Casco ben allacciato, luci accese anche di giorno e … tenere la destra

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. A tal proposito, non è sufficiente la dichiarazione di un testimone che conferma l’invasione della corsia opposta da parte di uno dei veicoli coinvolti.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 12882 depositata il 24 maggio 2013, ha infatti rigettato il ricorso di una motociclista perché non aveva tenuto la destra all’interno della propria carreggiata. Il caso. Nonostante la conferma della dinamica del sinistro di un testimone, cioè l’invasione del senso opposto di marcia da parte di un veicolo rimasto sconosciuto, i giudici di merito non avevano ritenuto superata la presunzione secondo cui, fino a prova contraria, «ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli» articolo 2054 c.c. . Infatti, l’atra parte coinvolta nel sinistro avrebbe comunque dovuto fornire la prova concreta della propria assenza di colpa o di una colpa minore. Concorso di colpa anche se l’altro ha invaso la corsia opposta È quest’ultima a ricorrere per cassazione, sottolineando che l’accertamento dell’esclusiva colpa di uno dei due conducenti avrebbe dovuto interdire al giudice di ricorrere alla presunzione del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. “Tenere” la destra, anche all’interno della propria carreggiata. Nel caso di specie, però, osserva la S.C., la Corte territoriale ha accertato una condotta colpevole del conducente del veicolo rimasto sconosciuto invasione dell’altra corsia , ma, tuttavia, «non ha escluso una qualche responsabilità della conduttrice del motoveicolo investito, non essendosi completamente uniformata alle norme sulla circolazione che impongono, per ovvi motivi di prudenza, di “tenere” la destra anche all’interno della propria carreggiata». Per tali ragioni, la Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla donna.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 aprile – 24 maggio 2013, numero 12882 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, è stata depositata la seguente relazione 1.- La sentenza impugnata, depositata il 2 marzo 2011, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, rigettato l'appello dell'odierna ricorrente, affermando pur se il teste P. aveva confermato la dinamica del sinistro descritta dalla B. , vale a dire l'invasione del senso opposto di marcia da parte del veicolo rimasto sconosciuto, era anche vero che la sola dimostrazione della colpa di uno dei due conducenti non era sufficiente a vincere la presunzione di cui all'articolo 2054 secondo comma c.c., dovendo la B. fornire la prova concreta della propria assenza di colpa o di una colpa minore. Lo stesso teste aveva affermato che la B. viaggiava a circa metà della sua corsia, non tenendo rigorosamente la destra ma questa deposizione, senza ulteriori elementi di riscontro, non era sufficiente a dimostrare le concrete modalità del sinistro o dunque a far vincere la predetta presunzione. 2 - Ricorre per cassazione la B. con due motivi l'INA resiste con controricorso. 3. - I motivi denunciano 3.1 violazione e falsa applicazione degli articolo 2054 II comma e 2043 c.c. - insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto dell'affermazione della responsabilità concorrente. Essendo stata accertata l'esclusiva colpa di uno dei due conducenti, sarebbe stato interdetto al giudice ricorrere alla presunzione del concorso di colpa di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti 3.2 violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 2054 II comma c.c. insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto dell'insufficienza della prova sul fatto storico. I giudici di appello, dopo aver ritenuto accertate le modalità di verificazione dell'incidente, avrebbe contraddittoriamente applicato la regola di giudizio di cui all'articolo 2054 II comma c.c., che invece potrebbe trovare applicazione in situazione esattamente opposta a quella verificatasi in concreto, cioè in caso di mancato accertato delle modalità di accadimento del sinistro e, quindi, delle connesse responsabilità individuali. 4. - Il ricorso di rivela manifestamente privo di pregio. 4.1. - Le censure - che possono trattarsi congiuntamente data l'intima connessione - implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Pur impropriamente rubricate e sviluppate sotto il profilo della violazione di legge, ripropongono, in realtà, un'inammissibile diversa lettura delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia - come nella specie - adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c. Cass. numero 15434/04 11007/03 v. anche Cass. numero 13085/07 4009 e 4660/06 . 4.2. La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui valutazione il ricorrente assume che sia stata pretermessa. 4.3. Nella specie, i giudici di appello hanno correttamente rilevato che l'istruttoria svolta, da un lato, ha accertato una condotta colpevole del conducente del veicolo rimasto sconosciuto invasione dell'altra corsia , ma, dall'altro, non ha escluso una qualche responsabilità della conduttrice del motoveicolo investito, non essendosi completamente uniformata alle norme sulla circolazione che impongono, per ovvi motivi di prudenza, di tenere la destra anche all'interno della propria carreggiata. Inoltre, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, nella determinazione del sinistro si sono rivelati convergenti non solo il comportamento del conducente dell'auto investitrice, ma anche quello della B. , alla guida del motociclo dalla comparazione e valutazione di entrambe dette condotte è scaturita la congrua e corretta decisione dei giudici di appello. 5. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articolo 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso . La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. La parte ricorrente ha presentato memoria. Le argomentazioni addotte con la memoria non apportano elementi che inficiano le osservazioni in fatto ed in diritto che sono alla base della relazione. La parte contro ricorrente ha presentato memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato le spese seguono la soccombenza visti gli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1400,00, di cui Euro 1200,00 per compensi, oltre accessori di legge.