c.p Con un terzo motivo lamenta la liquidazione a titolo di rifusione delle spese della somma di Euro 1.600 in favore della parte civile in quanto esagerata e non sorretta da alcuna motivazione in ordine a modalità di determinazione. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Con esso, infatti, si deduce, con riferimento all'articolo 606 lett. e c.p.p., il vizio di travisamento della prova per avere la sentenza impugnata omesso del tutto di valutare le dichiarazioni testimoniali rese dai testi citati a discarico, ovvero R.A., moglie dell'imputato, nonché O.G. nel senso che il travisamento della prova consiste infatti anche nella omissione di valutazione di una prova, tra le altre, Sez. 2, numero 19848 del 24/05/2006, P.M. in proc. Todisco, Rv. 234162 . Ne consegue che, essendo pur sempre necessario che la prova non considerata dal giudice possegga le caratteristiche di prova decisiva nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica cfr., tra le tante, Sez. 2, numero 22565 del 09/06/2006, P.M. in proc. Ruggiero e altri, Rv. 234344 , il ricorrente avrebbe dovuto, in forza della regola della autosufficienza del ricorso, operante, a pena di inammissibilità, anche in sede penale, suffragare la validità del suo assunto mediante la trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni invocati, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto cfr., tra le tante, Sez. 4, numero 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023 sez. 1, numero 6112 del 22/01/2009, Bouyahia, Rv. 243225 Sez. f., numero 32362 del 19/08/2010, Scuto e altri, Rv. 248141 . Nella specie, invece, il ricorrente si è limitato a riportare in ricorso unicamente alcuni passaggi in particolare, tra l'altro, della sola testimonianza di Rico Anna, sì da non consentire in alcun modo a questa Corte di valutarne, appunto, la decisività nel senso ricordato sopra. 4. Il secondo motivo è infondato. Va ricordato che la valutazione del giudice circa la liquidazione del danno morale arrecato alla parte civile, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione cfr., tra le altre, Sez.3, numero 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371 a ciò va aggiunto che la valutazione del giudice del merito non può essere analitica ma è rimessa, in via equitativa, al suo prudente apprezzamento Sez. 5, numero 9182 del 31/01/2007, Romeo e altro, Rv. 236262 . Nella specie, il Tribunale, nel valutare il danno arrecato alla parte civile, ha motivatamente e logicamente valorizzato il pregiudizio morale derivante dalla manifestazione di disprezzo e, dunque, dal discredito, insiti nella condotta di getto di cosa posta in essere evidentemente ricollegabile alle motivazioni di ritorsione per il ritenuto affronto individuato nella condotta della persona offesa che, partecipando ai pubblici incanti, si era aggiudicato l'immobile dell'imputato stesso. 5. Il terzo motivo di ricorso è invece fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che spetta al giudice, pur nell'ambito di una valutazione discrezionale, il dovere di fornire adeguata giustificazione della liquidazione delle spese in favore della parte civile e della relativa congruità in funzione del numero e dell'importanza delle questioni, nonché della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dalla tariffa forense Sez. 1, numero 27629 del 05/06/2012, Cicilano e altri, Rv. 252285 e Sez. 1, numero 21868 del 07/05/2008, Grillo e altro, Rv. 240421 . Nella specie il Tribunale non ha motivato in alcun modo sui criteri utilizzati per determinare in Euro 1.600,00 le spese di costituzione e patrocinio liquidate in favore della parte civile, limitandosi ad enunciare, peraltro solo nel dispositivo, unicamente l'importo liquidato ed in tal modo disattendendo il principio appena ricordato. 6. La sentenza va dunque annullata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile dovendo essere il ricorso rigettato quanto al resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile con rinvio al Tribunale di Larino per nuovo esame rigetta nel resto.