Resta valido l’alcoltest eseguito con 30 minuti di ritardo

Ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri in ipotesi di rilievo penale.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 13999 del 25 marzo 2014. Il fatto. Un uomo veniva condannato dal Tribunale di Udine per violazione dell’articolo 186, comma 2, lett. c , per aver guidato in stato d’ebbrezza dovuto all’assunzione di bevande alcoliche con tasso alcol emico accertato pari a 1,61 g/l – 1,63 g/l, con l’aggravante di aver provocato un incidente. Anche in appello la condanna veniva confermata pertanto l’imputato ricorreva per cassazione, concentrando il suo ricorso sull’inattendibilità dell’accertamento del tasso alcolemico, eseguito a distanza di 30 minuti dall’incidente, in quanto lo stesso non aveva fornito la prova che la misura rilevata fosse effettivamente corrispondente a quella esistente al momento in cui l’imputato si trovava alla guida, cioè mezz’ora prima dello scontro in auto. L’alcol era stato assorbito? La circostanza che i due dati rilevati fossero in progressione imponeva di accertare se, nel momento in cui si trovava alla guida dell’auto, l’imputato versasse o meno in fase di assorbimento dell’alcol ma non avesse ancora superato la soglia di 1,50 g/l, mentre i giudici avevano arbitrariamente ritenuto il livello di alterazione alcolica superiore al limite consentito. In sostanza il ricorrente lamentava che i giudici avrebbero dovuto per il caso di specie ravvisare l’ipotesi più lieve, non essendo possibile oltre ogni ragionevole dubbio che la condotta dell’agente rientrasse nell’ambito di una delle altre due ipotesi. Accertamento dell’ebbrezza può avvenire con qualsiasi mezzo. In proposito la S.C. richiama un principio secondo cui « ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri in ipotesi di rilievo penale».Tale principio poi viene sviluppato dalla Corte, nel senso che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione dell’alcoltest rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari. 30 minuti non bastano Però il decorso di un intervallo temporale tra l’esecuzione dell’accertamento alcolemico e la condotta di guida in stato d’ebbrezza è inevitabile, potendosi ritenere logico che un tempo di circa mezz’ora non condizioni la validità dell’alcoltest. In sostanza la Corte valuta la condotta di guida dell’imputato, evidenziando che il giudice territoriale, con ampio margine di certezza, ha ritenuto che il livello di alterazione alcolica dell’uomo fosse, al momento del fatto, già superiore ai limiti indicati ex articolo 186 Cds, tenuto conto anche delle spettacolari modalità del sinistro e la circostanza che l’imputato non avesse in alcun modo reagito alle ripetute segnalazioni di un altro conducente, che aveva tentato inutilmente di richiamare la sua attenzione con l’uso del clacson e dei fari. In conclusione la Corte ha, in ogni caso, ritenuto che il breve intervallo di tempo intercorso tra il sinistro e il test alcolemico non potesse averne inficiato l’attendibilità. Alla luce di queste osservazioni la Corte rigetta il ricorso ritenendo corrette le prospettazioni dei giudici del gravame.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 febbraio - 25 marzo 2014, numero 13999 Presidente Romis – Relatore Serrao Ritenuto in fatto 1. In data 8/05/2013 la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente confermato la sentenza pronunciata il 29/04/2011 dal Tribunale di Udine, che aveva condannato P.C. per violazione dell'articolo 186, comma 2, lett. c , e comma 2-bis, d. lgs. 30 aprile 1992, numero 285, per avere guidato in stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di bevande alcoliche con tasso alcolemico accertato pari a 1,61 g/l - 1,63 g/l, con l'aggravante di avere provocato un incidente, riformando la sentenza di primo grado con esclusivo riferimento alla concessione del beneficio della non menzione. 2. La Corte di Appello, dopo aver espressamente rinviato a quanto stabilito dal giudice di primo grado, ha ritenuto infondato il primo motivo d'impugnazione, rilevando come dal verbale di accertamenti urgenti ai sensi dell'articolo 354, comma 3, cod.proc.penumero risultasse adempiuto l'obbligo di avviso all'imputato della facoltà di nominare un difensore di fiducia ha considerato infondato il secondo motivo di appello concernente l'inattendibilità dell'accertamento eseguito oltre 30 minuti dopo l'incidente, richiamando le dichiarazioni rese dall'altro conducente coinvolto nel sinistro, che aveva affermato che l'imputato, dal momento dell'incidente sino all'arrivo della pattuglia della stradale, non aveva ingerito alcuna sostanza alcolica, ed elencando gli altri elementi indiziari, segnatamente la condotta di guida incongrua, incontrollata, irragionevolmente spericolata dell'imputato, nonché la gravità dei due impatti del veicolo contro un edificio, prima, e contro un'altra autovettura, dopo, dai quali riteneva desumibile la considerevole alterazione dello stato psicofisico dell'imputato, sottolineando come, in ogni caso il breve intervallo di tempo tra il verificarsi del sinistro e l'avvenuto rilevamento del tasso alcolico rendesse attendibile lo stesso accertamento strumentale ha ritenuto infondato il terzo motivo di appello concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, indicando la gravità della condotta del prevenuto, desumibile dalle modalità del sinistro. 3. Ricorre per cassazione, a mezzo di difensore, P.C. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi a inosservanza ed erronea applicazione degli articolo 354, 356 cod.proc.penumero e 114 disp. att. cod.proc.penumero in relazione all'articolo 606 lett. c , cod.proc.penumero Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto utilizzabile il verbale di accertamento urgente eseguito con alcoltest negando rilevanza alla circostanza che nel verbale non risultasse barrata alcuna delle due caselle inerenti alla risposta del P. a tale avvertimento, mentre il verbale consiste in un modulo prestampato che non offre alcuna garanzia dell'effettiva lettura del suo testo completo laddove non venga integrato con le necessarie risposte fornite nella contestualità dall'imputato. Non essendovi l'indicazione della risposta, si assume, non vi sarebbe la prova che la domanda sia stata formulata, essendo necessario che il verbale contenga tanto la menzione dell'avvenuto avviso quanto le dichiarazioni del soggetto indagato b mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione rilevante ai sensi dell'articolo 606 lett. c cod.proc.penumero - inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 186, comma 2, lett. c cod. strada. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l'ipotesi più grave disciplinata dal comma 2 lett. c a fronte di un accertamento eseguito a mezzo di alcoltest sicuramente inutilizzabile e, per certo, inattendibile. L'accertamento eseguito dalla polizia stradale di Tolmezzo, si assume, era inattendibile in quanto non forniva la prova che la misura rilevata fosse effettivamente corrispondente a quella esistente al momento in cui l'imputato si trovava alla guida, ossia mezz'ora prima. La circostanza che i due dati rilevati fossero risultati in progressione imponeva di accertare se, nel momento in cui si trovava alla guida dell'autovettura, l'imputato versasse in fase di assorbimento dell'alcol ma non avesse ancora superato la soglia di 1,50 g/l, mentre la Corte territoriale, con affermazione arbitraria, indimostrabile e indimostrata, ha ritenuto che la condotta di guida posta in essere dall'imputato fosse autonomamente idonea a far ritenere con ampio margine di certezza che il livello di alterazione alcolica del prevenuto fosse al momento del fatto già superiore ai parametri indicati dall'articolo 186 comma 2 lett. c , sulla base di una considerazione priva di rigore scientifico in quanto la reazione fisica all'assorbimento dell'alcol non è catalogabile sulla base di indici comportamentali, peraltro descritti dagli agenti accertatori con la sola annotazione alito fortemente vinoso . Il giudice avrebbe quindi dovuto ravvisare l'ipotesi più lieve, non essendo possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che la condotta dell'agente rientrasse nell'ambito di una delle altre due ipotesi. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico muova dalla ritenuta emersione di una notizia di reato, esso si concreta in un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, da ricondursi alla tipologia richiamata dall'articolo 354, comma 3, cod.proc.penumero di conseguenza, in ragione del disposto dell'articolo 114 disp.att. cod.proc.penumero , la polizia giudiziaria, nel compimento dell'atto, avverte la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza che sia necessario procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, qualora quello di fiducia non sia stato nominato o, nominato, non sia comparso, per procedere all'accertamento. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che la violazione dell'articolo 114 disp. att. cod.proc.penumero dà luogo ad una nullità di ordine generale ma non assoluta e richiama l'articolo 182, comma 2, cod.proc.penumero per affermare che tale nullità deve essere eccepita prima del compimento dell'atto ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, senza attendere il compimento del primo atto successivo. La nullità in parola può essere anche rilevata d'ufficio, secondo quanto previsto dall'articolo 182 cod.proc.penumero , ma ciò non è possibile quando la parte sia decaduta dalla possibilità di proporre la relativa eccezione e comunque quando la nullità si sia sanata. 1.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la nullità di un atto al quale la parte assiste deve essere eccepita, a norma dell'articolo 182, comma 2, cod.proc.penumero , al più tardi immediatamente dopo il compimento dell'atto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un successivo atto del procedimento al quale intervengano la stessa parte o il difensore, potendo formularsi l'eccezione anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti mediante lo strumento delle memorie o richieste che, ai sensi dell'articolo 121 cod.proc.penumero , possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento Sez.4, numero 44840 del 11/10/2012, P.G. in proc. Tedeschi, Rv. 254959 Sez. 1, numero 24733 del 21/05/2004, Defina, RV. 228509 . In alcune pronunce, la norma è stata interpretata nel senso che la nullità deve essere eccepita dal difensore subito dopo la sua nomina, ovvero entro il termine di cinque giorni che l'articolo 366 cod.proc.penumero gli concede per l'esame degli atti Sez. 3, numero 14873 del 28/03/2012, Rispo, Rv.252397 Sez. 2, numero 13392 del 23/03/2011, Mbaye, Rv. 250046 Sez. 4, numero 15739 del 14/03/2008, Alberti, Rv.239737 in altre si è, comunque, affermato che deve considerarsi tardiva l'eccezione dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento Sez. 4, numero 45622 del 4/11/2009, Marci, Rv.245797 Sez.4, numero 45621 del 4/11/2009, Moretti, Rv. 245462 . 1.2. Più recentemente, in una pronuncia di questa Sezione si è chiarito come non sia necessario, con specifico riferimento all'esecuzione di alcoltest, a differenza di quanto opinabile in caso di atti del procedimento quali perquisizione o sequestri, che il termine entro il quale la nullità intermedia eventualmente verificatasi debba essere eccepita sia tale da garantire il previo instaurarsi del rapporto difensivo, trattandosi di eccezione che può essere avanzata direttamente dall'interessato in quanto non ricorrono facoltà processuali che comportino la cognizione di elementi tecnici rientranti nelle specifiche competenze professionali del difensore Sez.4, numero 36009 del 4/06/2013, P.G. e altro, Rv. 255989 . 1.3. Il ricorrente ha dedotto di avere eccepito la predetta nullità in sede di opposizione al decreto penale di condanna, quale prima occasione processuale utile ma, in ossequio ai principi sopra enunciati, trattandosi di accertamento eseguito il 18/07/2009, il lasso di tempo trascorso tra tale data e la data dell'opposizione, durante il quale il difensore o la stessa parte avrebbero potuto formulare l'eccezione di nullità mediante memorie o richieste ai sensi dell'articolo 121 cod.proc.penumero , avrebbe imposto il rilievo della sanatoria di un'eventuale nullità. 2. Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale ha esaminato nel merito tale eccezione e ne ha ritenuta l'infondatezza sulla base del fatto che il verbale di accertamento urgente redatto ai sensi dell'articolo 354, comma 3, cod.proc.penumero dalla polizia stradale di Tolmezzo contenesse l'indicazione circa l'avvenuto avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. La censura mossa dal ricorrente, che vorrebbe desumere la non corrispondenza al vero di quanto attestato dal pubblico ufficiale redigente dal fatto che il verbale è costituito da un modulo prestampato sul quale non sono state barrate le caselle relative alla risposta data dal conducente, involge una questione di fatto e propone una lettura delle emergenze processuali alternativa a quella contenuta nel provvedimento impugnato, insindacabile in sede di legittimità, laddove logicamente motivata come nel caso in esame, avendo il giudice di merito ritenuto irrilevante la circostanza che - per mera omissione materiale o per effettiva mancata risposta da parte del prevenuto, annebbiato dall'alcol - non risultasse barrata alcuna delle due caselle relative alla scelta, atteso che tale circostanza non era idonea a legittimare la convinzione che tale avviso non fosse stato formulato. 2.1. Risulta, in ogni caso, dirimente il rilievo per cui il verbale di accertamenti urgenti deve essere consacrato, secondo quanto prevede l'articolo 357, comma 2, lett. e , cod.proc.penumero , in un verbale da redigere, come si evince dal richiamo contenuto nell'articolo 357, comma 3, cod.proc.penumero , secondo le modalità previste per la redazione dei verbali di udienza che, argomentando dall'articolo 142 cod.proc.penumero , sono atti redatti da pubblico ufficiale la cui nullità è tassativamente prevista nel solo caso in cui vi sia incertezza assoluta sulle persone intervenute o manchi la sottoscrizione del redigente. La possibilità per il giudice di utilizzare, nel rito abbreviato, a norma dell'articolo 442, comma 1-bis, cod.proc.penumero , gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero incide, peraltro, in senso preclusivo esclusivamente con riguardo ai vizi che determinino inutilizzabilità patologica Sez. 2, n 19483 del 16/04/2013, Avallone, Rv. 256038 Sez. 3, numero 23432 del 05/05/2010, D.P.,Rv. 247638 Sez. 1, numero 19152 del 19/03/2009, P.G.in proc. Patitucci, Rv. 243574 Sez. 1, numero 1563 del 05/12/2006,dep. 19/01/2007, P.G. in proc. Montalto, Rv. 236228 Sez. 6, numero 4125 del 17/10/2006, dep. 01/02/2007, Cimino, Rv. 235600 . 2.2. Ma la richiesta di rito abbreviato non incide esclusivamente sull'utilizzabilità degli atti, tanto più nel caso in cui si tratti dei verbali degli accertamenti e dei rilievi eseguiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 354, comma 2, cod. proc.penumero che, in quanto atti irripetibili, potrebbero essere acquisiti anche al fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431, comma 1, lett.b cod.proc.penumero Sez.2, numero 17423 del 23/01/2009, Trokthi, Rv.244344 , consentendo anche di apprezzarne la piena valenza probatoria in ragione del consenso prestato dall'imputato all'utilizzazione di atti assunti non in contraddittorio tra le parti. La non corrispondenza al vero di quanto attestato nel verbale redatto dalla polizia stradale, a prescindere dall'ulteriore questione dei poteri certificativi dell'autorità redigente, avrebbe, in ogni caso, dovuto essere sostenuta dalla deduzione di chiari elementi istruttori di segno contrario, che nel caso di specie non risultano essere stati sottoposti all'esame del giudice di merito. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Deve, in proposito, essere ribadito il principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte per cui, ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, tale stato può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall'articolo 186 cod. strada, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, dovendosi comunque ravvisare l'ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nell'ambito di una delle altre ipotesi che conservano rilievo penale Sez.4, numero 28787 del 9/06/2011, P.G. in proc. Rata, Rv.250714 Sez.4, numero 45122 del 6/11/2008, Corzani, Rv.241764 . 3.2. Tale principio può essere ulteriormente sviluppato, nel senso che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di rilievo penale, verificare la presenza di altri elementi indiziari. 3.3. Come recentemente chiarito da questa Sezione a proposito della validità del rilevamento alcolemico in un caso analogo, il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida e l'esecuzione del test è inevitabile, potendosi ritenere logico sostenere che un lasso di tempo di circa mezz'ora non condizioni la validità del rilevamento mediante alcoltest Sez.4, numero 21991 del 28/11/2012,, dep. 22/05/2013, Ghio, Rv.256191 . 3.4. A sostegno del dedotto vizio motivazionale, il ricorrente ha poi argomentato l'inattendibilità del test alcolemico dal fatto che, essendo stati rilevati due dati in progressione 1,61 g/l alle 17 50 e 1,63 g/l alle 17 56 , ciò costituiva indizio che l'imputato si trovasse nella fase di assorbimento, con conseguente impossibilità di stabilire con grado di certezza che, al momento della guida, mezz'ora prima, il suo tasso alcolemico fosse superiore 1,50 g/l. Assume, inoltre, l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi di reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. c cod. strada in quanto gli agenti accertatori non avevano descritto alcuna condotta sintomatica di una persona in stato di alterazione alcolica. Trattasi, a ben vedere, di una prospettazione dei fatti e di una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella fornita dalla Corte territoriale, che ha valorizzato il dato istruttorio per cui l'imputato non risultava aver assunto alcuna sostanza alcolica dopo l'incidente e prima dell'arrivo della pattuglia della polizia stradale ed ha disatteso la tesi difensiva in merito all'incertezza della prova del tasso alcolemico basata sull'impossibilità di accertare se al momento del test l'organismo si trovasse nella fase ascendente della curva alcolemica ovvero in quella discendente , evidenziando l'autonoma idoneità probatoria della condotta di guida dell'imputato a far ritenere, con ampio margine di certezza, che il livello di alterazione alcolica del prevenuto fosse, al momento del fatto, già superiore ai parametri indicati dall'articolo 186, comma 2, lett. c cod. strada, richiamando le spettacolari modalità del sinistro pag.7 e la circostanza che l'imputato non avesse in alcun modo reagito alle ripetute segnalazioni di un altro conducente, che aveva tentato inutilmente di richiamare la sua attenzione con l'uso del clacson e dei fari. La Corte ha, in ogni caso, ritenuto che il breve intervallo di tempo intercorso tra il sinistro e il test alcolemico non potesse averne inficiato l'attendibilità. 3.5. La motivazione espressa nella sentenza impugnata risulta esente da contraddittorietà, avendo la Corte territoriale tenuto conto delle contestazioni mosse dall'appellante ed essendo, tuttavia, pervenuta con adeguata giustificazione del percorso logico seguito, alla conferma della sentenza di primo grado, applicando correttamente i principi sopra indicati e pervenendo alla sussunzione del fatto nella più grave delle ipotesi disciplinate dall'articolo 186, comma 2, cod. strada in ragione del concorrente accertamento di una serie di elementi indiziari idonei a corroborare il dato, acquisito mediante etilometro, di un tasso alcolemico superiore a g/l 1,50. 4. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 cod.proc.penumero , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.