Terrorista in regime di 41 bis: per leggere una rivista deve utilizzare i canali autorizzati

In ambiente carcerario le limitazioni alla circolazione di libri e stampa devono sacrificare il minimo possibile il diritto alla libera fruizione anche la potestà regolamentare dell’autorità amministrativa deve inserirsi in questa prospettiva di equilibrio, sicché la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale che dispone il regime speciale senza imporre limitazioni inutili rispetto allo scopo del regime speciale.

Il caso. La detenuta aveva ricevuto in carcere un periodico mensile contenuto all’interno di una missiva a lei diretta, ma la direzione del carcere l’aveva trattenuta e respinta al mittente, in applicazione della Circolare DAP che vieta ai detenuti di inviare o ricevere libri, riviste, scritti dai familiari, imponendo l’acquisto tramite l’istituto penitenziario. Reclamato il provvedimento davanti al Magistrato di Sorveglianza, la detenuta otteneva l’accoglimento dell’istanza sulla scorta del ragionamento per cui la Circolare doveva essere disapplicata perché incidente su diritti soggettivi della detenuta sub specie di limitazione del diritto costituzionale alla libertà di corrispondenza di cui all’articolo 15 Cost Trattandosi, a suo dire, di corrispondenza, la rivista doveva essere trattenuta provvisoriamente dall’Amministrazione in attesa della decisione dell’Autorità Giudiziaria che sola può decidere in ordine al visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime differenziato. Simile conclusione trovava il dissenso del Procuratore della Repubblica e del Ministro della Giustizia che sottoponevano la delicata questione alla Corte di Cassazione. Le ricadute del regime differenziato . Costituisce ius receptum la possibilità che, per detenuti soggetti al regime di cui all’articolo 41 bis ord. pen., siano sospese, in tutto o in parte, l’applicazione delle regole di trattamento che si rivelino contrastanti con esigenze di ordine e sicurezza. Tra queste, vi rientrano le regole concernenti l’acquisto e la ricezione di libri e stampati. alla ricerca di un equilibrio. Vengono ad essere compressi valori costituzionalmente garantiti, da un lato, quello della libera circolazione del pensiero sotto forma di stampa , dall’altro, quello della sicurezza. Il potere regolamentare di concreta applicazione delle restrizioni, attribuito all’Amministrazione penitenziaria, deve essere esercitato in questo quadro di bilanciamento senza che trasmodi in una inutile compressione di diritti costituzionalmente garantiti anche alla persona detenuta. Il contenuto della Circolare DAP La Circolare emanata dal Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria disciplina le modalità con cui un detenuto in regime differenziato – ex articolo 41 bis ord. pen. – può esercitare il diritto di ricevere o inviare stampa libri, pubblicazioni, quotidiani , in modo da prevenire tentativi di occultamento fraudolento di messaggi non consentiti per il tramite di tali res che entrano ed escono dal carcere. Avuto come baluardo il contemperamento dei diritti costituzionali sottostanti, la Circolare cerca un equilibrio tra diritti – non obliterati – del detenuto ed esigenze di sicurezza special preventive, coerentemente in verità già sottese al regime differenziato. e la sua ratio. Finalità delle disposizioni della Circolare che regolano le suindicate modalità di esercizio di un diritto in capo al detenuto in regime differenziato sono quelle – intuibili e corroborate in concreto dall’analisi empirica di situazioni carcerarie effettivamente riscontrate – di impedire comunicazioni illecite dentro/fuori carcere, anche in codici cifrati o comunque criptici, dunque non facilmente controllabili dal personale penitenziario. Fatti poco edificanti si erano verificati e erano stati accertati, inducendo l’Amministrazione a dotarsi della Circolare contestata era accaduto che un detenuto sottoposto al regime ex articolo 41 bis ord. pen. continuasse a comunicare all’esterno avvalendosi di libri e riviste trasmesse all’esterno attraverso i colloqui eludendo la censura. Duplice il profilo di difficoltà in capo al personale dell’istituto da un lato, l’utilizzo di un linguaggio criptico, dall’altro, la difficoltà di controllare analiticamente una grande mole di documenti scritti. Le limitazioni alla libertà di corrispondenza sono di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria . L’articolo 15 Cost., come noto, riserva alla sola Autorità Giudiziaria il potere di limitare la corrispondenza del detenuto. Ad ogni modo, rileva il Ministro della Giustizia, la Circolare disciplina la ricezione di plichi, pacchi, non di corrispondenza e sottolinea che l’inserimento di una missiva in un pacco non trasforma la natura giuridica. neppure alcuna limitazione alla ricezione di stampa. L’ordinamento penitenziario garantisce il detenuto da limitazioni all’accesso a determinate pubblicazioni. L’articolo 18 ord. pen., infatti, prevede che i detenuti sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione. tuttavia, l’Amministrazione penitenziaria ha potere regolamentare. Sussiste in capo all’Amministrazione il potere di regolamentare la concreta applicazione delle restrizioni derivanti dall’applicazione del regime custodiale differenziato previsto dalla legge. Così facendo, la Circolare, lungi dal disciplinare il ricevimento di corrispondenza, si limita a disciplinare il contenuto dei pacchi, precisando che tale contenuto non può consistere in libri, riviste o quotidiani. Inoltre, nella medesima ottica regolamentare, quanto a libri, riviste e stampati in genere, la Circolare impone l’acquisto tramite determinati canali controllati id est l’impresa di mantenimento ovvero la libreria per il tramite di personale delegato dai Direttori degli Istituti Penitenziari , al fine di impedire che le pubblicazioni diventino un mezzo improprio di trasferimento di messaggi. La stessa logica sovraintende gli eventuali abbonamenti a giornali o riviste autorizzate che devono essere sottoscritti direttamente dalla Direzione o dall’impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti che ne abbiano fatto richiesta. Se dall’esterno pervengono simili res, l’Amministrazione respinge al mittente i pacchi. A margine, ulteriori limitazioni sono possibili. Il Magistrato di Sorveglianza e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione avevano affermato che, nel caso in esame, si dovesse ragionare alla luce di un’altra norma dell’ordinamento penitenziario, vale a dire l’articolo 18 ter ord. pen. Tale norma introduce e disciplina “limitazioni e controlli della corrispondenza”, disponendo che, con decreto motivato e per un periodo non superiore a sei mesi ma prorogabile, possono essere assunti provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa nel visto di controllo della corrispondenza nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza. Ciò in quanto sussista la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso oppure sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Logico corollario della disposizione è che le censure e i controlli della corrispondenza dei detenuti sono soggetti a riserva rinforzata della garanzia giurisdizionale. Corretto il meccanismo regolato dalla Circolare . La Cassazione, al termine di un’accurata analisi della vicenda e dei principi in gioco, ha annullato senza rinvio l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza precisando che non vi è alcun interesse apprezzabile a ricevere una determinata copia di una rivista invece di un’altra acquistabile tramite i canali autorizzati la pretesa contraria può nascondere, al contrario, un interesse illecito. Inoltre vi è una sostanziale differenza tra la libertà di corrispondenza e la libertà di ricevere stampa autorizzata, in quanto quest’ultima non ricade nella garanzia costituzionale dell’articolo 15 Cost. ma è riconosciuta dall’ordinamento penitenziario. ma un preciso monito all’Amministrazione penitenziaria. Il meccanismo congegnato dalla Circolare deve essere tale da assicurare in concreto che tutte le riviste e gli stampati autorizzati possano giungere ai detenuti destinatari in tempo ragionevole senza risolversi in uno artificio strumentale a negare, di fatto, il diritto garantito dall’ordinamento. Garante della correttezza del suddetto meccanismo sarà il Magistrato di Sorveglianza nell’esercizio della sua funzione di controllo.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 ottobre 2014 – 17 febbraio 2015, numero 6887 Presidente Siotto – Relatore Di Tomassi Ritenuto in fatto 1. Il Magistrato di Sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 10/10/2013, in accoglimento del reclamo proposto da L.N.D. , detenuta in regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero , avverso il provvedimento di trattenimento e deposito presso il magazzino dell'Istituto del mensile dal titolo XXX contenuto all'interno di una missiva diretta alla detenuta, disponeva la disapplicazione della circolare DAP numero 8845/2011 del 16/11/2011 nella parte in cui vieta ai detenuti di inviare o ricevere dai familiari libri, riviste, scritti e impone loro di acquistare gli stessi per il tramite dell'Istituto penitenziario invece di poterli ricevere anche mediante abbonamenti sottoscritti dai familiari disponeva che il mensile Insieme fosse restituito alla detenuta. Secondo il Magistrato, il reclamo era ammissibile in quanto il provvedimento incideva sui diritti soggettivi della detenuta, venendo prospettata la limitazione del diritto costituzionale alla libertà di corrispondenza sancita dall'articolo 15 della Costituzione richiamata la disciplina dettata dall'articolo 18 ter ord. penumero , il Magistrato ricordava che, secondo questa Corte, nel concetto di corrispondenza rientra qualsiasi scritto, cosicché anche i testi contenuti nei pacchi spediti ai o dai familiari soggiacciono alla medesima disciplina il trattenimento operato era stato deliberato dalla Direzione dell'Istituto penitenziario, né si trattava di trattenimento provvisorio cui aveva fatto seguito un provvedimento definitivo del Magistrato di Sorveglianza. In definitiva, non poteva essere imposta né con circolare amministrativa né mediante provvedimento della Direzione dell'Istituto penitenziario alcuna limitazione nella ricezione della corrispondenza, dovendosi, invece, provvedere al controllo dei suoi contenuti come disposto dall'A.G. la circolare doveva, quindi, essere disapplicata. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila, deducendo l'inammissibilità del reclamo della L. in quanto tardivo e la violazione dell'articolo 41 bis ord. penumero da parte dell'ordinanza impugnata. Secondo il ricorrente, la Circolare era diretta ad impedire comunicazioni illecite e, quindi, la sua finalità era corrispondente a quelle previste per il regime differenziato inoltre detta circolare non poneva in realtà alcuna limitazione al diritto costituzionale di ricevere o inviare stampa o corrispondenza, limitandosi a disciplinare le modalità con cui un detenuto in regime ex articolo 41 bis cit. attua il diritto in questione, in modo da prevenire comunicazioni fraudolente, nell'ottica del contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti con le esigenze specialpreventive di sicurezza sottese al regime differenziato. Secondo il P.M. ricorrente, esiste in capo all'Amministrazione penitenziaria un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni imposte dalla finalità del regime differenziato la Circolare, emessa in forza di tale potere, si limita a sottoporre ad un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe, impedendo ai detenuti di effettuare scambi sospetti di libri che potrebbero contenere messaggi criptici. 3. Ricorre per cassazione anche il Ministro della Giustizia, deducendo in primo luogo violazione di legge per violazione del termine di decadenza di dieci giorni previsto dall'articolo 14 ter ord. penumero il termine per il ricorso era abbondantemente decorso. In un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea interpretazione degli articolo 41 bis e 18 ter citati e 14, comma 2, d.P.R. 230 del 2000. Ribadendo che l'utilizzo di libri e riviste come veicolo per messaggi in codice era stato accertato ed era reso possibile dall'oggettiva difficoltà di individuare eventuali manomissioni all'interno di stampati anche molto voluminosi, così rendendo inefficace il visto di controllo sulla corrispondenza, il ricorrente sottolinea che la circolare non pone alcuna limitazione alla ricezione della corrispondenza o della stampa ma si limita a disciplinare la modalità con le quali il detenuto in regime differenziato può ricevere o inviare libri o pubblicazioni di altra natura da o verso l'esterno, in modo da prevenire fraudolenti tentativi di occultamento di messaggi non consentiti. Il dettato costituzionale dell'articolo 15 della Costituzione riserva alla sola Autorità Giudiziaria il potere di porre limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica del detenuto la ricezione della stampa non rientra nella corrispondenza epistolare e viene, infatti, distinta dall'articolo 18 ter cit. e anche dall'articolo 38 d.P.R. 230 del 2000 quindi, gli involucri contenenti libri, giornali o riviste non fanno parte della corrispondenza epistolare e devono essere considerati pacchi e non lettere né l'inserimento di una lettera in un pacco è sufficiente per trasformare la natura giuridica del pacco. La Circolare si era limitata a disciplinare il contenuto dei pacchi , disponendo che, per i detenuti in regime di 41 bis ord. penumero , questi non possano contenere quotidiani, riviste o libri. Le disposizioni non costituiscono nemmeno una limitazione nella ricezione della stampa. L'Amministrazione penitenziaria, in base all'articolo 18, comma 6 ord. penumero , non può impedire ai detenuti di accedere a determinate pubblicazioni, in ragione del contenuto di queste ma la Circolare si limita ad imporre l'acquisto di determinati canali per l'acquisto della stampa, al solo scopo di garantire che le pubblicazioni non diventino un improprio mezzo di trasporto di messaggi da sottrarre al visto di controllo. Il provvedimento, peraltro, non è di trattenimento, ma di respingimento al mittente dei volumi, cui viene restituita la disponibilità dell'oggetto provvedimento reso possibile da motivate esigenze di sicurezza, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, d.P.R. 230 del 2000. Si tratta, comunque, non di una limitazione del diritto allo studio del detenuto in regime speciale, ma di una modalità diversa di esercizio del diritto. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto dei ricorsi. Il reclamo era tempestivo, in quanto proposto dal difensore il 16/3/2013, mentre il provvedimento di trattenimento della corrispondenza era stato comunicato alla detenuta l'8/3/2013. Il Procuratore Generale osserva che l'articolo 41 bis ord. penumero si limita a prevedere la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, senza prevedere ulteriori limitazioni, cosicché, come osservato dal Magistrato di Sorveglianza, la norma di riferimento è quella dell'articolo 18 ter ord. penumero e le censure ed i controlli della corrispondenza sono soggetti a riserva rinforzata della garanzia giurisdizionale, violata dalla Circolare del DAP. Considerato in diritto 1. La Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria numero 8845 del 16/11/2011, emessa con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero , dispone - per quanto qui rileva - che qualsiasi tipo di stampa autorizzata quotidiani, riviste, libri deve essere acquistato esclusivamente nell'ambito dell'istituto penitenziario tramite l'impresa di mantenimento ovvero direttamente in libreria tramite personale delegato dai Direttori degli Istituti Penitenziari parimenti, eventuali abbonamenti a giornali e riviste autorizzate dovranno essere sottoscritti direttamente dalla Direzione o dall'impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti che ne abbiano fatto richiesta. Viene vietato anche l'ingresso di libri o riviste ricevuti dall'esterno dai familiari anche tramite pacco colloquio o postale. Viene fatto divieto di consegnare tale materiale all'esterno. La Circolare ribadisce la necessità di evitare scambi di riviste o libri tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. La Circolare enuncia i motivi di tale disposizioni un detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero aveva continuato a comunicare con l'esterno eludendo il visto di censura aveva inviato lettere a riviste e si era servito di libri e riviste trasmesse all'esterno durante i colloqui nonché di atti giudiziari consegnati ai familiari in occasione dei colloqui e poi da questi riconsegnati. Il successo dell'iniziativa del detenuto veniva attribuito, oltre al linguaggio criptico che egli aveva utilizzato, alle difficoltà che il personale addetto all'Ufficio Censura incontra nel controllare minuziosamente una imponente mole di documenti e scritti. 2. Nel presente procedimento tale Circolare ha avuto effetto nella parte in cui vieta l'ingresso di libri o riviste dall'esterno contenuti in un pacco per ricevere la rivista XXXXXXXX, la detenuta, secondo la Circolare, deve abbonarsi ad essa tramite la Direzione del carcere oppure deve acquistarla, sempre tramite la Direzione, in libreria. Secondo il Magistrato di Sorveglianza dell'Aquila, tale limitazione - benché abbia ad oggetto una rivista stampata - riguarda il diritto alla corrispondenza dei detenuti pertanto, il trattenimento - o meglio il respingimento, comunque il non inoltro al detenuto in via definitiva - può essere disposto esclusivamente dall'Autorità Giudiziaria e non da quella Amministrativa. Secondo il Magistrato, poiché per i detenuti nel regime ex articolo 41 bis ord. penumero è previsto il visto di controllo sulla corrispondenza, il trattenimento doveva essere provvisorio in attesa della decisione definitiva dello stesso magistrato. 3. Questa Corte ha più volte affermato la legittimità della Circolare in oggetto, sulla base di diverse considerazioni. Con la sentenza numero 3031 del 2013, questa Corte osservava che il vigente ordinamento penitenziario prevede, per i detenuti soggetti al regime di cui all'articolo 41 bis Ord. Penumero , la possibilità di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle regole di trattamento che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza comma 2 del cit. articolo . Tra le regole di trattamento che possono subire limitazioni in ragione della particolare pericolosità presupposta in capo ai detenuti sottoposti al regime in parola vi sono certamente quelle che riguardano acquisto e ricezione di libri e stampa in genere. Peraltro, in materia, alla regola generale di cui all'articolo 18 Ord. Penumero segue quella limitativa di cui all'articolo 18 ter, connessa pur sempre - per quel che riguarda il caso in esame - a ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto . Può dirsi, dunque, che nella specifica materia della fruizione, da parte dei detenuti, del materiale in questione libri e stampa vi sia un principio di carattere generale, di cui l'articolo 41 bis costituisce coerente esplicazione, consistente nella possibilità di imporre limitazioni per ragioni di sicurezza e di ordine, interno o esterno. In realtà, stante i valori costituzionalmente garantiti che vengono ad essere compressi, si tratta - secondo l'insegnamento costante del giudice delle leggi, sempre ribadito, che impone coerente interpretazioni delle norme coinvolte - di dare adeguato equilibrio ai due valori che si contrappongono, da un lato quello della libera circolazione del pensiero nelle forme tradizionali della stampa , dall'altro quello, di non minore valenza, della sicurezza. Non c'è bisogno di ricordare come, se la libera circolazione delle idee è essenziale per ogni società democratica costituita, la sicurezza dei consociati, garantendo i beni della libertà e della stessa vita, sia del pari valore assolutamente primario. In tale ottica, le ragionevoli limitazioni alla circolazione in ambiente carcerario di libri e stampa in genere, che siano disposte secondo le garanzie di legge, devono sacrificare il minimo possibile il contrapposto diritto alla libera fruizione. Ciò detto, va rilevato come, in linea generale, anche la potestà di normazione secondaria dell'autorità amministrativa si deve inserire in siffatta prospettiva di equilibrio tra i due valori in campo. Peraltro la categoria dei detenuti soggetti al regime previsto dall'articolo 41 bis Ord. Penumero si segnala, per i presupposti stessi di tale sottoposizione sempre ricorribile al Magistrato , per aspetti di particolare pericolosità, trattandosi di persone inquisite o condannate per gravissimi reati legati alla criminalità organizzata. A tale considerazione di carattere generale, quasi preliminare, si deve aggiungere quella, derivante dalla pluriennale esperienza delle concrete vicende di tale specifico settore, che rileva come libri, giornali e stampa in genere siano molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, così ricevendo o inviando messaggi in codice ma anche in chiaro come conoscere i fatti criminali riportati dai giornali specie del territorio di provenienza che da un lato non interrompono ma possono anche alimentare le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti. Ove ciò avvenisse, come purtroppo non di rado avviene il che, per massima di esperienza, è di continuo testimoniato dai relativi processi , risulterebbe vanificata una delle funzioni di base della restrizione carceraria che è quella di interrompere i legami criminali. Ciò detto, è di tutta evidenza come la circolare ministeriale non violi tale quadro di riferimento, esplicandosi nell'ambito dei poteri normativamente conferiti all'Amministrazione ed esercitando tali poteri con una logica di sistema e di opportunità che non possono essere dichiarati illegittimi dal giudice ordinario se non invadendo - per vero inammissibilmente - la sfera di opportunità e discrezionalità della Pubblica Amministrazione peraltro, nel concreto, esplicata con logica e coerenza . Né può dirsi dunque essere stato disatteso quell'equo bilanciamento tra valori di rango costituzionale di cui prima s'è detto, atteso che non vi è, nelle disposizioni in questione, un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti costituzionali di informazione e di libera circolazione delle idee, che sono in definitiva salvaguardati, ma solo la predisposizione di un sistema che rende contemporaneamente possibile il necessario controllo di sicurezza. Con la sentenza numero 46783 del 2013, si osservava che gli scopi del regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero sono chiaramente indicati nel comma 2 dell'articolo, nel quale si statuisce che, nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato ordinato per taluno dei delitti richiamati nello stesso articolo, il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento previste dall'Ordinamento Penitenziario, qualora ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti del detenuto con un'associazione criminale, terroristica o eversiva. Impedire i collegamenti con l'associazione di appartenenza è, quindi, lo scopo principale per il quale è stato previsto un regime speciale di detenzione per alcuni detenuti che hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ancora operative durante il periodo di detenzione del detenuto sottoposto al predetto regime. Le particolari restrizioni alle quali devono essere sottoposti i detenuti ai quali è stato applicato il regime in questione sono previste dall'Ordinamento Penitenziario e sono specificate, in base alle esigenze del caso, nel provvedimento del Ministro della giustizia che dispone il suddetto regime speciale nei confronti del detenuto. Non vi è dubbio però che residui, in capo all'amministrazione penitenziaria, un potere regolamentare per la concreta applicazione delle restrizioni rivolte alla suddetta categoria di detenuti, che deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, senza comunque rendere inutilmente più penosa la regola speciale imposta al detenuto e senza che si verifichi una inutile compressione di diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto. In altri termini, si deve affermare che nella materia de qua la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento ministeriale e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale. Con la circolare del DAP 0434055 in data 16.11.2011 sono state imposte determinate regole nei confronti di detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis O.P., con riguardo in particolare all'acquisto e alla circolazione di stampe e di libri, alla sottoscrizione di abbonamenti, all'accumulo di testi nella propria camera di detenzione. La suddetta circolare ha indicato le ragioni per le quali ha introdottole regole sopra indicate nella acquisizione, circolazione e custodia di libri era stato constatato che, utilizzando tecniche di linguaggio criptico, attraverso il ricevimento o la consegna di libri era possibile per detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41 bis O.P. ricevere o far pervenire all'esterno messaggi inoltre era opportuno non far conoscere a terzi l'istituto di assegnazione del detenuto sottoposto a regime speciale infine l'accumulo eccessivo di testi nella camera detentiva rendeva difficoltose le perquisizioni ordinarie. Risulta evidente che talune delle regole sopra indicate sono state introdotte con l'espressa finalità di impedire che, attraverso la ricezione o la consegna di testi, il detenuto sottoposto a regime speciale possa ricevere o comunicare all'esterno messaggi cifrati. Con l'introduzione delle suddette regole, però, non viene in alcun modo limitato il diritto del detenuto ad informarsi o studiare attraverso la lettura di testi, ma si sottopone a un più rigoroso controllo la provenienza dei libri o delle stampe e si impedisce al detenuto di effettuare scambi sospetti con familiari di libri che potrebbero contenere messaggi criptici, non facilmente individuabili dal personale addetto al controllo. Risulta del tutto ragionevole la prescrizione che abbonamenti a pubblicazioni avvengano per il tramite della direzione dell'istituto o dell'impresa incaricata della distribuzione in carcere, al fine di mantenere un'opportuna riservatezza sul luogo di detenzione del detenuto sottoposto al regime di cui all'articolo 41 bis O.P Le regole introdotte dalla suddetta circolare, in conclusione, risultano applicative della legge istitutiva del regime speciale di detenzione ed in linea con le finalità di questo regime. Dette prescrizioni, inoltre, non hanno sostanzialmente limitato il diritto del detenuto ad informarsi o a studiare, risultando soltanto regolate, in funzione degli scopi del regime di detenzione speciale, le modalità con le quali possono essere ricevuti, consegnati o custoditi i libri nella propria camera di detenzione. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Con la sentenza numero 23377 del 2013 si confermava il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che, in forza della citata Circolare, aveva respinto il reclamo del detenuto avverso il divieto alla ricezione, tramite abbonamento o inserimento in un pacco inviato dai familiari, di una rivista giuridica si escludeva senz'altro che incidesse sui diritti soggettivi del detenuto - nello specifico sul diritto all'informazione - la mera regolamentazione delle modalità d'acquisto di pubblicazioni da parte dei detenuti, e ciò anche al fine di impedire l'uso delle stesse per indebite comunicazioni con l'esterno. Con la sentenza numero 9674 del 2014 - avente, peraltro, ad oggetto il divieto dell'inoltro delle pubblicazioni all'esterno, che non rileva in questa sede - si sottolineava che l'articolo 18, comma 6, ord. penumero individua la facoltà per il detenuto di acquistare e tenere presso di sé i libri in libera vendita all'esterno e si osservava, incidentalmente, che la Circolare assicurava in ogni caso la fruizione da parte dell'interessato del contenuto della pubblicazione, in ciò risolvendosi il contenuto essenziale del diritto di proprietà sulla res . 4. Non vi sono motivi per discostarsi dalle decisioni sopra richiamate. In particolare occorre rimarcare due aspetti il primo è la non assoluta equiparabilità tra ricezione della corrispondenza e ricezione della stampa. In effetti gli articolo 18 e 18 ter ord. penumero distinguono chiaramente il diritto dei detenuti ad avere corrispondenza e quello a tenere presso di sé quotidiani, periodici e libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione . La distinzione discende da quella presente in Costituzione, che proclama all'articolo 15 la libertà e la segretezza della corrispondenza come diritti inviolabili, permettendone la limitazione solo per atto motivato dall'A.G. con le garanzie stabilite dalla legge, e all'articolo 21 il divieto di autorizzazione e censure sulla stampa. Con ciò non si vuole affermare che ogni limitazione alla ricezione della stampa è ammissibile nei confronti dei detenuti in regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero si vuole tuttavia rimarcare che la ricezione della stampa autorizzata - che è un diritto riconosciuto dall'ordinamento penitenziario - non ricade sotto la garanzia costituzionale dell'articolo 15 cit La seconda distinzione che occorre ribadire è quella tra la limitazione del diritto alla ricezione della stampa e la regolamentazione delle modalità di tale ricezione. È indiscusso che la detenuta in regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero potrà ricevere e leggere la rivista Invece solo potrà farlo per il tramite della Direzione mediante acquisto o abbonamento. In effetti, il concetto di stampa presuppone una serie di pubblicazioni identiche tra loro appunto stampate che, quindi, hanno identico contenuto il detenuto non ha, quindi, alcun interesse apprezzabile a ricevere una determinata copia di una rivista invece di un'altra, proprio perché esse sono identiche tra loro. D'altro canto, il DAP, nella Circolare qui commentata, sottolinea che la pretesa di ricevere e inviare una determinata copia di una rivista o di un libro può nascondere - e talvolta è stato accertato che nascondesse - un interesse illecito, vale a dire quello di ricevere o inviare comunicazioni criptiche sottratte al visto di censura. In altre parole, lo stampato - libro o rivista - se inviato dall'esterno da soggetto privato, può non essere identico ad una copia uscita dalla tipografia, perché in esso sono stati apportate aggiunte e messaggi. Quindi, le modalità imposte - per le ragioni che le precedenti sentenze hanno già evidenziato essere coerenti con il regime di cui all'articolo 41 bis ord. penumero - non limitano affatto il diritto a ricevere e a tenere con sé la stampa, ma impongono solo modalità che garantiscono l'Amministrazione Penitenziaria che a giungere al detenuto siano stampati non modificati. 5. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio. Si deve aggiungere, peraltro, che il meccanismo dovrà in concreto assicurare che le riviste e gli stampati - tutte le riviste e tutti gli stampati autorizzati - giungano ai detenuti destinatari in un tempo ragionevole la Circolare non dovrà, in altre parole, diventare strumento di negazione di fatto del diritto. Il Magistrato di Sorveglianza potrà svolgere anche su questo aspetto la sua funzione di controllo. P.Q.M. A scioglimento della riserva adottata all'udienza del 14 ottobre 2014, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.