Il papà non paga il dentista ma il figlio non può essere convenuto in giudizio

Obbligato al pagamento dell'onorario per l'opera professionale svolta è il committente, che non necessariamente è anche il beneficiario della prestazione, potendo l'incarico esser conferito da un terzo in favore del soggetto nel cui interesse la prestazione è eseguita.

Premessa.Con la sentenza numero 4750 del 27 febbraio 2014, la Corte di Cassazione affronta il tema della legittimazione passiva nel caso di contratto a favore di terzo. Come noto, il contratto a favore di terzi ricorre quando una parte designa un terzo come avente diritto alla prestazione cui è obbligato il promittente articolo 1411 c.c. . In conseguenza dell'accettazione il terzo acquista un autonomo diritto alla prestazione verso il promittente e può farlo valere direttamente verso il medesimo. Il fatto. Un genitore concludeva con un dentista un contratto per prestazioni odontoiatriche da eseguirsi in favore della figlia maggiorenne. Il corrispettivo pattuito, di euro 15.000 circa, non veniva onorato. Il professionista notificava alla paziente decreto ingiuntivo. L’atto ingiuntivo veniva opposto dinanzi al Tribunale, in quanto l’opponente contestava la pretesa avversaria sia sotto il profilo del quantum debeatur essendo sprovvisto del parere di congruità dell’ordine professionale , che della carenza di legittimazione passiva. Per quest’ultima questione deduceva che non ella, bensì il proprio padre aveva trattato ogni questione economica con l’opposto. Costituitosi il dentista, chiesta ed ottenuta la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva concluso per il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione rilevando che parte opposta non aveva depositato il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, e ciò aveva impedito al magistrato adito di prendere contezza della documentazione prodotta, anche a fronte dell’espletata istruttoria. Interponeva appello il dentista, deducendo che il relativo credito era stato riconosciuto da controparte in sede di interrogatorio formale, e che l’entità ed il tipo di prestazione fornita era stata provata dal parere dell’ordine professionale e dai testimoni escussi. La Corte d’Appello accoglieva il gravame, osservando che le questioni eminentemente processuali potevano ritenersi superate in ragione della produzione del fascicolo di parte. Nel merito, inoltre, le prove assunte nel giudizio di primo grado dimostravano che il contratto era stato concluso tra il genitore dell’appellata ed il professionista per la cura di complesse cure odontoiatriche effettuate tra il 1994 ed il 1998 in favore della figlia. Risultavano provate, secondo i giudici di seconde cure, anche il tipo e la quantità di prestazioni rese, mentre doveva ritenersi tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva a fronte del fatto che l’accordo tra il padre ed il professionista poteva essere sussunto nello schema del contratto a favore di terzo. Ricorre per la cassazione di questa sentenza la paziente. Assenza di legittimazione passiva da parte della figlia. La paziente lamenta di non essere legittimata passiva della pretesa azionata dal professionista su base contrattuale. Anche a fronte del fatto che tale eccezione era stata ritualmente e tempestivamente proposta già nel corso del giudizio di primo grado. Assumeva dunque come la Corte d’Appello si fosse limitata alla valutazione di inammissibilità della questione per presunta novità della relativa eccezione, cadendo anche in contraddizione nella parte in cui aveva affermato che le prove assunte nel primo grado avevano dimostrato con certezza l’intervenuto accordo tra il medico ed il padre della ricorrente. Legittimazione passiva già contestata. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso. Gli ermellini spiegano che la legittimazione passiva della ricorrente era stata già contestata con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Trattandosi di questione di merito, la relativa eccezione non poteva essere rilevata d’ufficio, ma rilevava anche in assenza di una rituale formulazione della stessa imponendo al giudice d’appello comunque di valutarne la fondatezza. Corretta individuazione della fonte dell’obbligazione. Chiarita l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità della questione perché non nuova, la Corte di Cassazione rileva che il Giudice d’Appello non ha neanche tratto le giuste conseguenze giuridiche dall’aver inquadrato la fattispecie in esame nello schema del contratto a favore di terzo. Infatti, sussunto in siffatto schema l’accordo contrattuale intercorso tra padre ed il dentista, l’effettivo beneficiario della prestazione è del tutto estraneo al pagamento del credito, ben potendo il professionista rivolgere la propria pretesa al solo committente. È appena il caso di ricordare, dunque, che l’avere svolto le prestazioni professionali nell’interesse recte in favore di una determinata persona non è di per sé sufficiente a dare fondamento alla domanda del pagamento del corrispettivo nei confronti di questa, posto che la fonte dell’obbligazione va individuata nell’accordo delle parti articolo 1321, 1325 e 1326 c.c. anche quanto alla identificazione dei rispettivi contraenti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 gennaio – 27 febbraio 2014, numero 4750 Presidente Oddo – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Roma, depositata il 1° aprile 2008, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui è stata accolta l'opposizione, proposta da S.S., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare £. 15.289.400 in favore di G.L.N., a titolo di corrispettivo di prestazioni odontoiatriche. 1.1. - Nel giudizio di primo grado, l'opponente S. aveva contestato la pretesa avversaria con riferimento alla entità delle cure siccome non dimostrate dal parere dell'ordine professionale, prodotto a corredo del ricorso monitorio -, ed aveva altresì dedotto che l'opposto aveva trattato ogni questione economica con il sig. S., padre dell'opponente, il quale aveva provveduto ai pagamenti. L'opposto N. si era costituito, aveva chiesto ed ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concludendo per il rigetto dell'opposizione. 1.2. - Il Tribunale aveva accolto l'opposizione sul rilievo che la parte opposta non aveva depositato il proprio fascicolo, in precedenza ritirato, e quindi non aveva consentito la verifica della documentazione prodotta, anche alla luce delle prove assunte in istruttoria. 2. - Il dott. N. aveva proposto appello per chiedere l'accoglimento della domanda di condanna di Stefania Susini al pagamento dell'importo indicato, deducendo che il relativo credito era stato riconosciuto dalla controparte in sede di interrogatorio formale, e che l'entità e qualità delle prestazioni rese era provata dal parere dell'ordine professionale e dalle dichiarazioni dei testi. L'appellata S. si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. 2.1. - La Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame, osservando innanzitutto che i rilievi di natura processuale, sulla base dei quali il Tribunale aveva respinto la domanda del dott. N., erano superati dall'avvenuta produzione del fascicolo di parte. Quanto al merito della pretesa, le prove assunte nel giudizio di primo grado dimostravano l'accordo intervenuto tra il professionista e i genitori dell'appellata S.S., per l'espletamento di complesse cure odontoiatriche, effettuate nell'arco di un lungo periodo di tempo 1994-1998 in favore della stessa, all'epoca ventiduenne. Risultavano altresì provate, secondo la Corte d'appello, la quantità e qualità delle prestazioni rese, mentre doveva ritenersi tardiva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dall'appellata sul rilievo che l'accordo si era perfezionato tra il professionista e suo padre, secondo lo schema del contratto a favore di terzo. 3. - Per la cassazione della sentenza d'appello, ha proposto ricorso la sig.ra S.S., sulla base di nove motivi. Resiste con controricorso il dott. N. La ricorrente ha presentato memoria in prossimità dell'udienza. Considerato in diritto 1. - Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito precisati. 1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 345 e 346 cod. proc. civ., in riferimento all'articolo 360, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., rilevando che, quanto meno sotto il profilo dell'allegazione, ella aveva contestato, sin dal primo grado di giudizio, di non essere legittimata passiva della pretesa azionata dal professionista su base contrattuale. Il motivo è corredato dal quesito di diritto, formulato come segue «[se,] nell'ipotesi di opposizione ad ingiunzione, ove l'opponente convenuto sostanziale e totalmente vittorioso in primo grado , nel chiedere il rigetto della domanda di pagamento dei compensi relativi a prestazioni professionali, così come proposta nei suoi confronti, nel ricorso per ingiunzione, dal professionista, abbia dedotto in primo grado che l'accordo, in ordine allo svolgimento ed al pagamento di tali prestazioni in favore dell'opponente medesimo, era intervenuto direttamente ed esclusivamente tra il predetto professionista ed altra persona ed abbia quindi sostanzialmente dedotto la diversa natura del rapporto contratto a favore di terzo , in ragione della quale dovrebbe escludersi la sua legittimazione passiva, pur in assenza di uno specifico e formale riferimento alla carenza di legittimazione passiva, tale eccezione può essere reiterata, ai sensi del'articolo 346 cod. proc. civ., nel giudizio d'appello o soggiace alle preclusioni di cui all'articolo 345 cod. proc. civ.». 1.2. - Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte d'appello sotto il profilo del vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, individuato nella circostanza che l'accordo per le cure odontoiatriche era intervenuto tra il professionista ed il genitore della ricorrente, secondo lo schema del contratto a favore di terzo, donde la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima. Si assume, in particolare, che la Corte d'appello, arrestandosi alla valutazione di inammissibilità della questione per presunta novità della relativa eccezione, non avrebbe motivato sul punto, oltretutto cadendo in contraddizione nella parte in cui ha affermato che le prove assunte in primo grado dimostravano l'intervenuto accordo tra il professionista e i genitori di S.S. 2. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono fondate. 2.1. - La legittimazione passiva dell'odierna ricorrente era stata contestata già con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso l'allegazione della circostanza che l'accordo era intervenuto tra il professionista e il padre della stessa, e che quest'ultimo aveva provveduto ai pagamenti. Trattandosi di questione di merito, riguardante l'accertamento in concreto se la parte convenuta per il pagamento delle prestazioni professionali fosse effettivamente titolare del rapporto fatto valere in giudizio, non era rilevabile d'ufficio ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza numero 14468 del 2008 , nondimeno, l'allegazione tempestiva dei fatti costitutivi della relativa eccezione, pur in assenza di rituale formulazione della stessa, imponeva al giudice d'appello di valutarne la fondatezza. Risulta, pertanto, erronea la dichiarazione di inammissibilità della questione perché nuova. 2.2. - La motivazione della sentenza impugnata risulta poi deficitaria nella parte in cui, dopo avere espressamente riconosciuto che il rapporto contrattuale si era instaurato tra il dott. N. e i genitori della ricorrente, non trae da tale affermazione le necessarie conseguenze in tema di carenza di legittimazione passiva della parte evocata in giudizio. La ricostruzione del rapporto inter partes, come effettuata dalla Corte d'appello richiamando gli esiti dell'istruttoria, risulta sussumibile nella fattispecie del contratto a favore di terzo, nel quale obbligato al pagamento dell'attività svolta è il committente e non il beneficiario ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza numero 19596 del 2004 . 3. - I rimanenti motivi di ricorso rimangono assorbiti posto che le questioni con essi prospettate, ove non ripetitive di quelle esaminate, risultano incondizionatamente irrilevanti ai fini della decisione della controversia, in relazione all'esito prevedibile del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per i motivi accolti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.