Se le parti non allegano nel giudizio di merito gli elementi che avrebbero giustificato la liquidazione del danno nella stessa misura attribuita al loro genitore, non c’è erronea interpretazione e applicazione dello schema tabellare.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4447 del 25 febbraio 2014. Il caso. I familiari di un uomo deceduto a causa di un incidente in auto, ricorrono per cassazione per ottenere il risarcimento dei danni sofferti, lamentando che il giudice d’appello non abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale. In sostanza i ricorrenti lamentano la non corretta interpretazione e conseguentemente applicazione dello schema tabellare, avendo la Corte liquidato a favore dei figli un importo nettamente inferiore a quello liquidato in favore del marito della de cuius. Tabelle intese come elemento extratestuale della norma. La Corte ritiene i motivi addotti infondati e riprendendo un precedente orientamento Cass. numero 1208/2011 afferma che «nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’articolo 1226 c.c. deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari e che tale uniformità sarebbe garantita dall’osservanza delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano».Il Collegio sottolinea poi che le tabelle milanesi e i loro successivi adeguamenti non sono divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, ma integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista ex articolo 1226 c.c Le Tabelle dunque, sono “normative” nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all’articolo 1226 c.c. e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse, secondo la Corte, siccome sarebbero individuatrici del concetto di valutazione equitativa, allora assumerebbero rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma ex articolo 1226 c.c., ravvisato con riferimento a ciò che si è evidenziato nel multiforme divenire della società e, quindi, nelle applicazioni concrete, con riferimento al problema della ricerca dei parametri di equità nella valutazione del danno non patrimoniale. Corretta interpretazione delle tabelle ergo corretta liquidazione del danno. Premesso questo, i giudici di legittimità ritengono che l’errore nell’interpretazione delle tabelle non ci sia stato. Non avrebbe ragione di esistere quindi, la pretesa dei figli a vedersi liquidato lo stesso ammontare del danno del padre, questo perché nell’individuare le voci del danno con riferimento ad un determinato evento, come la morte di una persona, e nel riferirle alle figure dei danneggianti, come coniugi e figli ,anche se rientrano nello steso scaglione perché il danno è il medesimo, si sottolinea l’esigenza di una liquidazione personalizzata. I figli, nota la Corte, non hanno evidenziato l’allegazione nel giudizio di merito degli elementi che, nonostante la personalizzazione della liquidazione, avrebbero dovuto giustificare che il danno a loro favore fosse riconosciuto nella stessa misura attribuita al loro genitore. Per questi motivi i giudici rigettano il ricorso ritenendo corretta la liquidazione del danno disposta.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 gennaio – 25 febbraio 2014, numero 4447 Presidente Russo – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. D.L.M. , D.L.F. e D.L.I. hanno proposto ricorso per cassazione contro l'Aurora Assicurazioni s.p.a., R.M. e M.S. , nonché nei confronti di loro stessi quali eredi del defunto D.L.A. , avverso la sentenza del 27 maggio 2009, con la quale la Corte d'Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del maggio del 2004, la quale, pronunciando sulla domanda, proposta da essi ricorrenti e dal padre D.L.A. , per ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del decesso di B.G. , loro madre e moglie di D.L.A. , in un sinistro stradale. Tale sinistro era occorso nel omissis in omissis tra l'autovettura condotta dal marito, su cui era trasportata la B. , e quella condotta da M.G. , che pure vi perdeva la vita, assicurata per la r.c.a. presso la Winthertur Assicurazioni s.p.a., poi divenuta Aurora Assicurazioni. p.2. La sentenza di primo grado, dichiarata l'esclusiva responsabilità di M.G. - del resto non contestata dalla società assicuratrice e dagli eredi del M. , cioè dalla moglie R.M. e dal figlio R.S. - e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 247.529,59 a favore di D.L.A. ed in Euro 80.000,00 a favore di ciascuno degli odierni ricorrenti. p.3. L'appello degli attori riguardava la mancata liquidazione di talune voci di danno patrimoniale per D.L.A. e l'errata liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio per la morte della B. per tutti gli appellanti. La Corte territoriale accoglieva parzialmente l'appello di D.L.A. limitatamente al danno patrimoniale e lo respingeva per quanto attiene al danno non patrimoniale, mentre, per quanto ancora interessa, accoglieva parzialmente nel quantum l'appello dei germani D.L. e liquidava a favore di ognuno di essi la somma aggiuntiva di Euro 40.000,00 oltre accessori. p.4. Al ricorso, nel quale si allega che D.L.A. è deceduto il omissis , ha resistito con controricorso l'U.G.F. Ass.ni s.p.a., qualificandosi come nuova denominazione assunta dalla Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. nell'intestazione del controricorso e, quindi, dopo l'indicazione delle parti, nella seconda pagina come U.G.F. Ass.ni s.p.a., già Aurora Ass.ni s.p.a. Motivi della decisione p.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norma d diritto ex articolo 360 numero 3 c.p.c. segnatamente, violazione e falsa applicazione del disposto dalla Relazione allegata allo schema tabellare c.d. tabelle predisposto dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'anno 2004, n ordine alla liquidazione del danno morale alla persona, i riferimento alla mancata corretta applicazione da parte della Corte d'Appello, per il caso di specie, della mediana delle somme risarcitorie in esso indicate . p.1.1. In relazione al motivo è articolato il seguente quesito di diritto “Se la Corte d'Appello di Milano, pur avendo esattamente individuato nello schema-tabellare c.d. tabelle milanesi dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano relativo alla liquidazione del danno alla persona per il 2004, per la liquidazione del danno non patrimoniale a favore del figlio per la morte di un genitore, la norma regolatrice della liquidazione del danno, ha errato, senza giustificazione alcuna, nella interpretazione e quindi nella applicazione di tale schema tabellare, avendo liquidato a favore dei figli, a differenza di quanto invece liquidato a favore del marito, some inferiori a quelle mediamente previste nel predetto schema-tabellare”. L'illustrazione del motivo, prima di procedere alla quale si riporta il riprodotto quesito di diritto, si articola come segue. p.1.2. Dalla pagina 37 e fino alla 73, previa enunciazione alla pagina 36 di volerlo riportare, si riproduce un documento, intestato al Tribunale Milanese e cui è premessa una nota accompagnatoria dell'allora Presidente del Tribunale, recante la data del 16 aprile 2004 ed un'attestazione di deposito del 20 aprile 2004, con in allegato le tabelle di liquidazione del danno, nonché, di seguito, una nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Quindi, si argomenta che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe da tempo stabilito che nella genericità del termine norme di diritto , di cui al numero 3 del'articolo 360 c.p.c, si devono intendere ricompresi anche gli usi e le consuetudini [vengono citate Cass. numero 2829 del 2002 e m. 1842 del 1996] e si assume che il riprodotto schema tabellare milanese sarebbe ormai in uso da molti anni presso la maggior parte degli uffici giudiziari, tanto che sarebbe “una consuetudine del tutto notoria”. Si rileva, quindi, che dapprima il Tribunale in primo grado e, quindi, la Corte territoriale si sono richiamate proprio ad esso, il primo direttamente, la seconda indirettamente, là dove ha ritenuto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale fatta a favore di D.L.A. e rigettato l'appello del medesimo sul punto, ritenendola corretta, perché il relativo importo avrebbe collocato “la somma complessiva di cui sopra nella mediana dei risarcimenti previsti”, e, quindi, nel provvedere sul motivo di appello dei qui ricorrenti, l'ha parzialmente accolto nel quantum aumentando l'ammontare della somma liquidata a titolo risarcitorio di 40.000,00 Euro, richiamando i principi considerati a proposito dell'appello del padre dei ricorrenti e, quindi, implicitamente sempre le dette tabelle. Si riportano, di seguito, dalla pagina 75 alla 82, le conclusioni precisate dagli attori in primo grado e dagli stessi nell'atto di appello in punto di individuazione dei danni e del loro ammontare per i vari pregiudizi sofferti. Si enuncia, quindi, che il calcolo effettuato per giungere alla quantificazione del danno non patrimoniale nelle dette conclusioni corrisponderebbe al criterio indicato nella relazione allegata allo schema tabellare prima riportato e si riproduce un passo di tale relazione e, quindi, essa nella interezza. Ciò, fino alla pagina 90. p.1.4. Si passa, quindi, all'argomentazione della censura proposta con il motivo adducendo che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto corretta la liquidazione del danno non patrimoniale al marito della defunta, cioè ad D.L.A. , nella somma di 146.000,00 Euro, adducendo che essa corrispondeva alla somma mediana prevista dalle ricordate tabelle e che la liquidazione in tale somma mediana risultava giustificata “non essendo stata prospettate circostanze che impongano una valutazione di particolare gravità”, avrebbe, invece, nello scrutinare il motivo di appello degli attuali ricorrenti, pur “adottando - così testualmente - le stesse argomentazioni prospettate i causa dal loro genitore pag. 6 - righe 39 e 40 della sentenza della Corte d'Appello ” liquidato il danno a loro favore in Euro 120.000,00. Tanto evidenzierebbe l'errore di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte milanese nella liquidazione del danno non patrimoniale essa, infatti, pur assumendo come regolatrice la stessa norma di diritto applicata nella liquidazione del danno per il padre dei medesimi, cioè quella prevista dalle tabelle de quibus, non l'avrebbe applicata allo stesso modo a loro favore, in quanto non avrebbe liquidato il danno nella misura mediana prevista dalle tabelle, sostanzialmente applicata effettivamente a favore del padre, atteso che dette tabelle prevedevano una liquidazione del danno da morte del coniuge e del danno da morte del genitore compresa allo stesso modo fra il minimo di Euro 100.000,00 ed il massimo di Euro 200.000,00 e considerato che in dette tabelle - così si assume espressamente - la posizione del figlio superstite “è equiparata in tutto e per tutto a quella del coniuge della persona defunta nella più volte richiamata relazione allegata allo schema-tabellare”. Inoltre, nel liquidare a favore dei ricorrenti l'importo di 120.000,00 Euro, lo avrebbe liquidato “per giunta” al valore attuale della moneta. In sostanza si sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto aumentare l'importo riconosciuto a favore di ciascuno dei ricorrenti fino a ragguagliarlo a quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado al padre e considerato congruo dalla stessa Corte. p.2. Il motivo è infondato. Queste le ragioni. Prima di esporle è necessario brevemente soffermarsi sulla ritualità della deduzione come violazione di norma di diritto delle c.d. tabelle milanesi. Il Collegio condivide all'uopo la soluzione positiva affermata da Cass. numero 12408 del 2011 nel senso che “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'articolo 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali” e che “garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'articolo 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articolo 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”, in senso conforme Cass. numero 28290 del 2011 . La condivisione nella specie non richiede di farsi carico delle questioni e degli interrogativi che la dottrina ha sollevato sull'affermazione dei ricordati principi di diritto, atteso che il motivo non prospetta come quaestio iuris un problema di applicazione di un criterio di liquidazione diverso da quello individuato dalle tabelle, bensì un'erronea applicazione del criterio previsto dalla tabella milanese di riferimento, che è quella del 2004. È sufficiente solo osservare che il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla sentenza numero 12408 del 2011 va inteso, ad avviso del Collegio, non già nel senso di avallare l'idea che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata, sia pure ormai indirettamente per quanto concerne il concetto di legge, dall'articolo 1 delle preleggi al codice civile ma non solo , bensì nel senso che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'articolo 1226 c.c. Le Tabelle sono dunque normative nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all'articolo 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'articolo 1226 c.c Norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell'accezione ricostruita da Cass. sez. unumero numero 26972 del 2008, che per definizione, in assenza, di solito, di parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta ad essere “provato nel suo preciso ammontare”. Le Tabelle Milanesi, in quanto determinative di criteri di quantificazione del danno patrimoniale, assumono rilievo, sulla base delle considerazioni svolte da Cass. numero 12408 del 2011 come fonti in base alle quali è possibile, di regola, considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c. Dunque, i criteri da esse poste, si vedono attribuire il carattere di parametri di apprezzamento della correttezza dell'esercizio del potere di cui all'articolo 1226 c.c., per cui tale potere ne deve necessariamente tenere conto nell'esternarsi con la motivazione. Ciò, non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità che questa Corte, in subiecta materia, ha ravvisato debbano applicarsi. Esse, quindi, siccome individuatrici del concetto di valutazione equitativa, assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell'articolo 1226 c.c., ravvisato dalla Corte con riferimento a ciò che si è evidenziato nel multiforme divenire della società e, quindi, nelle applicazioni concrete, con riferimento al problema della ricerca di parametri di equità nella valutazione del danno non patrimoniale. In sostanza, è come se questa Corte avesse riscontrato, come Le compete nella ricerca del significato di ogni elemento testuale di cui si compone una norma dell'ordinamento, che il concetto di valutazione equitativa previsto nell'articolo 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno. In questo senso, poiché dette Tabelle rilevano come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l'individuazione di un elemento di una norma giuridica, qual è quella dell'articolo 1226 c.c., il motivo si può correttamente dedotto in iure ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c., là dove prospetta in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe male applicato le Tabelle, perché così facendo denuncia un errore di violazione dell'articolo 1226 c.c. p.2.1. Tanto premesso, il motivo appare, però, infondato, perché denuncia la liquidazione del danno fatta dalla Corte territoriale a favore dei ricorrenti assumendo un errore di applicazione delle tabelle e, quindi, nella liquidazione equitativa, che non sussiste alla stregua di quanto le stesse tabelle prevedevano come, del resto, fanno le loro successive versioni . L'erroneità della loro applicazione è, infatti postulata semplicemente lamentando che ai ricorrenti, figli della vittima, è stato riconosciuto un danno in misura diversa da quello riconosciuto al loro padre, ancorché le tabelle applicate dalla Corte territoriale prevedessero per la perdita del genitore e per la perdita del coniuge uno stesso ammontare minimo ed uno stesso ammontare massimo. La postulazione è che, una volta liquidato il danno in un certo ammontare al padre, lo si doveva liquidare, in ragione dell'identità di regolazione del danno fra un massimo ed un minimo da parte della tabella, nella stessa misura a favore dei tre figli della de cuius. Siffatta postulazione, se applicata alla rilevanza delle tabelle milanesi in discorso ai sensi dell'articolo 1226 c.c., prescindendo dalla motivazione della Corte territoriale, si prospetta erronea già in astratto, là dove sottende che il giudice di merito che, nell'esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale in base alle tabelle milanesi, rilevi che esse regolano, in relazione alla figura di distinti danneggiati, come il coniuge e i figli, per il caso di danno da morte, il minimo ed il massimo liquidabile prevedendo la stessa misura, dovrebbe liquidare in concreto il danno per il coniuge e per il figlio nella stessa misura all'interno della forbice fra il minimo ed il massimo comuni. L'errore risiede nel non considerare che le stesse tabelle e così la tabella del 2004, cui la Corte territoriale, ha fatto riferimento, nell'individuare le voci di danno con riferimento ad un determinato evento, come la morte di una persona, e nel riferirle alle figure dei danneggiati, come coniuge e figli, se anche prevedono scaglioni identici compresi fra un minimo ed un massimo, tuttavia, come emerge dalle relazioni che accompagnano le tabelle e nel caso di specie dalla relazione riprodotta alle pagine 70-71 del ricorso, dove si evoca la necessità della personalizzazione facendo riferimento a Cass. numero 8827 del 2003 e che debbono guidare nella concreta attività liquidatoria all'interno dello scaglione, sottolineano l'esigenza di una liquidazione che sia personalizzata ed indicano i criteri di apprezzamento a questo scopo. I quali, evidentemente, dovendo riguardare il singolo danneggiato e l'atteggiarsi dell'evento dannoso nei suoi confronti, contraddicono in modo manifesto l'idea che ciò che si liquida ad un danneggiato debba necessariamente essere uguale a favore di un altro. Il motivo, dunque, appare infondato già nella prospettazione che lo assiste nella ricognizione astratta del significato normativo desumibile dalla Tabella Milanese applicata dalla Corte territoriale, là dove, dal fatto che la posizione del coniuge della de cuius e dei figli e qui ricorrenti era regolata da una previsione di un importo minimo ed un importo massimo identica, fa discendere che la liquidazione all'interno della forbice fra minimo e massimo a favore dell'uno e degli altri, dovesse essere necessariamente identica. La prospettazione dell’error in iure sottesa al motivo è, pertanto, erronea già al livello della ricostruzione dei parametri normativi della liquidazione equitativa in astratto. p.2.2. Ove la si valuti in concreto, cioè con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, si deve rilevare che essa non enuncia, come invece avrebbe dovuto fare, alcunché, che, in relazione all'atteggiarsi della relazione filiale in concreto di ciascuno dei ricorrenti con la de cuius ed al suo confronto con l'atteggiarsi della relazione coniugale fra il loro padre e la de cuius, per come, naturalmente dimostrate, attraverso gli elementi in ipotesi allegati nel giudizio di merito, dovesse giustificare che la personalizzazione della liquidazione in ragione di tali elementi non potesse essere inferiore a favore dei figli. In pratica, i ricorrenti non hanno evidenziato l'allegazione nel giudizio di merito degli elementi che, nonostante la personalizzazione della liquidazione, avrebbero dovuto giustificare che il danno a loro favore fosse riconosciuto nella stessa misura attribuita al loro genitore. Ed anzi l'illustrazione del motivo non si articola in questo che sarebbe stato l'unico modo per sorreggere la rivendicazione di quella misura. La carenza in tal senso del motivo lo rende inidoneo a censurare la valutazione con cui la Corte territoriale, nell'accogliere parzialmente l'appello, ha aumentato il danno liquidato ai ricorrenti fino ad Euro 120.000,00 e non fino allo stesso importo riconosciuto al padre e ciò ancorché tale valutazione sia stata espressa senza una vera e propria motivazione, cioè con un “alla luce di quanto emerso in causa”, che, però, non è censurato in quanto tale. Deve, d'altronde rilevarsi che la Corte territoriale ha rigettato l'appello del padre dei ricorrenti ritenendo corretta la liquidazione del danno non patrimoniale fatta dal primo giudice - dando atto che erano state liquidate la somma di Euro 100.000,00 per la perdita del coniuge e quella di Euro 46.000,00 per danno morale - reputandola corretta, siccome entrambe le voci di danno dovevano essere ricondotte al danno non patrimoniale, in quanto la somma complessiva si attestava intorno alla mediana fra il minimo ed il massimo previsti dalla tabella per l'ipotesi di perdita del coniuge non separato ed appariva congrua, giacché non erano stata prospettate circostanze che imponessero una valutazione di particolare gravità. Siffatta motivazione è giustificata, dunque, dalla mancata prospettazione di specifiche circostanze che potessero suggerire una liquidazione maggiore e, pertanto, essa non rivela nemmeno la considerazione di circostanze comuni agli attuali ricorrenti, sì da evidenziare di per sé l'incongruenza del successivo riconoscimento ad essi di un risarcimento in misura minore. p.3. Con il secondo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex articolo 360 numero 5 c.p.c. segnatamente, insanabile contraddittorietà delle scarne e non esaudienti argomentazioni addotte dalla Corte milanese nella impugnata sentenza, tali da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della sentenza stessa, nonché insufficiente motivazione della stessa . Il motivo nella sua intestazione non indica il fatto controverso al quale si riferirebbe e si conclude con un quesito di diritto sostanzialmente ripropositivo di quello prospettato con il primo motivo salvo per la trasformazione in punto decisivo del non essere stata fatta la liquidazione del danno ai ricorrenti nella stessa misura di quella fatta a favore del padre. p.3.1. Il motivo è inammissibile perché si sarebbe dovuto concludere o avrebbe dovuto contenere un momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione nei termini di cui ala consolidata giurisprudenza della Corte a partire da Cass. ord. numero 16002 del 2007 e Cass. sez. unumero numero 20603 del 2007 , requisito che avrebbe dovuto riassuntivamente evidenziare la quaestio facti cui il preteso vizio ai sensi del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. si riferiva e le ragioni di decisività della insufficienza, contraddittorietà o omissione di motivazione. La lettura della illustrazione evidenzia poi che vi si ripropone brevemente la stessa questione proposta con il primo motivo. p.3.2. Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile. § 4. Conclusivamente, il ricorso è rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione, atteso che la scarna motivazione della sentenza impugnata, considerata in relazione con il non ancora chiarito ruolo delle Tabelle Milanesi nella giurisprudenza della Corte al momento di proposizione del ricorso, integra ragione idonea in tal senso. P.Q.M. La Corte dichiara rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.