I diritti di cronaca e di critica, che può essere dura ed/od espressa con linguaggio colorito, pur se diversi, sono entrambi subordinati alla continenza ed alla veridicità di quanto affermato, per non ledere la vittima, pena la condanna per diffamazione.
La sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. dist. di Nardò numero 25 dello scorso 22 gennaio ha condannato l’emittente e la conduttrice di Forum per non aver preventivamente verificato l’attendibilità e la veridicità della storia raccontata da un loro ospite, facendo critiche offensive riconosciuto il danno da diffamazione televisiva al comune di Nardò. Il caso. Un uomo, durante una puntata del 2007, raccontava la sua triste storia aveva perso tutto per problemi economico-finanziari, aveva divorziato e viveva in macchina dal 2005. Riferiva asseritamente che il comune non l’aveva aiutato e che, anzi, aveva registrato all’anagrafe la sua residenza presso un civico della strada ove parcheggiava la sua auto, diventata sua dimora e che, malgrado le promesse, non gli era stata assegnato una casa. In realtà l’aveva già ottenuta e tutta la storia risultò non vera, all’esito dell’istruttoria della causa intentata dal sindaco, in proprio e nella sua qualità, contro l’emittente, la conduttrice e l’uomo, unico a non esser condannato per diffamazione. I commenti andati in onda erano molto duri ed offensivi, tanto più che l’arbitro era un noto avvocato, esperto nella tutela di diritti. Cronaca e critica nozioni diverse La vicenda è al limite dei diritti all’informazione ed alla disapprovazione i loro confini, come nota il G.I., sono labili. Infatti «la cronaca si distingue dalla critica in quanto con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente ma non può mai ledere la integrità del soggetto» Cass. civ. numero 17172/07 . Il superamento di questo limite si attesta in «un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta». stessi vincoli . La critica presuppone una libera opinione, soggettiva e non obiettiva come la cronaca, ciò nonostante, essendo basata su fatti, vigono gli stessi oneri veridicità, continenza ed interesse pubblico. Invero «la libertà di elaborazione e manifestazione del pensiero, infatti, non può legittimare il misconoscimento della realtà fattuale che si realizza quando questa sia utilizzata e narrata in modo volutamente alterato e offensivo per un soggetto determinato, dovendosi distinguere, quindi, il dato della necessaria rappresentazione o esposizione fedele del fatto storico, che eventualmente sia presupposto e sia oggetto della critica, con la natura necessariamente congetturale della critica stessa» Cass. penumero sez. V numero 11277/10 . Il processo in TV è diffamazione ? Non basta il semplice affidamento alla presunta correttezza della fonte, occorre sempre «esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio» tanto più se si tratta di una notizia pubblica o di pubblico interesse, come nella fattispecie, potenzialmente lesiva dell’altrui reputazione. In questi casi «per una deontologica esigenza di garanzia, va fatta quando ciò è possibile, interpellando la persona che dalla pubblicazione risulterebbe lesa, anche per riceverne eventuali giustificazioni o spiegazioni» ma nel nostro caso era stata emessa la sentenza inaudita altera parte Cass. penumero sez. V nnumero 45051/09 27106/10 civ. sez. III 6490 e 16917/10 , dato che non era stato invitato nessuno dell’ente per controbattere . Dagli atti, poi, era emerso che l’uomo, già da due mesi prima della messa in onda della puntata, aveva avuto un alloggio dove tuttora risiede e che era in cura presso un centro d’igiene mentale. Tutto ciò, visto che la puntata era registrata, poteva esser accertato e doveva esser controllato prima di trasmetterla, ma non essendo stato fatto, ha legittimato la condanna. Questo giudizio sommario, l’ottimo share negli ultimi tempi, visti gli ascolti, sono stati raddoppiati gli appuntamenti giornalieri ed il commento tecnico dell’esperto hanno convinto il G.I a condannare l’emittente e la conduttrice, ma non l’uomo ed il «giudice» ugualmente offensivi. Si noti che i danni patrimoniali e morali sono stati refusi al solo comune e non anche al sindaco è l’ente a tutelare gli interessi dell’intera comunità, anche quando gli oltraggi sono rivolti solo al primo cittadino Cass. civ. nnumero 12929/07 e 29185/08 . Infine la rettifica del giornalista deve essere tale da eliminare questa lesione all’immagine, altrimenti è inefficacie, sì che è confermato il risarcimento Tribb. LE e VE del 27 aprile e 13 gennaio 2009, Mi numero 581/09 . Diritto alla casa . In limine si veda come esso sia un diritto costituzionalmente garantito articolo 47 Cost. , ma deve essere bilanciato dagli interessi degli altri partecipanti al bando e dai principi di trasparenza, buona amministrazione ed uguaglianza cui deve essere ispirato l’operato della Pa Tar Lombardia Milano sez. III numero 2016/08 . Nel nostro caso l’uomo non aveva nemmeno presentato istanza per concorrere ad un alloggio popolare.
Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Nardò, sentenza 22 gennaio 2013, numero 25 Giudice Katia Pinto Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica dott. Antonio Benedetto Vaglio, conveniva in giudizio S.L., nonché la R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. e Dalla Chiesa Rita al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni a Accertare e dichiarare che durante la trasmissione televisiva FORUM del 19.04.2007, condotta nell'occasione dalla Sig.ra Rita Dalla Chiesa, trasmessa da RTI - Reti Televisive Italiane spa e mandata in onda su canale 'Rete 4 , sono stati comunicati dei messaggi denigratori e offensivi da parte del Sig. L.S. e della Sig.ra Rita Dalla Chiesa nei confronti del Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica b e, per l'effetto, condannare la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. L.S. e la Sig.ra Rita Dalla Chiesa, in solido fra loro, a risarcire il danno all'immagine ed alla reputazione patito dall'Amministrazione e dal Sindaco in carica, la cui quantificazione si rimette sin da ora all'equità del Giudice e che in via del tutto prudenziale si quantifica in € 100.000,00 per l'Ente ed in € 100.000,00 per il suo rappresentante c condannare inoltre la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. L.S. e la Sig.ra Rita Dalla Chiesa, in solido fra loro, a pagare sia in favore del Comune di Nardò che in favore del Dott. Antonio Benedetto Vaglio un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui quantificazione esatta si rimette all'equità del Giudice d accertare e dichiarare che la Sig.ra Rita Dalla Chiesa e la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno omesso di verificare la verididtà delle informazioni riferite dal Sig. L.S. e trasmesse in occasione della trasmissione «Forum del 19.04.2007, oltre ad aver obliterato di concedere all'AC. l'invocato diritto di replica e e, per l'effetto, condannare la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra Rita Dalla Chiesa, in solido fra loro, a risarcite in favore del Comune di Nardò e del Sindaco in carica l'importo di euro 100.000,00 per l'Ente ed in euro 100. 000, 00 per il suo rappresentante, per omessa verifica delle informazioni trasmesse e per mancata concessione del diritto di replica ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che l'Onumero le Tribunale riterrà equo e di giustizia f con il favore di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario . Con distinte comparse si costituivano in giudizio la R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. e Dalla Chiesa Rita, contestando quanto ex adverso argomentato, dedotto e prodotto, ed invocando la sussistenza delle scriminanti del diritto di critica e cronaca eccepivano inoltre l'inammissibilità dell'istanza di risarcimento proposta in proprio dal Sindaco ed in subordine contestavano nel quantum la pretesa attorea. Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, S.L. rimaneva contumace. Concessi i termini per il deposito di memorie ex articolo 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 13.05.2010 il Tribunale disponeva esperirsi CTU onde procedere alla trascrizione dei dialoghi della trasmissione per cui è causa, nominando all'uopo l'ing. Giorgio Pizzi, al quale il 02.12.2010 conferiva l'incarico. Quindi, all'udienza del 24.05.2011 ammetteva le prove orali, alla cui assunzione ha proceduto il 10.01.2012 ed il 03.4.2012. Infine il 04.10.2012 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note. Motivi della decisione Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia fondata per quanto di ragione. Il 19.4.2007, durante una puntata della trasmissione televisiva Forum , trasmessa da R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. sul canale Rete 4, condotta da Dalla Chiesa Rita, venne mandato in onda un servizio preregistrato in cui era ritratto in una zona di campagna un cittadino neretino, L.S., accanto alla sua macchina, che dichiarò quanto appresso riportato come trascritto dal CTU e non contestato Rita Dalla Chiesa Allora, adesso sentiamo la storia di Luigi che è davvero singolare e sarebbe divertente se invece non fosse vergognosa Tina Lagostena Bassi Eh si, è vero. Rita Dalla Chiesa come spesso succede. Vediamola insieme. Luigi Buongiorno Signor Giudice. Questa che vede affianco è la mia abitazione. Eh. a se ehh. Le racconto la mia storia, triste storia, e singolare piuttosto ehh da alcuni anni, a seguito, a seguito di problemi ehhh economici-finanziari legati al comportamento scorretto di alcune banche, mi sono ritrovato in una situazione di senza fissa dimora. A seguito di questo ho avu ho subito la separazione coniugale e la perdita della famiglia. Sono stato costretto a prendere farmaci, a subire delle conseguenze, degli acciacchi eehhh. dormendo in questa macchina Nel marzo del 2005 quest. il Prefetto di Lecce e il Sindaco di Nardò sono venuti a conoscenza di questa mia triste storia. Di di conseguenza di comune accordo s hanno deciso di darmi un alloggio provvisorio, nell'abitacolo della mia macchina, in attesa di un'assegnazione di alloggio popolare che, anumero ancora, non me l'hanno dato, nonostante che questi alloggi sono già finiti e chiusi e son rimasto ooo c a domiciliare nell'abitacolo della mia macchina. Per riparare la ehhh. il maltorto subito, hanno deciso, di comune accordo di assumermi presso i Servizi Sociali del Comune di Nardò, come portatore di disagio pissico, con emolumenti di duecento euro mensili. lo le vorrei chiedere una cosa, signor Giudice vi è normativa che consente a questi signori di assegnare domicilio di residenza nell'abitacolo di una macchina? Se non vi fosse alcuna normativa, allora le chiedo che cosa posso fare, a chi posso ricorrere per f. ehh. per riconquistare la mia dignità perduta? La ringrazio sig. Giudice, grazie . Seguivano i commenti al caso tra la conduttrice Dalla Chiesa e l'avv. Lagostena Bassi del seguente tenore Rita Dalla Chiesa Mah. Tina Lagostena Bassi Vabbè Rita Dalla Chiesa Diceva Massimo ci metterei i parenti loro nee Tina Lagostena Bassi Ecco Rita Dalla Chiesa come residenza nell'abitacolo . Tina Lagostena Bassi è una storia par Rita Dalla Chiesa paradossale, paradossale Tina Lagostena Bassi talmente paradossale che ci siam fatti mandare tutta la documentazione perché, ho detto, non è possibile Rita Dalla Chiesa non è possibile, cioè Tina Lagostena Bassi che uno dia la residenza residenza anagrafica, guarda! E funziona cosi, e dice vedi scrivere su cartaceo il signor S ehhh. Luigi dimora abitualmente nell'interno della sua autovettura Fiat Tipo numero sulla pubblica via della strada Pantalesi Taglia ' ehh buh Pantalesi Tagliate, all'altezza tra i civici numeri 9 e Il Rita Dalla Chiesa Cioè lui deve star fermo lì in auto Tina Lagostena Bassi e all'anagrafe si, sta lì. Rita Dalla Chiesa non solo gli danno . Tina Lagostena Bassi ' e all'anagrafe risulta che lui ha la residenza sul suo veicolo , Rita Dalla Chiesa ragazzi! Tina Lagostena Bassi stazionato davanti al numero undici, gli hanno precisato numero undici. Rita Dalla Chiesa ma av io preciso questo . Tina Lagostena Bassi residenza anagrafica . Rita Dalla Chiesa a Nardò non si vergognano! Tina Lagostena Bassi hai capito! Rita Dalla Chiesa ma non si vergognano di una roba del genere! Tina Lagostena Bassi Eh, lui ha scritto al Prefetto che è d H. a Lecce Rita Dalla Chiesa sì Tina Lagostena Bassi ha scritto al Comune, al Sindaco e al Comune devo dire eh b ha scritto a tutti. Ed è li, rimasto nella sua macchina. E' un uomo che, fra l'altro, dalla documentazione risulta, ha anche dei problemi di salute. Ha problemi mal di schiena, di artrosi Rita Dalla Chiesa Lo credo, se uno deve abitare Tina Lagostena Bassi ed è lì che dorme in macchina Rita Dalla Chiesa ' abitare per tanti anni in una macchina dorme Tina Lagostena Bassi ma quella è la sua è la sua abitazione. Tu pensa uno chiede una casa popolare, l'assegnazione di una casa popolare dice vabbè, intanto provvisoriamente d hai la residenza nella tua auto. Rita Dalla Chiesa Però, scusa Giudice, lui non ha detto all'inizio della deLdi quanto d ha raccontato che tutto questo è accaduto per colpa di una banca? Tina Lagostena Bassi Di banche lui ha una lunga storia di. vabbè un'impresa un'azienda Rita Dalla Chiesa Non potrebbe chiedere i danni morali? A queste banche? Tina Lagostena Bassi Umh questo nonumero non abbiamo documentazione a suffidenza. Per quello che ho capito no~ gli hanno voluto concedere gli hanno dato un prestito, poi glielo hanno revocato . Rita Dalla Chiesa Però il comune, il comune, si, di Nardò Tina Lagostena Bassi poi gli han venduto la casa, gli han venduto tutto, l'han dichiarato fallito. Guarda una storia tragica. Rita Dalla Chiesa però il Comune di Nardò, secondo me, gli dovrebbe dare un'alloggio. O no? Tina Lagostena Bassi All'anagrafe, hai capito? Rita Dalla Chiesa una casa popolare, una casa qualunque . Tina Lagostena Bassi E lui questo ha chiesto. Rita Dalla Chiesa un lavoro, anche Tina Lagostena Bassi eh si eh duecento euro al al mese • hai capito? Va bene? Rita Dalla Chiesa Beh, vabbè, io non lo so siamo senza parole. Tina Lagostena Bassi lo sono indignata.Sono contenta che l'abbiamo fatta questa questa causa perché è una cosa vergognosa. lo voglio fare un appello, questa volta lo faccio. Lui ha scritto al Capo dello Stato, ha scritto al Capo dello Stato ma non c'era ancora Napolitano ha scritto a Ciampi, nessuno s'è degnato di rispondere. Rita Dalla Chiesa di rispondergli Tina Lagostena Bassi lo direi, un appello, adesso io lo faccio, al presidente Napolitano, che a queste cose è molto sensibile, e al nostro eh. interlocutore Luigi mi pare che si chiami, e gli consiglio di riscrivere al Capo dello Stato, a Napolitano, facendogli presente la situazione assurda in cui si è venuto a trovare. Perché è vergognoso in Italia, è vergognoso vergognoso. Rita Dalla Chiesa Anche perché, praticamente avendogli dato la residenza in una macchina nella sua Tina Lagostena Bassi Hai capito? Rita Dalla Chiesa non gli possono dare la residenza in un'altra causa in un'altra casa Tina Lagostena Bassi e no, perché lui ce l'ha già, La residenza . Rita Dalla Chiesa perché lui già ce l'ha La casa è La macchina . Tina Lagostena Bassi non è senza fissa Rita Dalla Chiesa cioè ma è paradossale, è vergognoso. Insomma Tina Lagostena Bassi eh, hai capito? Rita Dalla Chiesa . Vabbè, abbiamo conosciuto abbiamo conosciuto Nardò, diciamo così Tina Lagostena Bassi eh Rita Dalla Chiesa va bene? Allora, possiamo andare avanti, oppure no? Tina, La prossima causa Tina Lagostena Bassi è la mia Rita Dalla Chiesa è affidata a te, è affidata a te e allora ci vediamo fra poco, dopo La pubblicità. Comunque grazie, perché sei stata assolutamente giusta e chiara Tina Lagostena Bassi Sì, questa è veramente una cosa vergognosissima Così riportato il contenuto del servizio ed il tenore del dialogo. E’ dubbio che la pronuncia da parte della conduttrice e dell'esperta delle. sottolineate ed il tono con cui esse sono state proferite abbiano screditato dell'opinione pubblica l'operato dell'istituzione comunale di Nardò e dei suoi organì, integrato l'invocata responsabilità da fatto illecito contestata ex articolo 2043 c.c E' noto che sussiste diffamazione ogniqualvolta siano pronunciate frasi o parole offensive dell' onore, del decoro o della reputazione della vittima, da intendersi non come la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma come il so della dignità personale che ognuno ha di sé in conformità all'opinione del gruppo iale, secondo il particolare contesto storico in cui detta valutazione avviene. Tale condotta può essere scriminata dal diritto di cronaca, quando l'interesse pubblico alla informazione prevalga sull'interesse del singolo alla propria reputazione, e ricorrano le seguenti tre condizioni 1 l'utilità sociale della notizia 2 la forma civile dell'esposizione 3 la verità, anche putativa, di essa circa i fatti esposti, che devono essere il frutto di una ricerca seria e controllata cfr. Cass. civ. sent. numero 5259/84 nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 20/07/2010, numero 16917 . Riguardo a quest'ultima, recentemente la Suprema Corte, esplicitando concetti già affermati, ha ritenuto, con orientamento del tutto condiviso dall' odierno decidente Quanto al diritto di cronaca, esso non esime l'emittente - e per essa il giornalista a cui sia affidata la trasmissione - dal valutare con la debita cautela l'attendibilità delle informazioni a cui dia spazio, o quanto meno dall'istituire un minimo di contraddittorio, soprattutto a fronte di accuse di particolare gravità, interpellando anche l'accusato o chi per lui, sì da metterlo in condizione di difendersi nell'immediatezza degli addebiti e tramite lo stesso mezzo di diffusione. L'esercizio del diritto di cronaca deve essere cioè attentamente calibrato, in considerazione da un lato dell'interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti, se veri dall'altro lato dell'entità dei danni che ne potrebbero ingiustamente derivare agli accusati, se i fatti non fossero veri Cassazione civile, sez. III, 17/03/2010, numero 6490. Inoltre, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista abbia assolto all'obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, e, quando si intende pubblicare la notizia di un fatto lesivo dell'altrui reputazione per una deontologica esigenza di garanzia, va fatta quando ciò è possibile, interpellando la persona che dalla pubblicazione risulterebbe lesa, anche per riceverne eventuali giustificazioni o spiegazioni, Cassazione penale, sez. V, 17/07/2009, numero 45051 nello stesso senso In tema di diffamazione, a fronte di un'accertata non veridicità del fatto diffamatorio, non potrebbe valere, per fondare l'esimente del diritto di critica nella forma putativa, il mero intimo convincimento dell'imputato circa la verità del fatto, occorrendo, invece, l'assolvimento da parte dell'imputato dell'onere di esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio, ma non essendo, a tal fine, sufficiente un generico affidamento sia pure in buona fede il giudice, in tal caso, per poter applicare l'esimente, deve spiegare le ragioni per le quali, in via di fatto, possa ritenersi provato che l'imputato, nel formulare l'accusa di un fatto non vero, abbia comunque ottemperato al proprio dovere di diligenza nella formulazione di un’accusa da lui però ritenuta fondata , Cassazione penale, sez. V, 26/01/2010, numero 11277, Cassazione penale, sez. V, 09/04/2010,numero 27106. La condotta diffamatoria può altresì essere giustificata dal diritto di critica, che mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali La cronaca si distingue dalla critica in quanto con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente ma non può mai ledere la integrità del soggetto. La valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione, con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate in articoli di stampa, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta , Cassazione civile, sez. III, 06/08/2007, numero 17172. Sebbene il diritto di critica si esprima in un giudizio o più genericamente nella manifestazione di un'opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, essendo caratterizzata dall'apprezzamento e valutazione dei fatti attraverso l'espressione di un consenso o di un dissenso rispetto all'analisi dell'accadimento medesimo, le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca individuate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella verità della notizia pubblicata, nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto c.d. «pertinenza» e nella c.d. «continenza», ossia nella correttezza formale nell'esposizione operano, in misura differente e con debite precisazioni, anche con riguardo all'esercizio critico In tema di diffamazione, è ammessa l'esimente dell'esercizio del diritto di critica in quanto essa si atteggi non solo a espressione di un motivato ragionamento critico che nulla ha a che vedere con l'attacco denigratorio alla persona , ma anche a costrutto narrativo che, ,quando basato sulla rievocazione di fatti storici, li presupponga e li riporti in una forma conforme a verità la libertà di elaborazione e manifestazione del pensiero, infatti, non può legittimare il misconoscimento della realtà fattuale che si realizza quando questa sia utilizzata e narrata in modo volutamente alterato e offensivo per un soggetto determinato, dovendosi distinguere, quindi, il dato della necessaria rappresentazione o esposizione fedele del fatto storico, che eventualmente sia presupposto e sia oggetto della critica, con la natura necessariamente congetturale della critica stessa , Cassazione penale, sez, V, 26/01/2010, numero 11277. Venendo al merito che qui ci occupa, dalla lettura della documentazione in atti, la cui autenticità non è stata contestata, emerge che alla data della messa in onda il 19.4.2007 del servizio, evidentemente registrato, a L.S. con decreto numero 6 del 07.02.2007 era stato assegnato un alloggio in via Carrino, al piano terra, dove, secondo le deposizioni dei testi non altrimenti confutate, egli attualmente vive. Inoltre, i commenti espressi dalla conduttrice e dall'esperta non riferiscono minimamente quanto forse già dai pochi atti in loro possesso emergeva, ovvero che del caso S. si erano interessati sia il Prefetto di Lecce che il Comune di Nardò sin dall'anno 2003. La lettura della documentazione prodotta da parte attrice evidenzia che le condizioni fisiche e psichiche in cui lo S. versava erano state tutt'altro che trascurate da parte delle istituzioni locali e soprattutto del Comune di Nardò, il quale nel tempo aveva predisposto ripetuti interventi in favore del cittadino, sia riconoscendogli contributi economici vedi per esempio nota del 18.3.2003 relativa al contributo di € 258,00 , che predisponendo piani terapeutici in collaborazione con il Centro di Salute Mentale nota del 19.12.2005 , ed adoperandosi al fine di reperirgli un alloggio idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative note del 19.12.2005, del 01.9.2006, del 13.11.2006 . A quest'ultimo proposito, nella trasmissione di cui si discute né la conduttrice Dalla Chiesa né l'esperta avvocatessa riferiscono delle diverse soluzioni abitative proposte dall'Ente odierno attore allo S. e da questi sistematicamente rifiutate, per ragioni del tutto personali e voluttuarie perché in zona degradata, perché in zona che rievoca tristi ricordi, perché privo di ascensore , al fine di ottenere, pur in assenza di patologie della deambulazione e dei requisiti occorrenti, l'assegnazione di un alloggio di nuova costruzione, al piano terra, in zona di comoda accessibilità, che è stato sottratto alla sua istituzionale destinazione ad anziani per soddisfare le pretese di un cittadino 56enne capace solo di lamentarsi in sedi qualificate. Del resto, risulta agli atti del presente processo che in occasione della pubblicazione del bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare ed economica, S.L. non aveva presentato domanda, circostanza che avrebbe dovuto essere accertata dagli autori di un servizio di informazione che ha interesse all'attuazione dei principi di uguaglianza, buona amministrazione e trasparenza in materia di diritto alla casa», costituzionalmente garantito ex articolo 47 Cost., che possono essere garantiti unicamnete nell'ambito del procedimento di assegnazione di natura comparativa nel quale le varie esigenze di disagio sociale ed abitativo manifestate dai richiedenti vengono soppesate a graduate dall'Amministrazione alla luce di criteri predefiniti T.A.R. Lombardia Milano, sez, III, 23/06/2008, numero 2106 . Nel corso dell'istruttoria le testi C. e D.A., rispettivamente Capo del Servizio di Sicurezza Sociale del Comune di Nardò dal maggio 2004 e Capo Servizio del Settore Servizi Sociali del Comune di Nardò dal 1980 al 2010, hanno riepilogato gli interventi predisposti dal Comune di Nardò in favore di S.L. per tutte si riportano le dichiarazioni della seconda È vero che nel mese di giugno 2005 i servizi sociali avviarono un progetto riabilitativo in favore di L.S., erogando un contributo di € 200,00 al mese tanto avvenne con l'interessamento personale del Dott. Antonio Vaglio, il quale ci aveva chiesto di fare tutto il possibile per aiutarlo e per venire incontro alle sue esigenze. È vero che nell'autunno del 2005 i servizi sociali proposero al Sig. S. due soluzioni abitative, in particolare un alloggio privato nel centro storico di Nardò con canone a carico del Comune ed un alloggio di proprietà comunale. Entrambi vennero rifiutati dal sig. S. in quanto, rispettivamente, gli evocavano tristi ricordi o perché non muniti di ascensore. È vero altresì che nell'inverno del 2006 il Dirigente del mio settore, insieme alla sottoscritta ed alla responsabile dell'Ufficio Case, individuarono un altro alloggio di proprietà IACP da assegnare al Sig. S., ubicato in Nardò alla via della Resistenza, zona 167, che il Comune si impegnava a ristrutturare prima di assegnarlo. Ricordo che anche tale soluzione venne rifiutata dal Sig. S. perché a suo dire l'abitazione, ndr era ubicata in una zona degradata del paese. Ricordo che nell'agosto del 2006 i servizi sociali del Comune proposero al Sig. S. di alloggiare in un B& amp B di suo gradimento, con spese a carico del Comune, ma anche tale soluzione venne rifiutata. Ricordo che nel gennaio del 2007 i servizi sociali del Comune di Nardò proposero al sig. S. l'assegnazione di un alloggio in via della Resistenza numero 7 con decreto del Sindaco numero 4 del 2007, successivamente revocato perché l'alloggio era occupato da terzi ricordo altresì dell'esistenza di un'ordinanza del Tribunale di Nardò che ingiungeva al Comune di trovare una soluzione abitativa adeguata per il sig. S., ma non ricordo la data dell'ordinanza. Ricordo che successivamente all'ordinanza del Tribunale di Nardò, con decreto del sindaco numero 6 del 7.2.07 il Comune assegnò al Sig. S. un alloggio di nuova costruzione, sito in Nardò alla via C., piano terra, che lo stesso ritenne di suo gradimento. Per quanto di mia conoscenza, il Sig. S. tuttora vi risiede. Anche tale assegnazione dell'alloggio avvenne con spese a carico del Comune. A riguardo, preciso che quest'ultima assegnazione fu effettuata in favore del sig. S., nonostante lo stesso non fosse titolare dei requisiti necessari, perché l'alloggio assegnato era destinato esclusivamente a persona anziane. Si trattò di una forzatura, che il Sindaco di Nardò Antonio Vaglio, poté fare alla luce e per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Nardò . Attese siffatte risultanze, ritiene il Tribunale che alla data del 19.4.2007 in cui il servizio in cui è ritratto lo S. è stato mandato in onda e commentato in studio da Dalla Chiesa Rita e dall'esperta, difettasse l'interesse sociale alla conoscenza del fatto oltre che la verità di esso, posto che a detta data la divulgazione della notizia relativa alle condizioni in cui lo S. versava non rispondeva ad alcun pubblico interesse e neanche alla realtà dei fatti, essendo ormai egli assegnatario di un alloggio di edilizia popolare, probabilmente già occupato, ma soprattutto essendo la sua condizione imputabile non già alle omissioni del Comune di Nardò bensì alla pretenziosità delle sue rivendicazioni, volte ad ottenere benefici non dovuti lavoro e casa senza dimostrare di aver tentato di conseguirli secondo le comuni procedure e in ragione delle sue capacità e possibilità. Né in questa sede le convenute hanno inteso provare eventuali ulteriori ricerche ed indagini compiute prima della messa in onda della trasmissione per verificare l'attendibilità della fonte informativa e ponderare la fondatezza delle pretese che nel corso di essa sarebbero state illustrate, soprattutto per evitare il rischio di rendere un servizio destinato a procurare solo maggiore audience a discapito dell' onorabilità istituzionale anche di organi non politici, piuttosto che Informazione. Per tutti questi motivi, esclusa la ricorrenza nel caso di specie dell' esimente del diritto di cronaca e di critica, che non possono prescindere dalla sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione, ritiene il Tribunale di dover affermare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. della conduttrice Dalla Chiesa Rita nella causazione del danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione procurato al Comune di Nardò ed alla collettività dallo stesso rappresentata, in solido con la emittente R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. ai sensi dell'articolo 2059 c.c., essendo questa certamente e pienamente consapevole dei contenuti generali e delle connotazioni tipiche della trasmissione, andata in onda per anni, in fasce orarie di rilevante ascolto, e ben potendo l'emittente, trattandosi di servizio registrato, esercitare il dovuto controllo nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 19/12/2008, numero 29859 . Va invece esonerato da responsabilità S.L., rimasto contumace, non sussistendo prova della data in cui il servizio in cui egli è personalmente comparso ed ha riferito il suo caso sia stato registrato, e quindi della sua eventuale anteriorità rispetto alla data del 07.02.2007 in cui la sua vicenda deve ritenersi conclusa. Tanto premesso e venendo alla liquidazione del pregiudizio recato per effetto della condotta diffamatoria in questa sede accertata, osserva il decidente che se il danno patrimoniale, pur da liquidarsi in via equitativa, va rigorosamente provato, quello non patrimoniale nel caso di specie è presunto, e non può che essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, attesa la sua natura e la funzione del risarcimento non già ristoratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Sul punto si legga Cassazione civile, sez. III, 04/06/2007, numero 12929, seguita da Cassazione civile 12 dicembre 2008 numero 29185, del tutto condivise dall'odierno decidente Poiché anche nei confronti della persona giuridica, in genere dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o ente, nei casi in cui si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre il danno patrimoniale, se verificatosi e dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto . Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il Tribunale di Lecce, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha suggerito i seguenti criteri la diffusione dello stampato il ruolo rivestito dalla vittima la risonanza della notizia che riguardava fatti di notevole gravità la reiterazione della notizia diffamatoria la circostanza che la rettifica richiesta dalla vittima sia stata pubblicata con un commento da parte del giornalista che porta ad escludere qualsiasi incidenza della rettifica sulle conseguenze dannose delle notizie pubblicate , Tribunale Lecce, 27/04/2009, conforme a Trib. Venezia, 13 gennaio 2009 Trib. Milano, 15 gennaio 2009, numero 581. Alla stregua di detti parametri, tenuto conto dell'audience della trasmissione di cui si da atto all'inizio di essa e della diffusività del mezzo televisivo, nonché della gravità dell'accusa mossa all'Ente locale per la violazione di diritti di rango primario, valuta il decidente che sia equo condannare Dalla Chiesa Rita in solido con la R. T. I - Reti Televisive Italiane s.p.a. al pagamento in favore del Comune di Nardò della somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento dell'unico pregiudizio recato all'Ente per effetto di tutte le condotte omissive accertate, nonché delle spese di lite liquidate in dispositivo ex D.M. 140/2012 in ragione della durata del processo e di quelle sostenute per Ia cru e separatamente quantifìcate. P.Q.M. Il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di Nardò, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Comune di Nardò 1 Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l’effetto condanna Dalla Chiesa Rita in solido con R.T.I. - Reti Televisive ltaliane s.p.a. al pagamento in favore del Comune di Nardò della somma di € 20.000 a titolo di risarcimento del danno riportato dall'Ente per le causali di cui in parte motiva 2 Condanna Dalla Chiesa Rita in solido con R.T.I. - Reti Televisive ltaliane s.p.a. al pagamento delle spese di lite che si liquidano e da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 3 Rigetta ogni ulteriore domanda . 4 Pone a carico di Dalla Chiesa Rita in solido con R.T.I. - Reti Televisive ltaliane s.p.a le spese sostenute per la CTU e separatamente liquidate.