La casa è centro della vita familiare ovunque, in Danimarca come in Italia

L’abitazione familiare è da intendersi come luogo dov’è individuata la residenza della famiglia, ovvero dove il nucleo familiare vive abitualmente e prevalentemente, tale da costituire in Danimarca come in Italia, l’habitat domestico, il centro degli affetti, degli interessi e della vita familiare.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della corte di Cassazione n. 5708 del 12 marzo 2014. La vicenda. Una donna aveva contratto matrimonio, trascritto successivamente in Italia, con un cittadino danese, il quale aveva acquisito un immobile sito in Roma, adibito con regolare frequenza, ad abitazione della famiglia per soggiorni durante vari periodi dell’anno. L’immobile era caduto in comunione legale, ma essendo già tempo subentrata una crisi matrimoniale tra i coniugi, era intervenuto un accordo in forza del quale, nell’ambito della divisione dei beni comuni, l’uomo avrebbe ceduto all’attrice la proprietà dell’intero immobile. L’accordo tra coniugi in crisi. Accadeva che l’immobile veniva venduto ad un terzo dal marito, cosicché la moglie chiedeva che il Tribunale di Roma dichiarasse la nullità o l’inefficacia della compravendita per violazione del predetto accordo, riconoscesse il suo diritto di proprietà sul predetto bene e, in via subordinata, le attribuisse una somma a titolo di risarcimento del danno. Per la legge danese necessario il consenso del coniuge. Il Tribunale rigettava le domande dell’attrice, e in particolare osservava che, dovendosi applicare, ai sensi degli artt. 29 e 30, l. n. 218/95, la legge danese, la quale con specifico riferimento all’art. 18, l. n. 37/95, prevede l’annullamento dell’atto di alienazione di un bene ricadente in comunione legale ove compiuto senza il consenso di uno dei 2 coniugi in relazione a immobile adibito ad abitazione familiare, sempre che l’acquirente sapeva che il coniuge non aveva diritto di compiere l’atto, la pretesa dell’attrice era infondata. Infatti per i giudici, la suddetta casa romana non poteva essere qualificata come abitazione familiare, veniva quindi affermata la validità del contratto. Successivamente la donna propone ricorso per cassazione. Un casa per le vacanze non rientra nella nozione di abitazione familiare. La Corte conferma l’interpretazione della norma danese avanzata dai giudici del gravame secondo cui l’alienazione di un immobile adibito ad abitazione o ad impresa familiare costituisce un’eccezione al principio della facoltà, per ciascun coniuge in comunione legale, di compiere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell’altro coniuge, pertanto il regime dell’annullabilità degli atti compiuti senza il consenso dell’altro coniuge deve intendersi sottoposto ad un criterio di stretta interpretazione. Nel caso di specie inoltre, appare ineccepibile l’esclusione della nozione di abitazione familiare, della casa romana utilizzata per periodi più o meno brevi di vacanza. Infatti l’abitazione familiare è da intendersi come il luogo dov’è individuata la residenza della famiglia, ovvero dove il nucleo familiare vive abitualmente e prevalentemente, tale da costituire in Danimarca come in Italia, l’habitat domestico, il centro degli affetti, degli interessi e della vita familiare. La corretta interpretazione della legge straniera. Non può neanche essere accolta la tesi della ricorrente, secondo cui nell’interpretare le leggi danesi i giudici avrebbero dovuto tener necessariamente conto dei precedenti giurisprudenziali, seppure risalenti nel tempo, oppure disporre accertamenti circa i criteri di interpretazione adottati dai giudici stranieri nazionali. Infatti la Corte, richiamando un suo precedente orientamento secondo cui nell’interpretare la legge straniera il dovere dei giudici di ricercare le fonti del diritto deve intendersi posto anche con riferimento alle norme giuridiche dell’ordinamento straniero, ma non implica l’obbligo per il giudice, di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinali che corroborino l’una o l’altra delle possibili letture del testo normativo. Nel caso di specie per i giudici di legittimità la Corte territoriale ha proceduto ad una corretta interpretazione della legge nazionale straniera, pertanto il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 luglio 2013 – 12 marzo 2014, n. 5708 Presidente Carnevale – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 1996 la signora M.G. , premesso di aver contratto matrimonio, trascritto in Italia, con il cittadino danese S.P.F. che il coniuge aveva acquistato un appartamento sito in omissis , con atto pubblico, al quale lei non aveva partecipato, del 24 gennaio 1983 ai rogiti del notaio Fagiani che tale bene, adibito, con abituale frequenza, ad abitazione della famiglia per i soggiorni in Italia durante vari periodi dell'anno risiedendo stabilmente i coniugi in omissis , era caduto in comunione legale che nell'anno 1995, essendo già da tempo subentrata una crisi coniugale, era intervenuto un accordo in forza del quale, nell'ambito della divisione dei beni comuni, il S. avrebbe ceduto all'attrice la proprietà dell'intero immobile che successivamente, non risultando tale impegno onorato, aveva scoperto, nel proporre azione intesa alla realizzazione del citato accordo, che il marito aveva alienato l'appartamento al concittadino K.P.F. , con atto del 26 giugno 1996, trascritto il primo luglio successivo, tanto premesso, chiedeva, nei confronti del S. e del K. , che il Tribunale di Roma dichiarasse la nullità o l'inefficacia della suddetta compravendita, riconoscesse il suo diritto di proprietà sul predetto bene e, in via subordinata, le attribuisse una somma a titolo di risarcimento del danno. 2 - Si costituiva il S. , aderendo sostanzialmente alla domanda, ed affermando di essere stato costretto a cedere il bene - in comunione legale con l'attrice - per sottrarlo ai creditori e, comunque, in garanzia di un debito contratto il K. quest'ultimo, chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che non era necessario il consenso della M. ai fini della validità del contratto di compravendita e di non essere stato a conoscenza dell'accordo circa la divisione dei beni fra i coniugi, non trascritto né in né in omissis . 3 - Con sentenza depositata in data 1^ aprile 2003 l'adito Tribunale rigettava le domande proposte in via principale dalla M. , accogliendo la pretesa risarcitoria dalla stessa avanzata nei confronti del S. , condannato al pagamento in suo favore della somma di Euro 150.000,00. 4 - Per quanto qui maggiormente interessa, veniva osservato che, dovendosi applicare, ai sensi degli artt. 29 e 30 della L. n. 218 del 1995, la legge danese, la quale, con specifico riferimento all'art. 18 della L. n. 37 del 5 gennaio 1995, prevede l'annullamento dell'atto di alienazione di un bene ricadente in comunione legale ove compiuto senza il consenso di uno dei coniugi in relazione a immobile adibito ad abitazione familiare o sede dell'impresa , sempre che l'acquirente o il creditore ipotecario sapeva o avrebbe dovuto sapere che il coniuge non aveva diritto di compiere l'atto , la domanda principale non poteva ritenersi fondata, dovendosi escludere che la suddetta casa romana potesse qualificarsi come abitazione familiare , comportando tale esclusione l'assenza di qualsiasi rilievo in merito alla posizione soggettiva dell'acquirente. Veniva, quindi, affermata la validità del contratto concluso dal S. ed K. , al quale non era neppure opponibile l'obbligo assunto dal primo di cessione dell'intero immobile all'attrice. Sotto tale profilo, concorrente con quello inerente alla lesione dei diritti derivanti dalla comunione legale dei beni, veniva evidenziata la responsabilità del S. , il quale veniva condannato al pagamento della somma sopra indicata, liquidata sulla base del prezzo, opportunamente rivalutato, della più volte ricordata compravendita. 5 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla M. , osservando, quanto al rilevo inerente all'interpretazione, anche sulla base della giurisprudenza danese, della norma di cui all'art. 18 della L. n. 37 del 1995, che la tesi secondo cui per abitazione familiare dovesse intendersi anche la casa utilizzata per ragioni di vacanza o di studio, si fondava su un unico e risalente arresto, non risultando per altro adeguatamente dimostrati i tempi e le modalità di impiego dell'appartamento romano. Veniva altresì rigettato il motivo di appello inerente alla stima dell'appartamento, di cui era stata denunciata l'incongruità per difetto, osservandosi come non fosse stata fornita alcuna prova circa il maggior valore rispetto a quello ottenuto mediante la rivalutazione del prezzo di vendita. 6 - Per la cassazione di tale decisione la M. propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui il K. resiste con controricorso, mentre il S. - nei cui confronti risulta rinnovata la notificazione del ricorso come disposto da questa Corte con ordinanza del 12 febbraio 2013 - non svolge attività difensiva. Motivi della decisione 7 - Con il primo motivo si deduce, formulandosi idoneo quesito di diritto, violazione degli artt. 14,15, 29 e 30 della L. n. 218 del 1995 e del diritto danese richiamato da tali norme, nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c Si sostiene che la corte territoriale non avrebbe potuto ignorare, dovendo applicare il diritto straniero, prescindere dal precedente giurisprudenziale, ancorché risalente nel tempo, invocato dalla difesa della M. , dovendo comunque disporre accertamenti in merito ai criteri interpretativi adottati dalla giurisprudenza danese in relazione all'art. 18 della L. n. 37 del 1995. 8 - Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., rilevandosi che il giudice, escludendo che la casa romana fosse adibita ad abitazione familiare, avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali. Viene formulato il seguente quesito di diritto Dica codesta ecc.ma Corte se, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di merito, nell'accertare se un immobile sia adibito a casa di abitazione della famiglia, sia tenuto a fare applicazione di tutte le prove esistenti in atti e disponibili, incluse le presunzioni semplici di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. e le nozioni di comune esperienza. 9 - I primi due motivi debbono essere esaminati congiuntamente, in relazione alla loro intima connessione. 10 - Deve preliminarmente rilevarsi che i profili inerenti ai denunciati vizi motivazionali sono inammissibili, in quanto, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, è del tutto carente, ai fini dell'illustrazione del motivo quel momento di sintesi - omologo del quesito di diritto - che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità cfr. ex multis Cass., S. U. n. 20603/2007 Cass. n. 16002/2007 Cass., n. 8897/2008 . 11 - In realtà il tema inerente alle modalità di utilizzazione dell'appartamento romano, avendo la ricorrente dedotto che veniva utilizzato dai coniugi per i loro soggiorni in Italia due mesi in autunno, due o tre settimane per le festività natalizie e pasquali, fine settimane, ecc , è totalmente assorbito dalla fondatezza o meno della prima cen-sura, nel senso che soltanto l'interpretazione suggerita nel ricorso circa la nozione ampia di abitazione familiare, secondo la richiamata norma danese, potrebbe consentire la valorizzazione dei dedotti soggiorni brevi e saltuari, tipici della c.d. seconda casa . 12 - Non dubitandosi dell'applicabilità, ai fini della riconduzione o meno dell'appartamento alienato alla comunione legale fra coniugi, della disciplina dettata dalle norme vigenti in Danimarca, dovendosi ivi individuare il luogo dove la vita matrimoniale si era prevalentemente localizzata, deve confermarsi l'interpretazione resa dai giudici di merito in relazione all'art. 18 della legge 5 gennaio 1955, n. 37. Ed invero, tale norma è così formulata Un coniuge non può, senza il consenso dell'altro, alienare o ipotecare un immobile in regime di comunione legale dei beni, se l'immobile è adibito ad abitazione familiare o se l'impresa gestita da entrambi i coniugi o all'altro coniuge è legata ad esso . Se un coniuge ha compiuto un atto come quello previsto dal comma precedente senza il necessario consenso, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'annullamento dell'atto, se l'acquirente o il creditore ipotecario sapeva o avrebbe dovuto sapere che il coniuge non aveva diritto di compere l'atto . 13 - Risulta agevole comprendere come l'alienazione dell'immobile adibito ad abitazione o ad impresa familiare costituiscano un'eccezione al principio della facoltà, per ciascun coniuge in comunione legale, di compiere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso dell'altro coniuge. Anche per tale ragione, costituendo un'eccezione alla regola generale, il regime dell'annullabilità degli atti compiuti senza il consenso dell'altro coniuge, deve intendersi sottoposto a un criterio di stretta interpretazione. Sotto tale profilo, appare ineccepibile l'esclusione dalla nozione di abitazione familiare , da intendersi come luogo dove è individuata la residenza della famiglia, ovvero dove il nucleo familiare vive abitualmente e prevalentemente, tale da costituire - in Danimarca come in Italia - l'habitat domestico, il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, della casa romana utilizzata, come la stessa ricorrente sostiene, per periodi più o meno brevi di vacanza. 14 - Né può condividersi la tesi secondo cui nell'interpretare la legge straniera il giudice debba necessariamente tener conto dei precedenti giurisprudenziali prodotti dalle parti, seppure risalenti nel tempo, oppure disporre accertamenti circa i criteri di interpretazione adottati dai giudici stranieri nazionali. Ai quesiti in tal senso proposti dalla ricorrente deve rispondersi negativamente, in quanto, a prescindere dal rilievo che i precedenti giurisprudenziali dalla stessa invocati non sono soltanto risalenti nel tempo, ma anteriori di qualche decennio all'emanazione della legge danese n. 37 del 1995, deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui il dovere del giudice di ricercare le fonti del diritto deve intendersi posto anche con riferimento alle norme giuridiche dell'ordinamento straniero Cass., 24 giugno 2009, n. 14777 , ma non implica l'obbligo per il giudice di acquisire fonti giurisprudenziali o dottrinarie che corroborino l'una o l'altra delle possibili letture del testo normativo Cass., 26 febbraio 2002, n. 2791 . A tale soluzione questa Corte è pervenuta sia considerando che nel sistema straniero potrebbe non essersi consolidato o anche neppure formato un orientamento giurisprudenziale o dottrinale sulla portata della norma da applicare, sia rappresentandosi l'evenienza che un'attività di documentazione in tale senso rischierebbe sempre di essere insufficiente o incompleta o non aggiornata, così da condurre a risultati fuorvianti. Non può omettersi di considerare che la valorizzazione dell'interpretazione della legge nel Paese di riferimento postulerebbe in ogni caso l'attribuzione di un'efficacia vincolante al precedente nell'ambito di quell'ordinamento. Del resto, la Corte territoriale ha proceduto ad una interpretazione della legge nazionale straniera del tutto conforme al dato testuale, non contrastata da profili di illogicità o arbitrarietà. 15 - Il terzo motivo, con il quale, denunciandosi violazione degli artt. 61, 191 e 194 c.p.c., nonché vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si deduce l'erroneità della valutazione del danno risarcibile, commisurato al valore dell'appartamento indicato dalle parti nell'atto di cessione, senza aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, presenta vari profili di inammissibilità. Valgano, quanto ai vizi motivazionali, i rilievi sopra svolti in merito alla necessità del momento di sintesi conclusivo, anche qui, del tutto carente. Deve poi richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata Cass., 25 luglio 2006, n. 16980 Cass., 3 marzo 2005, 4652 Cass., 8 marzo 2004, n. 4686 Cass., 16 luglio 2003, n. 11143 16 - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione del criterio della soccombenza, la M. va condannata al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.