Mansioni superiori svolte occasionalmente? Nessun arricchimento professionale

Le mansioni superiori svolte occasionalmente non possono essere considerate «titolo» aggiuntivo in una procedura concorsuale. Ma l'eventuale mancata considerazione di titoli dimostrati o autocertificati deve essere adeguatamente motivata.

La giurisprudenza amministrativa – muovendo dalla disciplina risalente all’articolo 67 del d.p.r. 3 maggio 1957, numero 686, sulla nozione di lavori originali ed incarichi valutabili in sede di concorso per titoli per la nomina alla qualifica superiore – ha costantemente ribadito le regole ivi enunciate in base alle quali costituiscono incarichi valutabili quelli che non rientrano nelle normali mansioni dell’ufficio, presuppongono specifica competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica e comportano l’assunzione di particolari responsabilità. Con riguardo all’incarico oggetto dei ricorsi esaminati congiuntamente, il Collegio, in linea con quanto argomentato dagli appellanti, ritiene che la sostituzione del funzionario posto al vertice di una determinata struttura amministrativa in caso di assenza o di impedimento costituisce - alla luce del principio di continuità dell’azione amministrativa - una proiezione degli ordinari compiti dell’impiegato di più elevata qualifica. Coerente con detto principio è la nota del Direttore amministrativo dell'ente interessato dalla procedura concorsuale, che ha contenuto strettamente dichiarativo e riconduce alle vigenti disposizioni l’esercizio delle funzioni vicarie, con effetto di automatismo in relazione al possesso della qualifica più elevata fra gli impiegati addetti al Dipartimento di scienze cliniche e veterinarie. La sostituzione non dà titolo. Detto obbligo di sostituzione trova conferma nell’articolo 10 del decreto numero 2294/2010, di approvazione del regolamento di ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, ove è stabilito che in caso di assenza ed impedimento del responsabile del procedimento, la responsabilità è attribuita al dipendente presente nella medesima unità in possesso della qualifica più alta, ovvero a quello con maggiore anzianità di servizio. Non versandosi, quindi, a fronte di un provvedimento che conferisca in via continuativa compiti aggiuntivi rispetto a quelli riconducibili in via ordinaria alla qualifica rivestita ed all’ufficio di applicazione, con aggravio di lavoro ed assunzione di ulteriori e stabili responsabilità, correttamente la commissione esaminatrice non ha attribuito punteggio ed ha qualificato il titolo non suscettibile di valutazione ai sensi dell’articolo 9 del bando di concorso. Le autodichiarazioni L'originario ricorrente aveva dichiarato il possesso di un titolo avvalendosi dello strumento dell’autocertificazione come consentito dall’articolo 9, comma 1, del bando di concorso. Dalla scheda di valutazione dei titoli prodotti dallo stesso nulla emerge in ordine alle ragioni in base alle quali il titolo professionale in argomento non è stato ammesso a valutazione. Non risulta, quindi, assolto l’obbligo di motivazione, ancorché in forma sintetica, in ordine alle ragioni in base alle quali è stato escluso il valore fidefacente della dichiarazione sostitutiva del concorrente. Sul punto grava sulla commissione amministratrice l’onere di motivata rinnovazione in parte de qua del giudizio valutativo, sulla scorta di una compiuta istruttoria sull’esistenza di risultanze documentali che comprovino l’effettiva partecipazione dell’interessato al corso di formazione e di aggiornamento. e le convenzioni di routine non vengono riconosciute. L'originario ricorrente non si era visto riconosciuto neppure un punteggio per la partecipazione a lavori nell’ambito di convenzioni stipulate dal Dipartimento di appartenenza, ciò sul rilievo che la tabella di valutazione approvata dalla Commissione esaminatrice ha previsto un’apposita voce afferente alla partecipazione a gruppi di studio e di lavoro. Con riguardo all’impegno professionale in questione, il Direttore del dipartimento di scienze cliniche e veterinaria, in un documento allegato dal ricorrente alla domanda di partecipazione al concorso, attesta che lo stesso ha partecipato ai lavori di diverse «convenzioni» curandone gli aspetti amministrativi – contabili inerenti alle stesse. Lo strumento convenzionale, osserva il Collegio, è uno dei mezzi per lo svolgimento dei compiti di istituto delle università, e l’impegno in tale sede profuso si configura come espressione di mansioni nel settore contabile ed amministrativo riconducibili alla qualifica rivestita ed ordinariamente espletate presso l’ufficio di appartenenza, come emerge dal curriculum prodotto. Non si versa, quindi, a fronte di un prodotto intellettuale, con una ricaduta formativa sul corredo professionale e culturale del dipendente, che possa costituire oggetto di meritevole apprezzamento ai fini del riconoscimento di uno specifico punteggio. Le mansioni occasionali non sono sufficienti. In sostanza, secondo la Sezione sent. numero 862/2012 depositata il 17 febbraio , non costituiscono incarichi valutabili, ai fini di una procedura concorsuale, quelli che rientrano o sono proiezione delle normali mansioni dell’ufficio e non danno luogo, con specifico aggravio all’impegno ordinario, ad un arricchimento professionale del dipendente e ad un risultato in vantaggio dell’amministrazione che rappresenti un quid novi rispetto alle ordinarie prestazioni lavorative dallo stesso rese.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20 dicembre 2011 – 17 febbraio 2012, numero 862 Presidente Maruotti – Relatore Polito Fatto e diritto 1 . Con il ricorso numero 4881 del 2008, proposto al T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, il sig. M. E. impugnava il decreto dirigenziale numero 919 del 12 giugno 2008, di approvazione degli atti della procedura selettiva, riservata al personale tecnico – amministrativo, indetta dell’Università degli studi di Napoli Federico II, per il passaggio, dalla categoria C , a numero 132 posti della categoria D , posizione economica D1 – area amministrativa/gestionale – nella parte in cui colloca il ricorrente al posto numero 144 della graduatoria con punti numero 42, unitamente agli atti connessi ed, in particolare, i verbali della commissione giudicatrice. A sostegno della domanda impugnatoria erano dedotti motivi inerenti alla mancata valutazione di titoli con conseguente riduzione del punteggio finale, che investivano - la mancata valutazione della nota del 24 ottobre 2002, a firma del direttore amministrativo dell’Università, con la quale è accolta la richiesta del direttore del dipartimento del 23 settembre 2002 di autorizzare – a beneficio del ricorrente - la sostituzione del segretario amministrativo in caso di sua assenza o impedimento - la mancata valutazione della partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento professionale dell’area amministrativo/contabile, come da decreto rettorale numero 2505 del 28 settembre 1996 - la mancata valutazione della partecipazione ai lavori per convenzioni con l’Istituto Zooprofilattico, con l’ ASL BN1, l’ ASL NA1, lo Shering Plough s.p.a, la Bayer s.p.a. Con la sentenza numero 25137 del 2010, il T.A.R. accoglieva in parte il ricorso. Il primo giudice in particolare - riteneva non assistita da motivazione la mancata ammissione a punteggio dell’incarico conferito al sig. M. di sostituzione del Segretario amministrativo del dipartimento di appartenenza nei casi di sua assenza o impedimento, non potendo a tal fine ritenersi esaustiva la previsione finale della scheda di valutazione secondo cui gli ulteriori titoli, ove presenti, non viene attribuito alcun punteggio, in quanto non rientrano nelle categorie previste nell’articolo 8 del bando di selezione o non sono stati redatti con le modalità di cui all’articolo 9 del bando medesimo o non sono stati comunque ritenuti suscettibili di valutazione. - affermava sufficientemente documentata, a mezzo di atto di autocertificazione, la partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento professionale dell’area amministrativo/contabile, indetto con decreto rettorale numero 2505 del 28 settembre 1996 - dichiarava priva di argomentazione esplicativa la mancata valutazione della partecipazione ai lavori per convenzioni con l’ ASL BN1, l’ ASL NA1, lo Shering Plough s.p.a, la Bayer s.p.a. Il T.A.R. respingeva i ricorsi incidentali proposti dai concorrenti Vincenzo B. e Teresa C., volti a contestare gli atti della procedura concorsuale nella parte il cui non hanno ammesso a valutazione titoli dagli stessi prodotti. 1.1 . Avverso la sentenza del T.A.R. numero 25137 del 2010 proponeva appello, rubricato al numero 4185/2011, la sig.ra Maria Teresa C., collocata al 144° posto della graduatoria, in posizione utile per il passaggio nella categoria D , posizione economica D1. Ella ha dedotto a sostegno della riforma della sentenza gravata - la violazione del principio del contraddittorio per la mancata notifica del ricorso in prime cure nella qualità di contraddittore necessario - l’illegittimità dell’operato della commissione esaminatrice per avere ammesso a valutazione incarichi conferiti da un funzionario dell’università e non da un organo monocratico da identificare, secondo il regolamento dell’ Ateneo, nel rettore o nel direttore amministrativo - l’indebita valutazione dell’incarico conferito al sig. M. di sostituto del Segretario amministrativo di dipartimento, perché non formalmente conferito da un organo competente, non espletato in concreto, né certificato con congrua documentazione detto incarico integrerebbe, inoltre, una mera delega di firma per l’esercizio di funzioni vicariali in caso di assenza o impedimento del segretario amministrativo, compito riconducibile in via ordinaria all’impiegato di più elevata qualifica nell’ambito dell’ufficio di applicazione - la correttezza dell’operato della commissione che ha omesso di valutare al partecipazione del M. a corsi di formazione ed al corso di formazione e di aggiornamento professionale dell’area amministrativo/contabile, come da decreto rettorale numero 2505 del 28 settembre 1996 La sig.ra C. ha inoltre contestato le statuizioni del T.A.R. reiettive del ricorso incidentale proposto in primo grado. 1.2 Avverso la sentenza del T.A.R. ha, altresì, proposto ricorso, rubricato al numero 4770/2011, il sig. Vincenzo B., che con diffuso ordine argomentativo ha contrastato le conclusioni del T.A.R. ed ha riproposto i motivi di ricorso incidentale disattesi dal giudice territoriale. 1.3 . Contro la sentenza numero 23137 del 2010 ha, inoltre, proposto ricorso, rubricato al numero 4039 del 2011, l’Università degli studi di Napoli Federico II, che, in particolare, ha sottolineato che la nota dell’amministrazione inerente ai compiti del dr. M. di sostituzione del direttore amministrativo non costituisce incarico suscettibile di valutazione nel concorso per titoli, ma che ha natura meramente dichiarativa di funzioni peculiari al funzionario con qualifica più elevata nell’ambito dell’ufficio di appartenenza. In tutti i giudizi si è costituto il ricorrente in primo grado E. M., che ha contraddetto in memoria i motivi dedotti ed ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Nei ricorsi numero 4770 e 4185 del 2011 l’Università degli studi di Napoli Federico II ha spiegato atto di costituzione formale. Nel giudizio numero 4039 del 2011 si sono costituiti i signori C. e B 2 . Ai sensi dell’articolo 96, comma 1, cod. proc. amm., i ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti per la contestuale decisione. 2.1 . Va condiviso il motivo, sviluppato in tutti e tre i ricorsi in appello, con il quale, in contrario alle conclusioni del T.A.R., si sostiene che correttamente la commissione esaminatrice non ha ammesso a punteggio il titolo prodotto dal sig. M., inerente al conferimento di compiti di sostituzione del segretario amministrativo del dipartimento di applicazione in caso di assenza o impedimento. La giurisprudenza amministrativa – muovendo dalla disciplina risalente all’articolo 67 del d.P.R. 3 maggio 1957, numero 686, sulla nozione di lavori originali ed incarichi valutabili in sede di concorso per titoli per la nomina alla qualifica superiore – ha costantemente ribadito le regole ivi enunciate in base alle quali costituiscono incarichi valutabili quelli che non rientrano nelle normali mansioni dell’ufficio, presuppongono specifica competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica e comportano l’assunzione di particolari responsabilità. Con riguardo all’incarico di cui è controversia, va rilevato, in linea con quanto argomentato dagli odierni appellanti, che la sostituzione del funzionario posto al vertice di una determinata struttura amministrativa in caso di assenza o di impedimento costituisce - alla luce del principio di continuità dell’azione amministrativa - una proiezione degli ordinari compiti dell’impiegato di più elevata qualifica. Coerente con detto principio è la nota del Direttore amministrativo dell’ Università degli studi di Napoli del 24 ottobre 2002, che ha contenuto strettamente dichiarativo e riconduce alle vigenti disposizioni l’esercizio delle funzioni vicarie, con effetto di automatismo in relazione al possesso della qualifica più elevata fra gli impiegati addetti al Dipartimento di scienze cliniche e veterinarie. Detto obbligo di sostituzione trova conferma nell’articolo 10 del decreto numero 2294 del 2010, di approvazione del regolamento di ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, ove è stabilito che in caso di assenza ed impedimento del responsabile del procedimento, la responsabilità è attribuita al dipendente presente nella medesima unità in possesso della qualifica più alta, ovvero a quello con maggiore anzianità di servizio. Non versandosi, quindi, a fronte di un provvedimento che conferisca in via continuativa compiti aggiuntivi rispetto a quelli riconducibili in via ordinaria alla qualifica rivestita ed all’ufficio di applicazione, con aggravio di lavoro ed assunzione di ulteriori e stabili responsabilità, correttamente la commissione esaminatrice non ha attribuito punteggio ed ha qualificato il titolo non suscettibile di valutazione ai sensi dell’articolo 9 del bando di concorso. 2.2 . Con un secondo motivo articolato nei rispettivi ricorsi proposti dal sig. B. e dalla sig.ra C., è contestata la statuizione del T.A.R. che ha ritenuto carente sul piano motivazionale, oltreché dell’integrazione istruttoria, la mancata attribuzione di punteggio al titolo professionale, dichiarato dal sig. M. nella domanda di partecipazione al concorso e nell’annesso curriculum, relativo alla partecipazione a corso al corso di formazione e di aggiornamento dell’area amministrativa/contabile, come da decreto numero 2505 del 28.09.1996. Sul punto la sentenza merita conferma. Il sig. M. ha dichiarato il possesso del titolo avvalendosi dello strumento dell’autocertificazione come consentito dall’articolo 9, comma 1, del bando di concorso. Dalla scheda di valutazione dei titoli prodotti dall’odierno appellato nulla emerge in ordine alle ragioni in base alle quali il titolo professionale in argomento non è stato ammesso a valutazione. Non risulta, quindi, assolto l’obbligo di motivazione, ancorché in forma sintetica, in ordine alle ragioni in base alle quali è stato escluso il valore fidefacente della dichiarazione sostitutiva del concorrente. Sul punto grava sulla commissione amministratrice l’onere di motivata rinnovazione in parte de qua del giudizio valutativo, sulla scorta di una compiuta istruttoria sull’esistenza di risultanze documentali che comprovino l’effettiva partecipazione dell’interessato al corso di formazione e di aggiornamento. 2.3 . Va, invece, riconosciuto fondato il terzo motivo del ricorso in appello dei sig. B., che investe la sentenza del T.A.R. nella parte in cui ha censurato l’omessa attribuzione di un punteggio per la partecipazione del sig. M. a lavori nell’ambito di convenzioni stipulate dal Dipartimento di appartenenza, ciò sul rilievo che la tabella di valutazione approvata dalla Commissione esaminatrice ha previsto un’apposita voce afferente alla partecipazione a gruppi di studio e di lavoro. Con riguardo all’impegno professionale in questione, il Direttore del dipartimento di scienze cliniche e veterinaria, in un documento allegato dal sig. M. alla domanda di partecipazione al concorso, attesta che il sig. M. E. ha partecipato ai lavori delle convenzioni sotto indicate curandone gli aspetti amministrativi – contabili inerenti alle stesse. Posto che lo strumento convenzionale è uno dei mezzi per lo svolgimento dei compiti di istituto delle università, va rilevato che l’impegno in tale sede profuso dal sig. M. si configura come espressione di mansioni nel settore contabile ed amministrativo riconducibili alla qualifica rivestita ed ordinariamente espletate presso l’ufficio di appartenenza, come emerge dal curriculum prodotto. Non si versa, quindi, a fronte di un prodotto intellettuale, con una ricaduta formativa sul corredo professionale e culturale del dipendente, che possa costituire oggetto di meritevole apprezzamento ai fini del riconoscimento di uno specifico punteggio. Va, quindi, al riguardo ribadito il principio, già enunciato al punto 2.1 della presente motivazione, in base al quale non costituiscono incarichi valutabili quelli che rientrano o sono proiezione delle normali mansioni dell’ufficio e non danno luogo, con specifico aggravio all’impegno ordinario, ad un arricchimento professionale del dipendente e ad un risultato in vantaggio dell’ amministrazione che rappresenti un quid novi rispetto alle ordinarie prestazioni lavorative dallo stesso rese. 2.4 . Sempre in ordine alle impugnative proposte in via principale, va da ultimo esaminato il motivo dedotto nel ricorso proposto dalla sig.ra C., con il quale si lamenta la violazione del principio del contraddittorio per la mancata notifica dell’atto introduttivo del giudizio nella qualità di ultima graduata in posizione utile per l’avanzamento alla più elevata qualifica. Il motivo è infondato. Il ricorso avanti al T.A.R. è stato inizialmente notificato all’Università e a tre soggetti in posizione di controinteresse, così assolvendo, secondo quanto prescritto dall’articolo 21 della legge numero 1034 del 1971, l’onere di chiamata in giudizio dell’organo che ha emanato il provvedimento impugnato ed almeno alcuno dei controinteressati ai quali il provvedimento medesimo direttamente si riferisce, . A seguito dell’ordinanza presidenziale di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato poi notificato individualmente alla sig.ra C. e, a mezzo di pubblici proclami, ad altri controinteressati. La sig.ra C. è stata, quindi, posta in condizione di partecipare al giudizio, come è effettivamente avvenuto, e di contraddire quindi alle pretese fatte valere dal sig. M., tant’è che si è avvalsa, a sostegno delle proprie ragioni, anche dello strumento di impugnazione in via incidentale degli atti del concorso. 2.5 . Vanno infine esaminate le contestazioni mosse dagli appellanti sig. B. e sig.ra C. avverso le statuizioni della sentenza impugnata con le quali sono stati respinti i motivi di ricorso formulati in via incidentale in ordine alla mancata valutazione da parte della commissione esaminatrice di taluni titoli dagli stessi prodotti. 2.4 . Quanto al titolo prodotto dal sig. B. relativo al lodevole servizio prestato presso l’ufficio del genio civile di Gorizia Ministero dei lavori pubblici dal 01.08.1994 al 30.06.1996, si tratta di attività che - ancorché oggetto di favorevole apprezzamento da parte dell’amministrazione di appartenenza - non identifica compiti aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli ordinari della qualifica e dell’ufficio di applicazione e non è, quindi, riconducibile fra gli incarichi espressione di specifica esperienza professionale o in compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari per il quali la tabella di valutazione prevede apposito punteggio. Sul punto la sentenza appellata merita conferma. 2.5 . Le doglianze articolate dalla sig.ra C. in via incidentale avanti al T.A.R., disattese dal primo giudice e rinnovate in appello, non vanno condivise. Ed invero - per quanto riguarda la mancata valutazione di due anni di anzianità di servizio, la sentenza impugnata ha correttamente posto in rilievo come i periodi di impiego della sig.ra C. in qualifica inferiore categoria B rispetto a quella di appartenenza hanno interamente concorso, nella misura della metà dei periodi servizio, per la maturazione del requisito di partecipazione al concorso, restando quindi preclusa ogni valutazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del bando di concorso, che ha limitato l’attribuzione di punteggio ai soli “anni di servizio eccedenti quelli relativi all’anzianità minima richiesta per l’ammissione alla selezione”. La circostanza che in base al C.C.N.L. di comparto stipulato il 9 agosto 2000 il personale inquadrato nella categoria. B potesse accedere mediante concorso alla categoria C non implica equiparazione fra le due categorie né, stante l’assenza di ogni automatismo per il passaggio alla categoria superiore, si rende applicabile la nozione di qualifica confluita in categoria C, cui è fatto richiamo all’articolo 8 del bando di concorso, ai fini del calcolo per intero dell’anzianità di servizio ai fini dell’ammissione - non costituisce titolo professionale suscettibile di valutazione l’atto di distacco della sig.ra C. presso la Divisione servizio studenti decreto dirigenziale del Politecnico di Bari numero 348 del 2001 , cui segue il solo mutamento dell’ufficio di applicazione per l’espletamento delle mansioni della qualifica e, per i criteri in precedenza più volte enunciati, non si dà luogo a compiti e ad apporti aggiuntivi rispetto all’impegno ordinario 2.6 . Va, invece, condivisa la doglianza della sig.ra C. in ordine alla mancata valutazione dell’incarico di rappresentante del personale nel Consiglio di dipartimento per il periodo 2000/2003. Si tratta, invero, di un incarico formalmente conferito per compiti aggiuntivi rispetto a quello dell’ufficio di appartenenza. Non è, inoltre, posto in discussione il suo effettivo e completo espletamento requisito prescritto dal bando fino alla data di scadenza della presentazione della domanda e della relativa documentazione, mentre, diversamente da quanto affermato dal T.A.R., non costituisce ragione ostativa della valutazione che l’incarico stesso fosse ancora in corso di svolgimento alla data predetta, cui deve aversi riguardo ai fini della sussistenza delle condizioni per la valutazione. In conclusione, per le considerazioni che precedono - va accolto il ricorso rubricato al numero 4039 del 2011 e, per l’effetto, va riformata in parte de qua la sentenza impugnata - i ricorsi rubricati ai nnumero 4185 e 4770 del 2011 vanno accolti nei limiti di cui in motivazione e .va riformata in parte de qua la sentenza impugnata - va respinto il ricorso incidentale proposto dal sig. B. - il ricorso incidentale proposto dalla sig.ra C. va accolto nei limiti di cui al punto 2.6 della motivazione e va riformata in parte de qua la sentenza appellata. In relazione alla reciprocità dei capi di soccombenza, spese ed onorari possono essere integralmente compensati per i due gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta in definitiva pronunzia - dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe - accoglie il ricorso rubricato al numero 4039 del 2011 e, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi rubricati ai nnumero 4185 e 4770 del 2011 e, per l’effetto, riforma in parte de qua la sentenza impugnata - respinge il ricorso incidentale proposto dal sig. Vincenzo B. - accoglie il ricorso incidentale proposto dalla sig.ra Maria Teresa C. nei limiti di cui al punto 2.6 della motivazione e riforma in parte de qua la sentenza appellata. - - compensa fra le parti spese ed onorari per i due gradi di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.